Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1806 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. I, 20/01/2022, (ud. 30/09/2021, dep. 20/01/2022), n.1806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17479/2016 proposto da:

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, già ASL della

Provincia di Monza e Brianza o ASL di Milano n. 3, in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Fossato di Vico n. 10, presso lo studio dell’avvocato Conti

Milena, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvemini Leonardo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, in persona del

presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Bertoloni n. 35, presso lo studio dell’avvocato Cappella Federico,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mirri Paolo

Achille, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 10/a, presso

lo studio dell’avvocato Durante Silvana, rappresentato e difeso

dall’avvocato Scrascia Anna Maria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Agenzia della Tutela della Salute della Città Metropolitana di

Milano;

– intimata –

avverso la sentenza n. 386/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 2/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VITIELLO Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Conti Milena, in sostituzione

dell’avv. Salvemini con delega, che si riporta;

uditi per i controricorrenti, l’avvocato Scrascia Anna Maria per il

Comune nonché l’avvocato Cappella Federico per la Fondazione

Sospiro che si riportano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 6 dicembre 2011, la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cremona, l’ASL di Monza e Brianza (oggi ATS – Agenzia di Tutela della Salute della Brianza), chiedendone la condanna al pagamento delle rette insolute della paziente V.F., affetta da oligofrenia grave, per il periodo (OMISSIS), per un ammontare di Euro 74.837,83, oltre interessi legali. La domanda veniva pienamente accolta dal Tribunale adito.

2. La Corte d’appello di Brescia – dopo avere riunito gli appelli proposti dall’ATS della Brianza e dall’ASL di Milano, con sentenza n. 386/2016, notificata il 10 maggio 2016, li rigettava entrambi, compensando le spese del giudizio.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Agenza di Tutela della Salute della Brianza nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute – Città Metropolitana di Milano, della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus e del Comune di Cinisello Balsamo, affidato a sei motivi, illustrati con memoria. I resistenti Istituto di Sospiro Onlus e Comune di Cinisello Balsamo hanno replicato con controricorso, ed il primo anche con memoria. La ATS di Milano non ha svolto attività difensiva.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la ATS della Brianza denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

1.1. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la presente controversia rientri nella giurisdizione dl giudice ordinario, laddove – spettando agli organi del Servizio sanitario nazionale una previa valutazione a carattere tecnico-discrezionale sull’appartenenza delle prestazioni all’uno o all’atra categoria di assistiti – la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Questa Corte ha, invero, già affrontato specificamente la questione, anche con riferimento alla stessa ATS della Brianza, avendo affermato che la controversia promossa da un istituto di cura nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati psichici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (Cass., 17/10/2014, n. 22033; Cass., 26/07/2019, n. 20401).

1.2.2. Va, pertanto, riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della presente controversia.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, l’ATS della Brianza denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 502 de 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello, non correttamente interpretando le testimonianze assunte in giudizio, abbia erroneamente ritenuto che le prestazioni rese alla V. dall’Istituto di Sospiro avessero natura sanitaria e riabilitativa, e non di nero mantenimento ed assistenziali, e che pertanto le relative spese dovessero cedere a carico del S.S.N. e non del Comune di Cinisello Balsamo (di residenza della disabile) e della stessa utente.

A tal fine la Corte avrebbe perfino omesso di considerare che la menzionata sentenza n. 22033/2014, conteneva un accertamento incidentale circa la natura delle prestazioni rese alla V., considerate di natura esclusivamente assistenziale.

2.2. I motivi sono inammissibili.

2.2.1. Questa Corte ha chiarito che, in tema di prestazioni a carico del S.S.N., della L. n. 730 del 1983, art. 30 – che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali – deve essere interpretato, alla stregua della L. n. 833 del 1978, che prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N. (Cass., 09/11/2016, n. 22776).

2.2.2 Nel caso di specie, la Corte territoriale – dopo avere accertato, all’esito dell’istruttoria espletata, che la paziente V. aveva fruito quotidianamente di trattamenti di natura assistenziale e di trattamenti di natura terapeutica, consistenti in “terapia farmacologica di tipo psichiatrico ed internistico” – ne ha correttamente tratto la conclusione che tali trattamenti fosse a carico del Servizio Sanitario e, quindi, della ATS della Brianza.

2.2.3. Ne’ sarebbe possibile in questa sede, attraverso la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., riesaminare le risultanze istruttorie espletate, già valutate dal giudice di merito. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre, invero, denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che miri ad incidere sull’attività valutativa consentita al giudice di merito dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018″ n. 2676; Cass., 28/02/2018, n. 4699). A fortiori non rientra in tale violazione la dedotta mancata considerazione di elementi, meramente interpretativi, desumibili da una sentenza.

3. Con il quarto motivo di ricorso, l’ATS della Brianza denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 502 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia ritenuto infondata la domanda, sebbene la Fondazione di Sospiro non avesse fornito prova alcuna di essere accreditata con il Servizio Sanitario.

3.2. La censura è inammissibile.

3.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

3.2.2. Nel caso concreto, la Corte territoriale non si è limitata come dedotto dalla esponente – ad elencare gli elementi di prova dai quali avrebbe desunto che la Fondazione era legittimata ad erogare prestazioni di tipo sanitario, che la ATS della Brianza si è rifiutata di rimborsare. La Corte ha, invero, rilevato che il primo giudice, “dopo aver richiamato una sentenza del Consiglio di Stato che aveva dato pacificamente atto dell’esistenza di una convenzione stipulata con la USL competente e fermi restando gli accreditamenti in essere, aveva qualificato la Fondazione come struttura destinata allo svolgimento di prestazioni sanitarie di rilievo sanitario e socio-assistenziale, oltre che all’attività di riabilitazione per disabili”. Il giudice di appello ha, dipoi, evidenziato che non era decisiva, per la risoluzione della controversia, “la circostanza, solamente allegata dalle ASL, per cui non sarebbero intervenuti accordi con la Fondazione”.

Di più, la Corte territoriale ha rilevato che nessuna delle due appellanti (tra esse l’odierna ricorrente) aveva criticato “in modo appropriato quanto statuito dal primo giudice”, essendosi limitate ad una generica allegazione circa una sentenza del T.A.R. di segno contrario, del tutto “priva di riscontro probatorio”.

Orbene, siffatte rationes decidendi della sentenza di appello non sono state specificamente impugnate e contestate dalla ricorrente.

4. Con il quinto e sesto motivo di ricorso, l’ATS della Brianza denuncia la violazione dell’art. 61 c.p.c. e la carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Si duole l’istante del fatto che la Corte territoriale non abbia ammesso la c.t.u. medica, circa la natura sanitaria o assistenziale delle prestazioni, ritenendo la richiesta immotivata, nonché la c.t.u. contabile, reputando l’istanza generica ed esplorativa.

4.2. La doglianza è inammissibile.

5. Non essendo, invero, la consulenza tecnica di ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione (Cass., 13/03/2009, n. 6155; Cass., 02/03/2015, n. 4185). Tanto più quando il giudice di merito ha – come nel caso di specie motivato circa la genericità e la natura esplorativa della relativa istanza, con accertamento in fatto incensurabile in questa sede.

6. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della controricorrente Fondazione di Sospiro Onlus, in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed a favore del controricorrente Comune di Cinisello Balsamo, in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

 

 

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