Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18059 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 30873-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52,

presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ORLANDO NAVARRA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza 23651/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Orlando Navarra, ricorreva per la correzione di un errore materiale indicato come contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 23651 del 2019.

Diritto

RILEVATO

che:

parte ricorrente espone che nell’ordinanza sarebbe stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese in favore del difensore;

si deduce che sebbene nel controricorso di cui al procedimento sfociato nell’ordinanza in parola non fosse stata richiesta la distrazione, la stessa istanza doveva intendersi pendente poichè avanzata nell’originario primo grado di merito;

la parte ha depositato memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso deve rigettarsi;

infatti, la domanda di distrazione, come indicato dalla medesima parte ricorrente, era stata avanzata solo in sede di conclusioni di prime cure, e dunque efficace e concernente quel grado di merito, in mancanza di specifiche e richiami di sorta;

nè, come vorrebbe il deducente in memoria, è immaginabile un “giudicato” sulle conclusioni acquisite in prime cure, trattandosi di istituto, peraltro eccentrico rispetto a un ipotizzato errore materiale, riferibile alle statuizioni sulle domande avanzate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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