Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18059 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/08/2010, (ud. 21/05/2010, dep. 04/08/2010), n.18059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S.R.P., elett.te dom.to in Roma, via Reggio
Calabria 6, presso lo studio dell’avvocato Buitrini Nicola,
rappresentato e difeso dall’avvocato Fiorentino Stefano, per delega a
margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 44/33/04 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa il 10 giugno 2004, depositata l’8 luglio
2004, R.G. 6591/03;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 maggio 2010
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Michele Di Fiore (per delega) per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente D.S.R.P. proponeva opposizione all’atto di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Benevento aveva rettificato il reddito da lavoro autonomo per l’anno di imposta 1996 sulla base dei parametri previsti con D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Deduceva di svolgere attività di lavoro dipendente INPS e solo a tempo parziale quella di ingegnere e contestava l’applicazione dei parametri in quanto non rapportabili alla sua reale capacità contributiva.
La C.T.P. di Benevento accoglieva il ricorso ritenendo fondata la contestazione del contribuente e rilevando altresì che l’applicazione dei parametri non era stata comparata agli studi di settore, che davano, nella specie, una stima della capacità contributiva inferiore mentre, per altro verso, la valutazione dei beni strumentali all’esercizio dell’attività professionale era stata effettuata impropriamente al loro valore storico invece che a quello attuale.
Tale decisione è stata riformata dalla C.T.R. che ha ritenuto legittima l’applicazione dei parametri e non assolto l’onere probatorio contrario da parte del contribuente.
Ricorre per cassazione il D.S. deducendo due motivi di impugnazione. Si difende con controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in combinato disposto con la L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e dell’art. 24 Cost..
Il motivo di ricorso è infondato.
Contrariamente all’assunto del ricorrente la C.T.R. non ha voluto limitare la facoltà di provare l’esistenza di dati contrari alla applicazione dei parametri attraverso la richiesta di una prova che attestasse la congruità del reddito del contribuente ai più favorevoli risultati dell’applicazione degli studi di settore. La C.T.R. ha invece semplicemente rimarcato che il contribuente nell’invocare gli studi di settore aveva omesso di indicare in che modo e con quale risultato si ottenesse dall’applicazione degli studi di settore la determinazione di un reddito congruo, nel senso di compatibile nella sua entità, con quello dichiarato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione valgono le considerazioni già esposte perchè, come si è detto, la CTR non ha affatto considerato la impugnazione del contribuente come rivolta ad accertare la illegittimità dell’uso dei parametri. Nè – quanto alla irritualmente dedotta omissione di pronuncia – si può ritenere che i giudici di appello non si siano pronunciati sulla richiesta di riduzione del reddito accertato per effetto dell’applicazione degli studi di settore. Infatti, come si è detto, la CTR ha, al contrario, rilevato che il riferimento del contribuente agli studi di settore fosse generico e tale da non consentire una comparazione fra reddito dichiarato e reddito determinato in base agli studi di settore.
Inoltre la CTR ha rilevato che la circostanza della ubicazione dello studio in un piccolo paese della provincia di Benevento e quella dello svolgimento a tempo parziale dell’attività non fossero idonee a far disapplicare i parametri in quanto lo stesso contribuente aveva prodotto in giudizio fatture dalle quali risultava l’assunzione della qualifica di progettista e direttore dei lavori in provincia di Benevento e fuori e risultava altresì l’impiego di notevoli investimenti per la strumentazione e lo studio professionale.
Per altro verso il ricorso è comunque sprovvisto di autosufficienza perchè non consente di verificare se effettivamente i giudici di appello abbiano fornito una motivazione carente rispetto alle deduzioni del contribuente in quanto non riproduce il contenuto delle deduzioni portate a sostegno della richiesta di applicazione degli studi di settore cosicchè non è dato alla Corte di valutare se la motivazione possa ritenersi o meno insufficiente quanto alla affermata indeterminatezza del riferimento ai parametri.
Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010