Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18059 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2927/2009 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

RENI 2, presso lo studio dell’avvocato GARGINI ANTONELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIAFRE’ Massimo, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA DIFESA in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5178/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.10.07, depositata il 10/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 gennaio 2009 P.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 dicembre 2007 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della asserita responsabilità professionale dei medici militari.

Gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa hanno resistito con unico controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 113, 115 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 113 Cost.; omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa la mancata impugnazione dell’ordine di trasferimento d’autorità.

La censura, che si sviluppa con un serie di argomentazioni non sempre omogenee tra loro e con riferimento a documenti (in particolare alla C.T.U.), nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008), risulta priva sia del quesito di diritto idoneo a postulare l’enunciazione di un principio fondato sulle numerose norme indicate, sia del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa.

erronea, contraddittoria, insufficiente.

Le medesime ragioni determinano l’inammissibilità anche del secondo motivo (sviluppato in quarantacinque pagine con argomentazioni che implicano lettura delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, attività inibite al giudice illegittimità), mediante il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 262 del 1942, art. 1, artt. 1176, 1223, 2236, 2697 c.c., art. 113, 115 c.p.c., art. 111 Cost., nonchè omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento alla stato patologico accertato e alla conseguente colpa medica) e del terzo motivo, con il quale il P. ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 c.p.c., artt. 2056, 2057, 2059, 2697 c.c., art. 32 Cost. e omessa motivazione in ordine alla valutazione dei danni biologici, patrimoniale e non patrimoniali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

non può essere accolta la richiesta del ricorrente di oscuramento dei dati personali in quanto manca l’indicazione dei “motivi legittimi” che – a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 – giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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