Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18058 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7710-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA BONZANI;

– controricorrente –

e contro

B.A., B.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso nei confronti di B.G., B.A., B.B., quali Eredi di S.N., contro la sentenza della CTR di Milano – sez. Brescia 53/66/09 del 16/3/2009 che confermava la sentenza della CTP che aveva annullato due avvisi di accertamento (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)), relativi ai periodi d’imposta 2000 e 2001, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dei D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 19 novembre 1992.

Dalla sentenza risulta che in data 15 aprile 2005 l’Agenzia delle Entrate, rilevate spese non immediatamente giustificabili, inviava alla Sig.ra S. il questionario di rito, invitandola a produrre la documentazione utile a giustificare le spese che aveva sostenuto per beni e servizi negli anni dal 1998 al 2004.

In particolare, venivano in rilievo due autoveicoli a benzina, una abitazione adibita a residenza principale e spese sostenute per circa Euro 415.000. Ritenendo l’assenza di adeguate giustificazioni, con tali avvisi l’ente recuperava maggiore imposta, in considerazione dello scostamento delle spese dal reddito, per almeno un quarto.

La CTP annullava gli accertamenti ritenendo che la contribuente avesse dato adeguata prova della disponibilità economica da non dichiarare a fini Irpef. Proposto appello dall’ente impositore, sulla scorta della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 nonchè della erronea valutazione, la CTR lo rigettava confermando che vi fosse prova documentale dell’acquisto dell’immobile in questione mediante il ricavato della vendita di un altro immobile, la accensione di un mutuo e un prelievo di capitale di una società partecipata restando solo una minima parte della somma spesa priva di diretta copertura.

A sostegno del ricorso è stato presentato un unico motivo che denuncia la motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto, pur se nella sentenza si riferisce dell’avere la contribuente offerto prova documentale della sua capacità di spesa, in concreto, a tali documenti non si fa alcun riferimento valorizzandosi la solo generica indicazione della sentenza di primo grado dell’esservi documentazione dettagliata sulle risorse finanziarie. Manca, inoltre, una qualsiasi indicazione in ordine ai redditi di marito e figlio nè si è risposto al motivo di appello che considerava la minima entità dei redditi dichiarati dalla parte.

Si costituiscono con controricorso i tre eredi deducendo:

– si era proceduto mediante “redditometro”;

– la sentenza di primo grado aveva analiticamente considerato la prova documentale della vendita di un immobile per Euro 200.000 circa, l’accensione di un mutuo per Euro 150.000 ed il prelievo soci per Euro 38.500.

Osservano, perciò, che la motivazione della sentenza è sufficiente ed in grado di far comprendere il ragionamento seguito dal giudice in ordine all’adeguato l’assolvimento dell’onere della prova da parte della contribuente.

Con ulteriore memoria B.G. e B.B., anche quali eredi di B.A., ribadiscono la inammissibilità del ricorso che tende ad una nuova valutazione del merito.

Il ricorso è infondato non ricorrendo alcuna insufficienza della motivazione.

Per quanto in forma indubbiamente sintetica, la sentenza non manca affatto di fare riferimento agli elementi probatori che la contribuente aveva posto a giustificazione delle proprie spese perchè, a parte il richiamo alla sentenza di primo grado, fa riferimento alla utilizzazione di somme accertate quali provenire da una vendita, ai prelievi da società partecipate ed alla accensione di un mutuo, dati di fatto della cui sussistenza, a parte le modalità per potervi fare riferimento in questa sede di legittimità, la ricorrente non discute affatto.

La motivazione, quindi, non è insufficiente essendo in grado di offrire la dimostrazione che la parte fondava su concreti elementi la ricostruzione della sua capacità di spesa.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in Euro 3400 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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