Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18058 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25415/2007 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI 110, presso lo studio dell’avvocato CATALISANO Settimio,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA – in virtù di atto di fusione per incorporazione

di Ina Vita SpA e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia SpA nella Fata

Assicurazioni SpA che ha assunto la nuova denominazione INA ASSITALIA

SPA in persona del procura speciale dell’amministratore delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato VINCENTI Marco, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA SPA di Assicurazioni, Riassicurazioni e

Capitalizzazioni, già Praevidentia SpA, in persona del suo

Procuratore speciale, in nome della CONSAP – Concessionaria Servizi

Assicurativi Pubblici SpA, gestione autonoma del Fondo di garanzia

per le vittime della strada, nella sua qualità di impresa

cessionaria della SIDA – Società Italiana di Assicurazioni SpA in

L.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE SANTARELLI

41, presso lo studio dell’avv. RAFFAELE ROGANI, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.G., COMPAGNIA SIDA IN LCA, S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4384/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19.5.06, depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente (Nuova Tirrena SpA) l’Avvocato Raffaele

Rogani che si riporta agli scritti;

udito per la controricorrente (Ina Assitalia SpA) l’Avvocato Gian

Marco Spani (per delega avv. Marco Vicenti) che si riporta ai motivi

del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 ottobre 2007 N.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 ottobre 2006 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale.

L’Ina – Assitalia S.p.A. e Nuova Tirrena S.p.A., hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Sida Assicurazioni S.p.A. in l.c.a., S.A., C.G., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, per la assolutamente inadeguata esposizione dei fatti di causa, con particolare riferimento allo svolgimento del processo. Occorre al riguardo ribadire che (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 13550 del 2004), ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

Il ricorrente non ha soddisfatto il principio sopra ribadito, poichè nel ricorso risultano omesse la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese.

3. – In secondo luogo la formulazione dei due motivi non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione. Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 106 e 112 c.p.c.. Il duplice quesito finale si rivela astratto, non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. La censura è priva delle argomentazioni dimostrative del vizio denunciato.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; le resistenti hanno chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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