Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18057 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. III, 02/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18559/2007 proposto da:

B.R. legale rappresentante della Vrinel Srl,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 34, presso lo studio

dell’avvocato CARDILLI Raffaele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BETTI FABRIZIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO REALTA’ AZIENDALI BANCA DATI CENTRALI SPA, DAXTER INC.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1110/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

5.5.06, depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 19 giugno 2007 B.R., legale rappresentante della Vrinel S.r.l., ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 maggio 2006 dalla Corte d’Appello di Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Montepulciano, che aveva dichiarato la nullità del processo di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi incardinato dalla ricorrente.

Gli intimati, Fallimento Realtà Aziendali Banca Dati Centrale S.p.A. e Daxter Inc., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Dispone la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Il successivo art. 3, dello stesso testo normativo, precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede “in materia civile, l’articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12”.

Il ricordato art. 92 dell’ordinamento giudiziario, infine, dispone, al comma 1, sempre limitatamente a quanto rilevante in questa sede, che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione”.

La pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione interpreta le disposizioni sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile, tra l’altro: – nella opposizione all’esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278;

Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004, n. 13478, tra le tantissime).

La stessa giurisprudenza, inoltre – al riguardo – fermissima nell’interpretare la L. n. 742 del 1969, art. 3 (sopra trascritto) nel senso che con riguardo alle controversie nelle quali non si applica la sospensione dei termini feriali la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).

3. – Non controverso quanto precede, è palese che, facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il ricorso in esame è stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 326 c.p.c..

Infatti: la sentenza della Corte territoriale è stata depositata il 10 maggio 2006, quindi il termine utile per ricorrere è scaduto il 10 maggio 2007, mentre il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2007.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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