Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18056 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33796-2018 proposto da:

A.R., quale titolare della ditta individuale “Il Corvo Nero

di A.R.”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato VALERIA MARSANO, che lo

rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA;

– ricorrente –

contro

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE – VERITAS SPA,

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA PASQUALIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

la Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace che l’aveva condannata a restituire a A.R., quale titolare della ditta individuale Il Corvo Nero di A.R., gli importi corrisposti a titolo d’IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e come tale non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;

il giudice di secondo grado accoglieva il gravame osservando che la pacifica detrazione dell’IVA non dovuta, faceva venir meno il diritto al rimborso;

avverso questa decisione ricorre per cassazione A.R. formulando due motivi;

resiste con controricorso Veritas s.p.a.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033,2697 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, poichè il Tribunale avrebbe erroneamente affermato il carattere non contestato della detrazione delle somme in discussione, violando il riparto degli oneri probatori che farebbero carico sul gestore e non sarebbero stati evasi difettando la prova dell’eccepita detrazione, e, al contempo, avrebbe erroneamente affermato che la stessa detrazione, assunta come provata, avrebbe inibito il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l’effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione, con ciò violando i principi in tema d’indebito oggettivo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese ritenendo un insussistente contrasto giurisprudenziale sul punto in discussione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo, nella parte in cui censura la negata sussistenza dell’indebito, e ciò supera, in termini di ragione liquida, la connessa deduzione afferente alla prova della detrazione;

in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e in conformità con la Dir. del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonchè con gli artt. 167 e 63 successiva Dir. del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poichè è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicchè, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642);

stante quanto sopra, non rileva neppure che l’amministrazione non abbia previamente e tempestivamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) il pagamento indebito dev’essere come visto “neutralizzato” in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio, sicchè la pretesa restitutoria deve ritenersi “in iure” fondata;

si argomenta che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l’osservazione non è dirimente, poichè, come appena visto, l’erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicchè non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento;

spese al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia perchè, in altra composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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