Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18056 del 20/08/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18056 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA
SENTENZA
sul ricorso 10884-2009 proposto da:
PROVINCIA DI TREVISO (c.f. 80008870265), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13,
Data pubblicazione: 20/08/2014
presso l’avvocato VERINO MARIO ETTORE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014
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BOTTEON FRANCO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
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BASSO
PELLEGRINO,
provvisorio
di
nella
qualità
BERTUOLA
di
tutore
(c.f.
LUIGIA
BRTLGU25R70G229H), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso
l’avvocato PASSARO PIERPAOLO, che lo rappresenta e
INNOCENZO, ARCIPRETE DANIELA, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1453/2008 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ETTORE MARIO
VERINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,
per
il
controricorrente,
l’Avvocato
INNOCENZO D’ANGELO che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
difende unitamente agli avvocati D’ANGELO
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2001 Luigia Bertuola, vedova di
Sebastiano Basso, premesso che il proprio coniuge, deceduto il 16.03.1995, era stato
assoggettato a procedimento di espropriazione ed occupato in data 25.7.1990 e
premesso altresì che il 22.01.2001, le era stata corrisposta, quale erede del marito ed a
titolo d’indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971 a favore del fittavolo,
la somma capitale di £ 34.371.701 con interessi legali (decorrenti dal 10.05.2000, data
in cui era stata completata la produzione dei documenti da parte della Bertuola) per
l’importo di £. 601.546, adiva il tribunale di Treviso chiedendo la condanna della
predetta Provincia al pagamento dei maggiori interessi legali, anche anatocistici,
assumendo che essi alla data del 4.02.1992 ( ed in relazione alla sua richiesta di
pagamento dell’indennità e degli interessi inviata in data 4.2.1997) ammontavano non
già a £. 601.546 ma a £ 22.084.523.
L’Amministrazione convenuta contestava la domanda, in quanto ancorata al
presupposto (di per sé irrilevante) dell’occupazione del fondo, laddove l’indennizzo
all’affittuario spettava solo in caso di decreto di esproprio (mai adottato) o di
abbandono necessitato del fondo.
Con sentenza n. 2579 del 14.10-19.11.2003, il Tribunale di Treviso, nel contraddittorio
delle parti, riteneva che i pretesi interessi legali sul corrisposto capitale avessero natura
compensativa e decorressero dal 31.10.1997, condannando la Provincia di Treviso a
corrispondere all’attrice il maggiore importo a tale titolo dovuto previa detrazione di
quanto già pagato e con l’aggiunta degli interessi anatocistici dalla domanda al saldo,
con spese totalmente compensate.
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sino al 10.11.1992 fittavolo di un fondo rustico che la Provincia di Treviso aveva
La sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dalla Bertuola ed in via
incidentale dalla Provincia di Treviso, dinanzi alla Corte di appello di Venezia, che con
l’incidentale, per l’effetto disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, che
nel resto confermava, la condanna della Provincia alla corresponsione degli interessi
legali sull’erogata indennità, maturati a decorrere dal 4.02.1992 e sino al 22.01.2001,
data del pagamento del capitale, detratto quanto già pagato per il medesimo titolo.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
il primo giudice, espressamente qualificati i chiesti interessi come compensativi (e
dunque dovuti indipendentemente da un atto formale di messa in mora), aveva rilevato
che solo in data 31.10.1997 i beni oggetto di espropriazione risultavano occupati per
l’esecuzione dei lavori della variante della strada provinciale n. 102 e che pertanto da
quel giorno era sorto il diritto del colono, costretto ad abbandonare il fondo, al
pagamento dell’indennità aggiuntiva e dei conseguenti interessi;
con l’appello la Bertuola aveva insistito per l’integrale accoglimento della domanda,
deducendo l’illogicità della decisione impugnata ed il travisamento dei fatti, osservando
che le porzioni fondiarie, oggetto del procedimento espropriativo, erano state occupate
dalla Provincia fin dal 25.7.1990, e che dopo di allora il de cuius (deceduto il
16.3.1995) aveva continuato a coltivare soltanto la restante parte del più vasto fondo
affittatogli dal proprietario del bene Istituto diocesano per il sostentamento del clero, e
ciò fino al 10 novembre 1992, quando aveva posto termine al suo rapporto di affitto ed
era stato concluso un nuovo contratto tra detto Istituto e Diana Stella;
la Provincia di Treviso si era opposta al gravame principale, eccependone
l’inammissibilità per mutamento della causa petendi ed indeterminatezza della
domanda, posto che la Bertuola aveva ottenuto la corresponsione dell’indennità sul
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sentenza del 2.10-3.11.2008 accoglieva il gravame principale e rigettava invece
presupposto della cessazione dell’affitto sull’intero fondo (in precedenza non essendo
stata mai prospettata una distinzione tra porzioni dei mappali 63 – 369 abbandonate ed
altre porzioni rimaste in godimento del fittavolo). La medesima Provincia aveva inoltre
fondo risultava coltivato dalla nuova fittavola, e non dal Basso (da tempo deceduto e
che aveva cessato volontariamente la coltivazione del fondo già dal 10.11.1992), e
precisando di riservarsi di agire per ottenere la restituzione della stessa indennità
aggiuntiva, erogata senza causa;
pregiudizialmente doveva essere rilevata l’infondatezza dell’eccezione
d’inammissibilità dell’appello principale.La Provincia di Treviso nella sostanza aveva
lamentato che la Bertuola con l’atto d’appello aveva modificato i dati di fatto posti in
prime cure a sostegno della domanda di pagamento degli interessi; ma l’assunto de quo
risultava a ben vedere inconsistente, avuto riguardo al puntuale tenore dell’atto di
citazione introduttivo. In concreto, l’asserito equivoco in cui sarebbe incorsa
l’amministrazione provinciale nel liquidare l’indennità appariva frutto di
un’interpretazione del tutto opinabile degli atti di lite, atteso che da tale parte non era
mai stata posta in discussione – nel corso del giudizio di prime cure – la sussistenza dei
presupposti per l’erogazione dell’indennità aggiuntiva a favore del fittavolo Basso (e
dunque della Bertuola), tanto più che detta indennità, spettava pacificamente anche in
caso di rilascio parziale del fondo oggetto di espropriazione;
non rilevava nemmeno accertare se l’ indennità fosse stata erogata in misura erronea
(giusta l’accenno che si legge a pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione in appello),
in quanto siffatta questione integrava un’eccezione nuova, palesemente estranea alla
materia del contendere dibattuta in primo grado, e dunque inammissibile in questa sede
ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (tenuto conto che la stessa Amministrazione si era riservata
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svolto gravame incidentale, sottolineando che alla data considerata dal tribunale il
di agire in separato giudizio per l’eventuale restituzione dell’indennità già pagata,
avendo la presente causa ad oggetto la corresponsione dei soli interessi sulla sorte
capitale), dovendosi soltanto aggiungere che trattavasi comunque d’ipotesi allo stato
nel merito, il tribunale aveva correttamente rilevato che al fittavolo l’indennità
aggiuntiva spettava per la perdita del diritto di godimento personale del fondo, in
relazione all’apprensione del bene da parte dell’espropriante; né tale rilievo risultava più
messo in discussione dalla Provincia, essendovi controversia soltanto
sull’individuazione dell’epoca in cui si era verificata l’apprensione del bene da parte
della medesima Provincia;
peraltro, la soluzione a tal riguardo data dal primo giudice risultava erronea e
plausibilmente spiegabile con l’equivoco dovuto al fatto che in aggiunta al terreno di
mq 9.100 (e di mq. 1138 del mapp. 369) oggetto della procedura espropriativa definita
dal preliminare di cessione volontaria del dicembre del 1990, al quale si riferiva la
domanda introduttiva della Bertuola, la Provincia aveva successivamente occupato
un’ulteriore porzione di terreno inclusa nel medesimo mappale 63, estesa mq 2.380, che
il Basso aveva continuato a coltivare sino al 10.11.1992 e che dall’11.11.1992 era stata
concessa in affitto a Diana Stella;
ben poteva presumersi in relazione alla prima procedura ablativa definita nel 1990
che il Basso avesse dovuto abbandonare la porzione di terreno da lui coltivata in data
25 luglio 1990, in concomitanza con la redazione del verbale di stato di consistenza,
coevo a quello di immissione in possesso da parte dell’Amministrazione espropriante,
che al riguardo, pur essendone onerata, non aveva fornito alcuna prova contraria.
Avverso questa sentenza, notificata il 3.03.2009 la Provincia di Treviso ha proposto
ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria e notificato il
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sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio;
30.04-5.05.2009 alla Bertuola, che rappresentata dal tutore provvisorio Pellegrino
Basso, ha resistito con controricorso notificato il 9-11.06.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.
“Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 345 c.p.c.) e illogicità,
contraddittorietà e omissione insufficienza di motivazione in relazione all’ art. 360 nn. 3
e 5 c.p.c.”
L’Amministrazione provinciale si duole anche del fatto che la Corte distrettuale abbia
ritenuto infondata la sua eccezione d’inammissibilità dell’appello per mutatio libelli,
disattendendo i puntuali e circostanziati rilievi da lei sollevati.
Formula conclusivamente i seguenti quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis << a) se sia inammissibile per violazione dell'art. 345
c.p.c. l'atto di appello con il quale la parte che agisce in giudizio per il conseguimento
di interessi sull'indennità aggiuntiva del fittavolo ex art 17 1. 865/71 percepita in linea
capitale, deduca in primo grado la perdita totale di un fondo, in appello la perdita
parziale dello stesso fondo, in particolare laddove ciò comporti in concreto pregiudizio
per il diritto di difesa della controparte.
b) se sia regolarmente introdotto in appello il fatto costituito dalla conduzione e perdita
parziale di un terreno identificato con determinati numeri mappali, a fronte della
deduzione in primo grado della conduzione e perdita del terreno identificato con
determinati numeri mappali senza specificazione della parzialità della conduzione e
perdita;
c) se la contestazione della spettanza di interessi possa fondatamente essere operata
con la contestazione della spettanza del capitale; 7 A sostegno del ricorso la Provincia di Treviso denunzia: d) se la contestazione della spettanza di interessi sulla indennità aggiuntiva del fittavolo
prevista dall'art. 17 1. 865/71 possa fondatamente essere operata con la contestazione
della indeterminatezza della misura dell'area asseritamente sottratta al conduttore".
"Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 112, 163 e 345 c.p.c.).
Illogicità, contraddittorietà omissione e/o insufficienza della motivazione (art. 360 nn.
3 e 5 c.p.c.) in ordine al capo della sentenza della Corte d' Appello in cui si afferma che
la questione dell'entità dell'indennità era inammissibile in sede di appello ex art. 342
(rectius 345) c.p.c..".
Sostiene anche che non si è precisato in che misura il fondo affittato sarebbe stato
abbandonato dal colono e formula il seguente quesito di diritto « se sia indeterminata
nella causa petendi in fatto la pretesa di interessi sulla indennità aggiuntiva del fittavolo
ove l'attore non specifichi l'area asseritamente condotta dal fittavolo e asseritamente
persa dallo stesso per occupazione pubblica.».
3. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 legge 865/71 e insufficiente e/o
contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione alla statuizione che
aveva fissato nel 1990 lo spossessamento.".
Formula i seguenti quesiti di diritto « a) se l'abbandono necessitato di cui all'art. 17 1.
865/71 consista nella concreta ed effettiva cessazione del rapporto giuridico con il
fondo; b) se agli effetti della applicazione dell'art. 17, comma 2°, 1. 865/71, gravi sul
conduttore l'onere della prova dell'abbandono necessitato; c) se agli effetti della prova
suddetta, fondino una presunzione di abbandono necessitato Io stato di consistenza e/o
di immissione in possesso o il preliminare di cessione volontaria; d) se integri ipso iure
l' "abbandono necessitato" di cui all'art. 17, comma 2, 1. 865/71 il passaggio di possesso
disposto e/o attestato con il verbale di consistenza e/ o di immissione in possesso
dell'ente pubblico o altro documento attestante il passaggio di possesso nell'ambito di 8 2. procedura espropriativa; e) se sia compatibile con l'immissione nel possesso dell'ente
espropriante la continuazione della detenzione del conduttore di fondo.>>.
4. “Violazione e/o falsa dell’art. 17, 1. 865/71 – mancanza e/o insufficienza e/o
sentenza con il quale la Corte rigetta l’appello incidentale proposto dalla Provincia di
Treviso.”.
Formula il seguente quesito di diritto <