Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18056 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2160/2006 proposto da:

DEDAC DIVISIONE ELABORAZIONE DATI CONTABILI SRL, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato ST FRATEIACCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati REPETTO Gabriele, CAROLEO

SERGIO;

– ricorrente –

contro

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE BOLZANO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

Giampiero, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MERINI ALESSANDRI, CAPPELLO MARCO;

– controricorrente –

e contro

ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 697/2005 del GIUDICE DI PACE di BOLZANO,

depositata il 11/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato LENTINI Luca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PLACIDI Giampiero, difensore del resistente che si

riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2 aprile 2001 veniva notificato alla società D.E.Da.C. Divisione Elaborazione Dati Contabili, srl. il verbale di contestazione n. (OMISSIS) per violazione dell’art. 158 C.d.S., commi 2 e 6 (sosta in seconda fila). Tale verbale non veniva impugnato, nè la società, di cui sopra, provvedeva al pagamento della sanzione inflitta. Il Comune di Bolzano trasmetteva gli atti alla società Alto Adige Riscossioni spa, servizio riscossioni tributi, affinchè provvedesse al recupero degli importi dovuti.

Quest’ultima emetteva la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con l’intimazione a pagare la somma di Euro 104,61 e la stessa veniva notificata all’attuale ricorrente il 4 gennaio 2005.

La società D.E.Da.C. Divisione Elaborazione Dati Contabili, con ricorso del 9 febbraio 2005 al Giudice di Pace di Bolzano chiedeva l’annullamento della cartella esattoriale di cui si dice, sostenendo che il diritto della pubblica amministrazione competente ad iscrivere nel ruolo esattoriale gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada è soggetto al termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17 comma 3, a suo dire, implicitamente richiamato dalla L. n. 689 del 1981, art. 27.

Si costituiva il Comune di Bolzano chiedendo il ricetto del ricorso perchè per la riscossione delle somme riferite all’infrazione del C.d.S. il termine è quello prescrizionale di cinque anni.

Il Giudice di Pace di Bolzano, con sentenza n. 697 del 2005, rigettava il ricorso. A sostegno della sua decisione il Giudice di Pace osservava: che sarebbe difficile immaginare che in virtù di un supposto generico, anzi implicito richiamo alla normativa che statuisce la decadenza, tale istituto possa essere applicato a materia espressamente regolata da una prescrizione che non risulta esplicitamente abrogato o sostituita.

La cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Bolzano è stata chiesta dalla società D.E.Da.C. Divisione Elaborazione Dati Contabili, con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di Bolzano, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore ha resistito con controricorso. La società Alto Adige spa., Servizio Riscossione Tributi, Concessionario della provincia di Bolzano, intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo del ricorso la società D.E.Da.C. Divisione Elaborazione Dati Contabili, lamenta la violazione e falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, e successive modifiche. Secondo la ricorrente al caso in esame andrebbe riferita la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (applicabile ratione temporis, dato che tale articolo è stato abrogato con L. n. 156 del 2005 la quale, a sia volta, ha convertito il D.Lgs. n. 106 del 2005), laddove prevede l’onere dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base ad accertamenti dell’ufficio entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento sia divenuto definitivo, a pena la decadenza. Considerato che nel caso di specie il processo verbale n. (OMISSIS) notificato il 2 aprile 2001, oggetto del presente giudizio, è divenuto definitivo nel corso del 2001 e, pertanto, doveva essere iscritto nel ruolo reso esecutivo a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2001. Sennonchè, dall’esame della cartella di pagamento si evince che il ruolo n. 3976 è stato reso esecutivo il 21 settembre 2004 e cioè ben oltre il termine previsto a pena di decadenza. Sempre secondo la ricorrente, l’applicabilità della L. n. 602 del 1973, art. 17, alle sanzioni del codice della strada, deriverebbe dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, così come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, laddove si afferma che le disposizioni previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1 e art. 17 (…….) si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto. Il legislatore del 2001, insomma, introducendo quel “anche all’imposta sul valore aggiunto” ha di fatto letteralmente esteso a tutte le entrate riscuotibili a mezzo ruolo l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. E pertanto anche al recupero delle somme dovute per infrazioni al Codice della Strada.

1.1.- La censura è infondata e non merita di essere accolta essenzialmente perchè il caso in esame è disciplinato in modo esplicito e puntuale da una normativa diversa da quella richiamata e ricostruita dalla ricorrente, che risulta correttamente applicata dalla sentenza impugnata.

1.2.- E’ giusto il caso di evidenziare che l’obbligo di osservanza di un ; termine, specie se di decadenza, deve essere previsto in modo espresso e non può desumersi attribuendo al generico contenuto di una norma di rinvio (L. n. 689 del 1981, art. 27) la massima estensibilità, indipendentemente dalla particolare natura della norma che si vuole in tal modo applicare (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17) e della compatibilità della medesima sia con il suo specifico contenuto e sia con il limite desumibile dalla precedente norma di rinvio (art. 206 C.d.S.). Piuttosto – come ha osservato la stessa sentenza impugnata – non può non essere evidenziato che la statuizione di un termine di decadenza va ad incidere in modo determinante sulle possibilità del creditore di vedere legittimamente soddisfatta la sua pretesa. E’, pertanto, ragionevole ritenere che la scelta del legislatore di condizionare, in modo evidente, con la istituzione di termini decadenziali, l’esercizio del diritto del creditore sia mirata e supportata da valutazioni che hanno la loro base in un equo bilanciamento degli interessi contrapposti di determinate parti. Sicchè, è difficile immaginare che in virtù di un supposto e generico anzi “implicito” richiamo alla normativa che statuisce la decadenza tale istituto possa essere i applicato a materia espressamente regolamentata da una prescrizione che non risulta esplicitamente abrogata o sostituita.

1.3.- In altri termini ed in definitiva, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito (norma che imponeva a pena di decadenza il termine per l’iscrizione nei ruoli anche nella versione antecedente la sua sostituzione, disposta con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 6), non si applica alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall’art. 209 C.d.S., che ne prevede la riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni, norme queste che non sono state abrogate o derogate nè esplicitamente, nè in modo indiretto e/o implicitamente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Bolzano, delle spese di giudizio di cassazione che liquida in Euro 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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