Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18055 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., C.L., domiciliati ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LEOTTA SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 286/2005 del GIUDICE DI PACE di LERCARA

ERIDDI, depositata il 10/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. e C.L., con ricorso del 26 maggio 2005 proponevano opposizione, davanti al Giudice di Pace di Lercara Friddi, avverso verbale di contestazione emesso dalla Sezione Polizia Stradale di Palermo in data 17 febbraio 2005, con il quale venivano sanzionati per Euro 367,68, per violazione delle norme di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9 in quanto il conducente eccedeva il limite di velocità. A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva la nullità del verbale di contestazione: a) per errata individuazione del proprietario del veicolo, considerato che l’auto è intestata alla società in nome collettivo di G.G. e C.L.; b) perchè la notifica è stata effettuata in violazione delle disposizioni degli artt. 137, 138 e 139 c.p.c.; c) per mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la immediata contestazione della violazione e per omessa indicazione del responsabile del procedimento informatico.

La Prefettura di Palermo, con propria nota, invitava la Sezione Polizia Stradale di Palermo a rimettere la documentazione e le controdeduzioni in merito al ricorso, chiedeva la dichiarazione d’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso perchè infondato. La Sezione Polizia Stradale di Palermo rimetteva una propria nota, con la quale perorava la legittimità procedurale e sostanziale del verbale.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, Con sentenza n. 286/05, dichiarava l’ammissibilità del ricorso in quanto prodotto nei termini e nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia, dichiarava la contumacia del Prefetto di Palermo, pur dando atto che la Sezione della Polizia stradale di Palermo aveva inviato la documentazione relativa alla contestazione della violazione delle norme del C.d.S. e rigettava il ricorso perchè infondato. A sostegno di questa decisione il giudice di Pace osservava: a) l’assenza di indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata della violazione del codice della strada, lamentata dal ricorrente, non ha ragion d’essere perchè, nell’ipotesi, la contestazione immediata non era possibile, considerata la stessa elevata velocità contestata al conducente. Riteneva il giudice di Pace che intanto l’art. 384 reg.

esec. C.d.S., prevede tra le impossibilità di immediata contestazione della violazione del Codice della Strada, proprio l’ipotesi di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Di più, nel tratto di strada dove è stata accertata l’infrazione vige il Decreto del Prefetto emesso in ottemperanza della L. n. 168 del 2002, art. 4 e dell’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. C e D, su cui possono essere installati e utilizzati dispositivi e mezzi meccanici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazione delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.; b) In ordine alla questione di nullità dell’atto di notificazione il Giudice di Pace osservava che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica viene eseguita nella sede ove viene svolta attività in modo continuativo o, in assenza nel domicilio della persona fisica o socio che ha l’amministrazione e la rappresentanza della società. Nel caso in esame la notificazione veniva eseguita presso il domicilio dei sigg. G. – C. s.n.c., così come risultava dal certificato di proprietà del PRA/PA e, così, come rilevato dalla Polizia Stradale di Palermo.

La cassazione della sentenza n. 286/05 del Giudice di Pace di Lercara Friddi è stata chiesta da G.G. e C.L. con ricorso affidato a tre motivi. La Prefettura di Palermo correttamente intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Questa Corte, in via preliminare osserva che pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto sottoposto all’esame di questa Corte si pone il problema del difetto di legittimazione passiva del Prefetto di Palermo a contraddire nella procedura L. n. 689 del 1981, ex art. 23, svoltasi innanzi al Giudice di pace di Lercara Friddi; profilo rilevabile di ufficio da parte di questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a quell’indirizzo già più volte da essa enunciato (Cass. n. 9527 del 2006; cass. 2819 del 2006; Cass. n. 10216 del 2005; Cass. n. 7992 del 2005) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento della violazione, la legittimazione passiva non appartiene al Prefetto, ma volta a volta alla singola Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti che hanno proceduto ad accertare la violazione contestata.

Ne consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa accertata da una pattuglia della Polizia stradale, la legittimazione passiva, lungi dall’appartenere al prefetto, è del Ministero dell’Interno, dal quale dipendeva il personale operante. Nella specie non si ravvisano poi ragioni di sanatoria quali ravvisate dalle S.U. di questa Corte nella recente sentenza n. 3117 del 2006, atteso che, nel giudizio di merito, l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria, omettendo di sollevare contestazioni al riguardo; neppure nel presente grado di legittimità l’Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto. Stante l’esclusiva riconducibilità dell’erronea instaurazione del contraddittorio, non già a una specifica scelta operata dall’opponente (il quale, in sede di formulazione del ricorso originario, risulta essersi limitato alla mera formulazione dell’opposizione ed alla indicazione dell’autorità che aveva elevato il verbale), ma ad un errore compiuto dallo stesso ufficio del giudice dell’opposizione (così Cass. S.U. n. 21624 del 2006) allorchè, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, ha individuato l’autorità alla quale andavano comunicati – sempre a cura della Cancelleria – l’opposizione e l’ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all’accertamento, la sentenza va cassata, risultando assorbito ogni altro profilo sottoposto all’attenzione di questa Corte, e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Palermo, il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia, previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra enunciato.

Le ragioni della decisione integrano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Palermo; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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