Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18054 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31887-2018 proposto da:

D.V.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

CORRIAS LUCENTE, rappresentati e difesi dagli avvocati ORAZIO

ABBAMONTE, ELIO CUOCO;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1499/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

A.C. e altri medici convenivano la Presidenza del consiglio dei ministri, esponendo di aver frequentato, tra il 1995 e il 2005, corsi di specializzazione medica ricevendo la borsa di studio prevista del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6: ciò posto, chiedevano il riconoscimento, per differenza, dei medesimi emolumenti stabiliti, infine con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, dal del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 39, essendovi stata tardiva applicazione dell’acquis communautaire”, in specie della Dir. 93/16;

il tribunale accoglieva le domande e la corte di appello accoglieva il gravame della Presidenza convenuta, affermando che l’attuazione della normativa sovranazionale era intervenuta nel 1991, mentre il miglioramento della remunerazione stabilito nel 1999, con decorrenza dal 2006-2007, era stato oggetto di legittima discrezionalità legislativa;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori formulando due motivi, e sollecitando un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della Dir. 93/16, in specie 24 Considerando e allegato III parte B, allegato I, art. 1, nonchè del Trattato CE, art. 189, comma 3, e del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39,43,46, in un o al D.Lgs. n. 251 del 1991, poichè la corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che solo nel 1999, con attuazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, lo Stato italiano, senza avvalersi del procedimento di differimento appositamente individuato dall’art. 43 Dir. del 1993, aveva tardivamente recepito la stessa stabilendo l’adeguata remunerazione in discussione, con ciò determinando anche un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che avevano prima percepito, ricorrendone i medesimi presupposti, solo l’inferiore borsa di studio;

con il secondo motivo si prospetta l’insufficienza o contraddittorietà motivazionale con cui la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che la disciplina introdotta nel 1996, con attuazione dal 2006, fosse attuativa della direttiva comunitaria 93/16, laddove invece si sarebbe trattato di un oggettivo adempimento sia pure tardivo delle prescrizioni comunitarie, avvenuto, quest’ultimo, in modo innovativo rispetto al regime pregresso perchè prevedendo un rapporto contrattuale lavorativo con tutela previdenziale;

i ricorrenti sollecitano infine un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine all’interpretazione, al riguardo, della direttiva n. 93/16;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, debbono essere disattesi al pari del sollecitato rinvio pregiudiziale: si tratta di censure inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

la Corte di appello, con motivazione in fatto non contestata, oltre che idonea, ha pronunciato secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte;

infatti, la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto dei differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, e questo perchè la Dir. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (Cass., 14/03/2018, n. 6355 del 2018, con motivazione ampiamente ricostruttiva; conf. Cass., 29/05/2018, n. 13445, Cass., 16/10/2019, n. 26240);

il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. n. 257 del 1991, che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua, e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999;

quest’ultimo decreto, nel recepire la Dir. n. 93/16 – che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti Dir. n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni – ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali;

tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670);

ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come anticipato, solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;

per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico;

la Dir. n. 93/16, che costituisce, in modo manifesto, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha dunque registrato un carattere innovativo con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione;

la previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti Dir. n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la Dir. n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e, si ripete, i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991;

l’importo della predetta borsa di studio è da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la Dir. n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi annuali connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa (Cass. 26/05/2001 n. 11565)” (Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass., 23/09/2016, n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);

in particolare, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 19/02/2019, n. 4809);

il fatto che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione – ferma la non irrisorietà della quantificazione nazionale – è stato ribadito con chiarezza anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16;

nè i ricorrenti spiegano se non con generici e non concludenti argomentazioni, dove la Dir. del 1993 abbia previsto l’invocato minimo remunerativo;

non sussistono, pertanto, i presupposti per il prospettato rinvio pregiudiziale e risulta complessivamente corretta la decisione gravata;

conclusivamente, il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva quanto legittima scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi;

l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991;

stante quanto sopra non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809, cit.): anche sotto questo profilo non sussistono i presupposti nè per una questione di legittimità costituzionale, nè per un rinvio pregiudiziale;

non deve disporsi sulle spese perchè l’amministrazione ha depositato un atto di mero preannuncio di partecipazione all’udienza di discussione, non configurabile quale controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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