Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18054 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11683-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PELLICCIONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5683/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Trenitalia s.p.a. avverso l’esecuzione promossa da B.A. per il recupero di somme dal medesimo richieste (quale procuratore distrattario) a titolo di rimborso di spese generali; ha ritenuto il Tribunale che la prolungata inerzia del B. (che, dopo aver ricevuto senza riserve il pagamento spontaneo delle spese liquidate in sentenza, aveva richiesto solo a distanza di circa un anno il pagamento delle spese generali) aveva determinato “una situazione estintiva”, avuto riguardo all’operatività dei principi di correttezza e buona fede che devono connotare lo svolgimento dei rapporti obbligatori, tanto più “in epoca in cui il diritto vivente certamente non riconosceva il diritto al rimborso delle spese generali in assenza di espressa previsione in sede di liquidazione giudiziale”.

Ricorre per cassazione il B. affidandosi a due motivi con cui denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 91,112,474 e 480 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, art. 14 (primo motivo) e in relazione agli artt. 1181,1230 e ss. e 2934 c.c. (secondo motivo);

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è fondato alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese generali (…) spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lege”, dovendosi pertanto ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore (…) anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza” (Cass. n. 23053/2009; cfr. ex multis, anche Cass. n. 10416/2003 e Cass. n. 17046/2015);

il secondo motivo è parimenti fondato: la circostanza che il creditore abbia atteso circa un anno dal pagamento spontaneo per richiedere l’importo spettantegli per spese generali non integra una fattispecie tipica di estinzione del credito (nè ricorrono le peculiari condizioni considerate da Cass. n. 9924/2009 e n. 10712/2010 richiamate dalla sentenza impugnata, entrambe relative al ripristino di rapporti lavorativi);

il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’opposizione all’esecuzione;

le spese di lite (per i giudizi di merito e quello di legittimità) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione; condanna Trenitalia s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro 360,00 per compensi e in Euro 75,00 per esborsi, per il giudizio di secondo grado, in Euro 490,00 per compensi e in Euro 75,00 per esborsi, il tutto oltre spese generali e accessori, nonchè, per il presente giudizio, in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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