Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18054 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 05/07/2019), n.18054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3726-2017 proposto da:

B.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLA ADORNO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SEMINARIO VESCOVILE ACQUI TERME, in persona del legale rappresentante

pro tempore Don O.G., domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO FOTI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1083/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Seminario Vescovile di Acqui Terme con ricorso del 21/4/2015 convenne in giudizio, innanzi alla Sezione Agraria del Tribunale di Savona, B.R. intimando sfratto per morosità nel pagamento dei canoni relativi a cespiti ubicati a (OMISSIS) oggetto di un contratto agrario stipulato tra le parti il 31/12/2011 o in subordine, proponendo domanda di risoluzione del contratto per inadempimento sia in relazione ai canoni non pagati sia al mutamento di destinazione d’uso dei beni. Il B. si costituì in giudizio contestando le domande, con particolare riguardo alla morosità posto che, in forza di un contratto di mutuo intervenuto tra le medesime parti in data 16/2/2011, vi era stata compensazione tra le rispettive poste ed articolando, per l’ipotesi in cui non fosse dichiarata la compensazione, domanda riconvenzionale di restituzione della somma residualmente dovuta dal Seminario a titolo di mutuo.

Il Tribunale convalidò lo sfratto ordinando il rilascio dei terreni, condannò il B. al pagamento dei canoni insoluti per l’importo di Euro 48.750,00 oltre interessi, rigettò la domanda riconvenzionale di restituzione e lo condannò alle spese del grado.

La Corte d’Appello di Genova, adita dal B., con sentenza n. 1083 del 2016, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto l’eccezione pregiudiziale di tardività dell’appello e di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sollevata dall’appellato, malgrado l’eccezione di irritualità della notifica della sentenza a mezzo pec sollevata dal B..

La Corte d’Appello ha rilevato che il termine per l’appello, di 30 giorni decorrente dalla notifica telematica della sentenza di primo grado, e cioè dal 16/12/2015, era scaduto, perchè l’appello era stato depositato in cancelleria solo in data 24/2/2016; che le eccezioni sollevate dal B. in ordine alla irritualità della notifica telematica della sentenza erano da rigettare, in quanto vi era il duplicato informatico della sentenza con attestazione firmata digitalmente in allegato alla pec inviata al difensore del Seminario Vescovile; la notifica era stata accettata dal sistema e consegnata nella cartella di destinazione del legale del B.; l’indirizzo pec era quello indicato negli scritti difensivi ed era coincidente con quello risultante dall’albo; la copia della sentenza trasmessa era corrispondente a quella esistente nel fascicolo informatico, sicchè l’atto aveva raggiunto il suo scopo e non c’era bisogno di attestato di conformità in quanto l’atto trasmesso era nativo digitale; per contestare quanto attestato dalla relata sarebbe stata necessaria querela di falso.

Conseguentemente la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello perchè tardivo, ed ha condannato l’appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza B.R. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il Seminario Vescovile di Acqui Terme.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente osservare che la maggioranza dei motivi di ricorso si appunta sulla pretesa nullità della notifica, per motivi vari, prevalentemente riconducibili alle normative sul processo informatico Si tratta di censure confuse, spesso prive di autosufficienza, che non colgono la ratio decidendi della sentenza e che sono, in ogni caso, infondate. Si tratterà individualmente di alcuni motivi che presentano singole specificità e si accorperanno quelli che rispondono ad una ratio unitaria.

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bisconvertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile la richiesta del difensore di acquisire al verbale di udienza le osservazioni sulla ritualità della notificazione della sentenza di primo grado trasmessa per via telematica. La declaratoria di inammissibilità contrasterebbe sia con l’art. 437 c.p.c., comma 2, sia con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 che richiede una trasmissione di atti solo in via telematica.

Premesso che il motivo difetta di autosufficienza in quanto il ricorrente non riporta il contenuto delle osservazioni oggetto della trasmissione, e di decisività in quanto le deduzioni dell’appellante sono state poi singolarmente esaminate, esso è in ogni caso manifestamente infondato. La verbalizzazione di istanze deve essere svolta in udienza davanti al giudice e nel contraddittorio delle parti. Trattandosi di controversie agrarie assoggettate al rito lavoro non è previsto un atto di replica alla memoria difensiva dell’appellato se non espressamente autorizzato con decreto dal giudice a seguito di domanda riconvenzionale. Ne consegue che, non essendo tale verbalizzazione avvenuta in udienza nel contraddittorio delle parti ma solo a seguito di invio telematico di un atto peraltro irrituale perchè non previsto dal codice, il Giudice l’ha correttamente dichiarata inammissibile.

2-3-4 il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto afferiscono a pretese violazioni di leggi relative all’Amministrazione Digitale ed al processo civile informatizzato. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 bis e 11 del D.Lgs. n. 182 del 2005, art. art. 1 i-quinques (codice dell’amministrazione digitale) e art. 1 i-quater del CAD, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La sentenza non avrebbe rilevato la nullità della notifica della sentenza di primo grado, in quanto mancante dell’attestazione di conformità prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 3 bis. Nella relata di notifica sarebbe stato necessario dare atto che si trattava di un duplicato estratto dal fascicolo informatico e con indicazione del nome del file, coincidente con quello del duplicato informatico, quale contenuto nel fascicolo telematico del Tribunale.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, comma 30 convertito in L. n. 221 del 2012, modificato dal D.L. n. 83 del 2015 convertito in L. n. 132 del 2015, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Denuncia la mancata declaratoria di nullità della notifica a fronte dell’allegata mancanza dei requisiti prescritti per la sua validità: il documento trasmesso non era quello presente nel fascicolo informatico ma il duplicato informatico della sentenza, necessitante dell’attestazione di conformità; il documento trasmesso non era nè un duplicato informatico nè una copia informatica e comunque mancava di attestazione di conformità.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter e successive modifiche con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche con riguardo alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Censura la sentenza per non aver esaminato l’eccezione di nullità della notifica avente ad oggetto l’estrazione dell’indirizzo del destinatario non avvenuta da un pubblico elenco secondo la prescrizione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis. Censura altresì l’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame dell’eccezione di nullità della notifica.

I motivi sono tutti inammissibili in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale la sentenza impugnata ha inteso dare piena continuità, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., U, n. 7665 del 18/4/2016; Cass., 1,n. 20625 del 31/8/2017; Cass., U, n. 23620 del 28/9/2018; Cass., 3 n. 24568 del 5/10/2018).

Con particolare riguardo al quarto motivo, che afferisce al mancato esame dell’eccezione concernente l’estrazione dell’indirizzo pec del legale avvenuta da un elenco non pubblico (registro dell’Ordine degli Avvocati) si può aggiungere che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, gli Ordini degli Avvocati sono istituti di diritto pubblico, la cui tenuta dei registri degli iscritti ha una funzione pubblicistica.

5. Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 2730 c.c., art. 229 c.p.c. e art. 84 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la sentenza ha statuito che il B. era consapevole del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado avendo conferito mandato ad un nuovo difensore per la proposizione di un giudizio di revocazione della sentenza appellata.

5.1 Il motivo è inammissibile in applicazione dell’art. 156 c.p.c. e comunque intrinsecamente illogico in quanto la sottoscrizione di una impugnazione straordinaria, quale è quella ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 396 c.p.c.presuppone un’informativa specifica, essendo inconcepibile escludere che la parte non fosse edotta che uno degli indefettibili presupposti per l’impugnazione straordinaria era proprio il passaggio in giudicato della sentenza impugnanda. In merito al valore confessorio del contenuto degli atti per cui era stata rilasciata procura speciale alle liti, in molte pronunce di questa Corte si è statuito che l’ammissione di fatti a sè sfavorevoli sia fatta valere in giudizi differenti rispetto a quello in cui la procura è stata rilasciata, sì da destituire di fondamento la tesi del ricorrente che l’efficacia confessoria possa dipendere dalla mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all’atto.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in omissione di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 221 c.p.c. e ss. laddove ha ritenuto che si dovesse contestare, attraverso la querela di falso, l’attestazione circa la conformità del duplicato informatico da parte dell’avvocato notificante.

6.1. Il motivo presenta innanzitutto un vizio di sussunzione in quanto avrebbe dovuto essere dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 con riguardo all’art. 132 c.p.c., comma 2. In ogni caso la proposizione della querela di falso è un atto processuale e non un fatto storico della controversia sì da non poter integrare un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Giova rilevare che la Corte d’Appello neppure è incorsa in detto vizio procedurale perchè, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l’appellante, all’udienza di comparizione delle parti, non ha promosso la querela di falso ma si è riservato di promuoverla senza il rispetto delle forme prescritte dal codice di rito, di guisa che la conseguenza di tale omissione è la nullità della querela ai sensi dell’art. 221 c.p.c.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 (più Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA