Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18053 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29016-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato REBECCA MAMMETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIO STRIANI;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2406/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

M.F. si opponeva a un preavviso di fermo deducendo l’inesistenza ovvero nullità della notifica delle cartelle sottese;

si costituiva Equitalia Polis s.p.a., controdeducendo “parte qua” il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, e in altra parte la competenza funzionale del giudice del lavoro quanto ai crediti previdenziali e quella per materia e valore, propria del Giudice di pace e non del Tribunale adito, per i crediti residui correlati in particolare a violazioni del codice stradale;

il Tribunale accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione e quanto al residuo merito dichiarava l’inammissibilità per tardività della domanda qualificata come opposizione agli atti esecutivi, in quanto afferente a vizi formali inerenti alle notificazioni degli atti prodromici;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.F. articolando due motivi e depositando memoria;

resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate riscossione.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione della domanda, posto che si trattava di una opposizione alla minacciata esecuzione ovvero, secondo la nomofilachia più recente, di azione di accertamento negativo, non soggetta a decadenza, in ogni caso dovendosi far valere l’affidamento sulla pregressa giurisprudenza di legittimità poi oggetto di “overruling”;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nell’omettere di compensare le spese attesi i pregressi orientamenti giurisprudenziali che qualificavano la domanda come opposizione all’esecuzione e comunque atteso l’accoglimento, in parte, della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione in favore di quella tributaria.

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

il Tribunale, come riportato in ricorso, ha pacificamente quanto esplicitamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi;

ne consegue che la sentenza non era soggetta alla sospensione feriale dei termini operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, compreso quello dei relativi termini, va individuato in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (Cass., 11/01/2012, n. 171);

posto che il ricorso è stato depositato nel 2010, la sentenza impugnata pubblicata il 2 marzo 2018, e il ricorso per cassazione notificato il 2 ottobre 2018, quest’ultimo è inammissibile per superamento del termine semestrale;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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