Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18053 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 11/12/2018, dep. 05/07/2019), n.18053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16603-2016 proposto da:

R.C., + ALTRI OMESSI, domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati MAURO LO PRESTI, VALTER GALLONE giuste procure

speciali notarili e giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

rappresentati e difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 147/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del 13 gennaio 2016, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha provveduto in grado di appello a seguito del rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 23999 del 2011.

2. La relativa controversia era stata introdotta davanti al Tribunale di Roma nel luglio del 2000 dai ricorrenti (e per taluni da medici loro de cuius) unitamente ad altri soggetti nel presupposto di essere medici specializzati, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per avere frequentato i relativi corsi di specializzazione in periodi precedenti l’anno accademico 1991/92 nella situazione di inadempimento dello Stato Italiano alle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.

3. Con sentenza del 19 maggio 2004 il Tribunale di Roma rigettava le domande dei medici accogliendo l’eccezione di prescrizione proposta dalle amministrazioni. La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dagli attori soccombenti e quella corte, con sentenza del 18 maggio 2009, rigettava l’appello, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

4. Avverso la sentenza i medici proponevano ricorso per cassazione e con la citata sentenza dispositiva del rinvio questa Corte cassava la sentenza allora impugnata, accogliendo la prima censura svolta con il primo motivo nel senso che l’azione risarcitoria avesse la natura indicata da Cass. Sez. Un., n. 9147 del 2009 e che, in conseguenza, fosse soggetta a prescrizione decennale, decorrente dal 21 ottobre 1999 secondo i principi fissati dalle sentenze “gemelle” nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 di questa Sezione.

5. I medici qui ricorrenti e altri medici consorti di lite riassumevano il giudizio e con la sentenza qui impugnata la corte capitolina, nuovamente decidendo sull’appello, dopo avere – in applicazione dei principi di diritto fissati con la sentenza di rinvio – disatteso l’eccezione di prescrizione, procedeva all’esame delle questioni rimaste assorbite in precedenza nello svolgimento processuale pregresso e, dopo avere ritenuto la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri ed escluso quella dei Ministeri, rigettava – in dichiarata applicazione dei principi enunciati in precedenza dalla giurisprudenza di questa Corte – la domanda di quei medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 e nel dispositivo li indicava nel capo a), mentre, sempre in applicazione di principi desunti dalla giurisprudenza di questa Corte, accoglieva “per quanto di ragione” la domanda dei medici che indicava nel capo b) del dispositivo, ivi quantificando il dovuto per ogni medico e, quindi, riconoscendo gli interessi legali dal di della domanda, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

6. Il ricorso in esame è affidato a sei mezzi.

Le Amministrazioni intimate vi hanno resistito con congiunto controricorso.

7. Essendo state ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., è stata fissata l’odierna adunanza della Corte.

Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile contro i tre Ministeri.

Premesso che a pagina 8 esso è espressamente rivolto “contro” la Presidenza del Consiglio e contro i Ministeri, il che impedisce di reputare:

– che sia stato notificato a questi ultimi soltanto ai sensi dell’art. 332 c.p.c., il che avrebbe richiesto la specificazione della proposizione;

– “nei confronti” degli stessi Ministeri, si deve rilevare, infatti, che, avendo la sentenza impugnata espressamente ritenuto che legittimata alle azioni esercitate dai ricorrenti fosse solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed escluso che legittimati fossero i Ministeri, nessuno deì motivi appare concernere tale statuizione e nemmeno quella accessoria relativa alla disposta compensazione delle spese anche quanto al rapporto processuale con i Ministeri.

Ne deriva che il ricorso, pur rivolto “contro” i Ministeri, risulta privo di motivi nei loro riguardi, con conseguente inammissibilità per inosservanza formale dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2. Con il primo motivo si denuncia: “violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli art. 5 e 189 (ora 249) Trattato CEE e delle Direttive Comunitarie nn. 362 e 363 del 16 giugno 1975 e n. 76 del 26 gennaio 1982 nonchè del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto della, Corte di Giustizia CEE. Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1173,1218,1223,1226 e 1321 c.c. nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9147/2009 e della successiva giurisprudenza in materia della Suprema Corte, in parte qua la Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere le domande degli odierni ricorrenti sull’unico presupposto della iscrizione ante 1983 – ma nel periodo di vigenza delle Direttive comunitarie sopra citate – dei deducenti ai corsi di specializzazione medica”.

2.1. Con il secondo motivo si prospetta: “violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., in parte qua con l’impugnata pronuncia, il Giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto affermato dalla sentenza di Cassazione n. 23999/2011 – art. 360 c.p.c., n. 3″.

2.2. I primi due motivi vengono espressamente riferiti soltanto – letteralmente – ai seguenti ricorrenti: ” A.T.P., + ALTRI OMESSI”.

2.3. Il primo motivo prospetta che la corte territoriale, nel rigettare la domanda dei medici perchè iscrittisi a corsi di specializzazione anteriormente al 1983 – previa evocazione della giurisprudenza della Corte quanto ai principi affermati da Cass. n. 10813 del 2011, Cass. n. 17067 del 2013, Cass. n. 587 del 2013 e Cass. n. 1917 del 2012 ed affermando il carattere isolato, quanto alla questione oggetto del motivo in esame, di Cass. n. 10612 del 2015 – risulterebbe in contrasto con un mutamente giurisprudenziale, espresso dalla sentenza n. 17434 del 2015, che aveva confermato il principio contrario di cui a Cass. n. 10613 del 2015, nel senso della spettanza del diritto risarcitorio anche ai medici iscrittisi anteriormente al 10 gennaio 1983.

I ricorrenti su indicati, pertanto, invocano l’applicazione di tale orientamento.

2.4. Il motivo è fondato, sia pure con riguardo soltanto ad alcuni dei ricorrenti che lo svolgono.

2.5. Mette conto di rilevare in primo luogo che l’orientamento invocato dai ricorrenti risultava, per la verità e come affermato esattamente da essa, espressione di una sola isolata sentenza della Sezione Lavoro, la n. 10612 del 2015, che aveva dissentito da un pregresso orientamento consolidato soprattutto affermato dalla Terza Sezione di questa Corte e richiamato dalla sentenza impugnata.

Dopo la sentenza n. 17434 del 2017, evocata dai ricorrenti, esso venne ancora contraddetto da altre decisioni della Terza Sezione, finchè, in ragione del perdurare del contrasto, la Sezione Lavoro per prima, con ordinanza interlocutoria n. 21654 del 2015, rimesse il contrasto al Primo Presidente perchè fosse risolto dalla Sezioni Unite e, poco dopo, la Sesta Sezione-3, con ordinanza interlocutoria n. 23652 del 2015, provvide nello stesso senso.

2.6. Com’è noto, le Sezioni Unite, con le ordinanze interlocutorio nn. 23581 e n. 23582 del 2016 ritennero di sottoporre alle CGUE la questione interpretativa ravvisando l’esistenza di una pregiudiziale comunitaria e lo fecero prospettando in via di rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, le seguenti questioni d’interpretazione:

a) se la direttiva n. 82/76/C11, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CFT. e n. 75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli stati membri dall’art. 16 della direttiva n. 82, 1 76/CEE per adottare le misure necessarie per conformarsi”;

nonchè, “In caso di risposta affermativa al quesito sub a): b) se l’allegato, aggiunto alla direttiva “coordinamento – n. 75/363 CEE dall’art. 13 della direttiva n. 82/76.1131, riassuntiva delle direttive n. 75 362/CEE e n. 75/363/CEE, debba essere interpretato nel senso che per i corsi di formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre 1982 l’insorgenza dell’obbligo di remunerazione adeguata per i medici specializzandi dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le prescrizioni delle predette Direttive;

c) se in favore dei medici che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di formazione che avevano già avuto inizio ma non erano ancora conclusi al 1 gennaio 1983, sia insorto o meno l’obbligo di adeguata remunerazione per l’intera durata del corso o per il solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982 ed a quali eventuali condizioni.”.

2.7. Com’è noto la CGUE, con sentenza 24 gennaio 2018, resa sulle cause C-616/16 e C-617/16, ha risposto ai quesiti posti dalle Sezioni Unite in questi termini:

“1. L’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.”.

“2. L’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando l’metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinchè, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro.”.

“3. L’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal l gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.”.

2.8. Come si vede in tutti e tre i principi esegetici fissati si allude alla “formazione iniziata nel corso dell’anno 1982”.

I principi affermati risultano, dunque, riferibili esclusivamente all’ipotesi in cui il periodo formativo sia iniziato nel corso del 1982.

Tale conclusione è giustificata in primo luogo dalla lettura della motivazione quanto ai punti 29 e 30.

Infatti, dopo avere, nel punto 29, affermato che “Risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che tale obbligo di procedere alla remunerazione dei periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, previsto dall’allegato della direttiva 75/363 come modificata, è, come tale, incondizionato e sufficientemente preciso (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97, EU:C:1999:98, punto 44, nonchè del 3 ottobre 2000, Gazza e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punti 34 e 41)”, nel successivo punto 30, la CGUE ha espressamente affermato che: “In proposito, occorre rilevare che l’obbligo suddetto, inizialmente non previsto dalla direttiva 75/363, è stato introdotto dalla direttiva 82/76, che è entrata in vigore il 29 gennaio 1982 ed alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’art. 16 della direttiva stessa.”.

In tal modo la CGUE ha inteso rimarcare che, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva di coordinamento, gli Stati membri erano stati posti fino dal 29 gennaio 1982 nella condizione di un “debitore” cui venga concesso, per adempiere, un termine dilatorio, ma nel contempo, proprio perchè il “debito” è insorto, prescritto di apprestare le condizioni per potere adempiere alla scadenza del termine.

Tanto comporta che la sentenza vada letta, secondo una logica che appare riconducibile ad un acte claire, nel senso gli Stati membri vennero a trovarsi fino dall’entrata in vigore della direttiva di coordinamento, cioè fino dal 29 gennaio 1982, in una situazione in cui erano obbligati a predisporre le misure che alla scadenza del 31 dicembre 1982 avrebbero potuto garantire la corresponsione della remunerazione e, dunque, essendo la remunerazione correlata alle prescrizioni in ordine al modo di svolgimento dei corsi, ad attivarsi per predisporre e organizzare i corsi di specializzazione in modo che al 31 dicembre 1982 quelle prescrizioni fossero osservate e correlativamente trovasse giustificazione l’adeguata remunerazione per i medici specializzandi.

Poichè il corso di specializzazione ha una struttura unitaria in relazione alla sua durata e poichè essa ha un inizio, il riferimento all’insorgenza dell’obbligo ed all’inizio dei corsi nel 1982 necessariamente ha implicato la chiara affermazione che l’obbligo divenne relativo solo ai corsi iniziati ex novo nel 1982 e non a quelli iniziati prima.

La conferma di tale lettura, se ve ne fosse bisogno, risulta ancora più chiara al lume del punto 48, in cui la CGUE ribadisce che: “Come risulta dalla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, di riconoscere ai medici di cui trattasi una remunerazione adeguata si estende a qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990.”. In tale affermazione la data di inizio dell’obbligo è posta expressis verbis in chiara correlazione con l’inizio del corso nel 1982, sicchè è indubitabile che l’oggetto dell’obbligo di adempimento stesso erano i corsi iniziati a far tempo dal 1982.

2.9. Va rilevato che il quesito posto dalle Sezioni Unite concerneva espressamente in modo generico “le formazioni di medici specialisti, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982” e, dunque, si riferiva ai medici che comunque a tale data fossero stati frequentanti corsi di specializzazione, a prescindere dalla data del loro inizio. Dunque, anche ai medici che avevano iniziato i corsi prima dell’inizio del 1982.

E’ vero che la sentenza della CGUE, al punto 17 dice che “I medici che hanno instaurato le controversie di cui ai procedimenti principali hanno seguito in Italia, negli anni dal 1982 al 1990, delle formazioni come medici specialisti e al punto e al punto”, e al punto 26 che “Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363 come modificata debbano essere interpretati nel senso che qualsiasi periodo di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziato nel corso dell’anno 1982 e proseguito fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto”. Il riferimento alla formazione iniziata nel corso dell’anno 1982 è ripetuto nel punto 39 ai fini della individuazione della seconda questione e nel punto 52 ai fini della terza.

Ma le successive risposte alle tre questioni, rispettivamente presenti nel punto 38 per la prima, nel punto 51 per la seconda e nel punto 57 per la terza, là dove parimenti fanno riferimento a “qualsiasi – formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990” (la prima con riguardo al dovere essere oggetto di una remunerazione adeguata, la seconda con riguardo alla non dipendenza del relativo – obbligo “dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”), debbono leggersi necessariamente alla luce delle chiare affermazioni fatte nei già segnalati punti 29, 30 e 48, dove, con specifico richiamo alla data di entrata in vigore della direttive di coordinamento, si fa riferimento come s’è veduto – all’insorgenza dell’obbligo di conformazione dalla data dell’entrata in vigore della direttiva stessa.

Sicchè, l’affermazione circa l’essere i medici delle due controversie oggetto dei ricorsi in relazione ai quali le Sezioni Unite posero il rinvio pregiudiziale risultano chiaramente meramente descrittivi dell’oggetto delle stesse controversie e non implicano in alcun modo, sempre nell’ottica dell’acte claire e per le ragioni innanzi indicate alcuna ricaduta sull’interpretazione del diritto comunitario che la CGUE ha somministrato.

La stessa differenziazione fra l’entrata in vigore dell’obbligo di conformazione e, quindi, di attivazione degli Stati membri in funzione di esso, e quella finale di adempimento non lascia dubbi sulla correlazione dell’obbligo di conformazione alle attività di formazione da organizzarsi dagli Stati membri a far tempo dall’insorgenza dell’obbligo.

Non è possibile altra lettura della sentenza, cioè una lettura che riferisca l’obbligo di riconoscere l’adeguata retribuzione a formazioni iniziate anteriormente a quell’entrata in vigore, perchè altrimenti al CGUE si sarebbe limitata a dire che il quesito proposto riguardava, salva l’attribuzione della remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983, tutte le formazioni in corso alla data dell’entrata in vigore della direttiva di coordinamento.

2.10. A questo punto possono trarsi le conseguenze dovute in sede applicativa nel diritto interno dei principi affermati dalla CGUE con riferimento all’ipotesi in cui al 31 dicembre 1982 un medico si forse trovato a frequentare un corso di specializzazione iniziato anteriormente.

Dalla lettura nel senso indicato della sentenza della CGUE discende che:

a) i medici specializzandi che avevano iniziato corsi di specializzazione prima del 1982, ancorchè il loro corso di specializzazione fosse ancora in atto dopo il 31 dicembre 1982 e destinato a cessare successivamente non si vennero a trovare, per effetto dell’inadempimento statuale alle note direttive verificatosi a quella data, in una situazione giustificativa a carico dello Stato Italiano dell’insorgenza di un diritto risarcitorio in ragione del tardivo adempimento verificatosi con il D.Lgs. n. 257 del 1991 (che non si estese ad essi), in quanto l’adempimento tempestivo della direttiva non doveva riguardarli, in ragione dell’inizio del loro corso prima dell’insorgenza dell’obbligo comunitario solo con riferimento ai corsi iniziati nel 1982 e non anche a quelli iniziati prima: ne segue che ad essi non spetta alcun diritto risarcitorio correlato al tardivo adempimento statuale, perchè lo svolgimento dei loro corso pur dopo il 29 gennaio 1982 ed oltre il 31 dicembre 1982 era una situazione rispetto alla quale lo Stato Italiano non aveva l’obbligo di conformarsi alle note direttive e, in particolare, di corrispondere l’adeguata retribuzione a far data dal 1 gennaio 1983;

b) ancorchè l’obbligo di ottemperare alle direttive nel senso indicato fosse insorto il 29 gennaio 1982, poichè la CGUE ha individuato i soggetti potenzialmente beneficiari del diritto risarcitorio con riferimento all’inizio del corso di specializzazione nel 1982 in senso generico, deve ritenersi che anche coloro i cui corsi fossero iniziati a far tempo dal 1 gennaio 1982 (cioè nei ventotto giorni precedenti il 29 gennaio) si siano venuti a trovare nella detta situazione: la ragione è che il brevissimo lasso di tempo fino al 29 gennaio 1982 giustificava che il dovere organizzatorio dello Stato membro potesse soggiacere all’obbligo di adeguamento, in quanto esso ragionevolmente poteva predisporsi ad adempiere l’obbligo di conformazione e considerato l’esiguità del lasso di tempo dall’inizio del corso;

c) i chiari riferimenti dell’insorgenza dell’obbligo di conformazione dei corsi di specializzazione alla data di entrata in vigore dell’obbligo – imposto dalla direttiva di coordinamento impongono di ritenere che per “inizio del corso” si debba fare riferimento non all’inizio della frequenza effettiva, bensì a quella che nell’ordinamento statuale segnava formalmente, secondo gli ordinamenti universitari, l’inizio del corso di formazione, cioè come formale inserimento del medico nel corso con la c.d. immatricolazione o altro atto similare quanto al nomen.

Tirando le fila delle affermazioni appena fatte e ponendole in relazione con la previsione che la CGUE ha fatto della spettanza dell’adeguata remunerazione soltanto dal 1 gennaio 1983, si deve ritenere che:

aa) i medici che iniziarono la specializzazione, nel senso del – formale inserimento (iscrizione, immatricolazione e simili) in un – corso di specializzazione con durata iniziale formale a far tempo dal 1 gennaio 1982, avevano diritto all’adeguata remunerazione e, dunque, hanno diritto al risarcimento del danno derivato dall’inadempimento statuale nei loro riguardi, solo a partire dal 1 gennaio 1983 per la durata del corso protraentesi successivamente a tale data;

bb) i medici che iniziarono – sempre nel senso indicato – la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983 avevano diritto alla adeguata remunerazione e, dunque, hanno diritto al risarcimento del danno derivato dall’inadempimento statuale nei loro riguardi, per l’intera durata del corso;

cc) i medici che iniziarono – sempre nel senso indicato – la specializzazione anteriormente al 1 gennaio 1983 non avevano diritto all’adeguata remunerazione dal 1 gennaio 1983 e ciò ove la durata del corso si fosse protratta dopo il 31 dicembre 1982, in quanto non contemplati dalle note direttive e segnatamente da quella c.d. di coordinamento, onde non hanno diritto al risarcimento del danno derivato dall’inadempimento statuale che non si è verificato nei loro riguardi.

2.11. Va rilevato che Cass., Sez. Un., n. 20348 del 2018 (dopo un di poco anteriore precedente, di cui alla sentenza n. 19107 del 2018), provvedendo dopo la sentenza della CGUE, ha precisato che: “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.”.

Tale principio va inteso considerando che nei vari ordinamenti universitari la durata di ciascun anno di corso, pur inserendosi esso in un anno accademico, era varia e in genere non corrispondente ad un intero anno solare, ma minore di esso, e considerando, altresì, che l’inizio effettivo della frequenza di ciascun anno di corso, ove esso si fosse inserito in anni accademici formalmente previsti dagli ordinamenti universitari a cavallo di due anni, ben poteva situarsi anche interamente nel secondo anno solare di riferimento dell’ano accademico.

Ciò, poteva accadere anche per i corsi iniziati nell’anno solare 1982, ma collocantisi in un anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983. La frequenza effettiva del primo anno del corso ben poteva collocarsi in parte prima del 1 gennaio 1983 ed in parte dopo oppure tutta dopo.

Ne segue che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1 gennaio 1982 ed ascritti ed inserentesi in una anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 l’importo risarcitorio spettante per il primo anno di corso (e commisurato a quanto indicato dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 come ora hanno confermato le Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha avallato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione del primo anno di corso frequentata dal 1 gennaio 1983, mentre l’importo risarcitorio, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente, qualora si accerti che la frequenza del primo anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati nel 1982) si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983.

In altri termini, la ragione giustificativa dell’applicazione del frazionamento del risarcimento per un corso formalmente iscriventesi nell’anno accademico 1982-1983 si configura solo se l’effettivo svolgimento del corso in parte si sia situato prima del 10 gennaio 1983.

Ciò, è conforme alla logica che impone la necessaria applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, stabilendo che la debenza dell’adeguata remunerazione si verificasse per il periodo della formazione a partire dal 10 gennaio 1983 ha chiaramente inteso fare riferimento al periodo di effettivo svolgimento dell’attività di formazione e, quindi, alla frequenza del corso (in termini vedi ora Cass. n, 5509 del 2019). Donde la correlata spettanza del diritto risarcitorio.

3. Può procedersi ora all’applicazione degli esposti principi ai fini della decisione sul primo motivo.

3.1. Esso non può trovare accoglimento peri medici ricorrenti che, giusta quanto risulta indicato espressamente per ciascuno nelle pagine 11-14 del ricorso, risultavano iscritti a corsi di specializzazione iniziati formalmente (nei sensi indicati) anteriormente all’anno 1982.

Essi sono innanzitutto i seguenti ricorrenti: F., + ALTRI OMESSI;

Parimenti il motivo è infondato quanto ai dottori:

a1 R., che ha allegato di essersi immatricolato il 18 dicembre 1981;

a2) Re., che ha allegato genericamente di essersi immatricolato nell’anno accademico 1981-1982 ed avrebbe dovuto precisare se l’inizio – formale del corso comunque si fosse situato con una immatricolazione dal 1 gennaio 1982 in poi, tanto più avendo espressamente affermato la sentenza impugnata che “nei casi in cui manca la prova della data di immatricolazione, la domanda – in ossequio al principio dell’onere della prova – viene accolta solo quando la data del diploma consente di nutrire ragionevoli certezze, mentre nei casi incerti la domanda va rigettata” e avuto riguardo anche – ma lo si rileva ad abundantiam alla circostanza che alla data del deposito della memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. risultava già pronunciata Cass. (ord.) n. 13579 del 2018: la sopravvenienza al ricorso della sentenza della CGUE bene avrebbe potuto giustificare un’allegazione successiva al ricorso;

c) C. e Ri. che parimenti hanno allegato di essersi immatricolati nell’anno accademico 1981-1982, per i quali valgono le stesse considerazioni sub b);

d) Ru.Fr., che ha allegato di essersi immatricolato il 30 dicembre 1981;

e) S., che ha allegato di essersi immatricolato il 16 dicembre 1981;

f) B., che non a indicato quando si immatricolò ed anzi, avendo solo indicato di avere conseguito la specializzazione il 18 dicembre 1984 e di avere frequentato un corso di cinque anni evidentemente ha implicitamente indicato ex necesse una immatricolazione ben anteriore al 1 gennaio 1982;

g) G. e Br., i quali hanno allegato di essersi immatricolati il primo il 23 ottobre 1981 ed il secondo genericamente nell’anno accademico 1980-1981: tanto si osserva non senza doversi rilevare che: gi) il Br. risulta indicato come appellante nella sentenza impugnata ma non risulta destinatario di alcuna statuizione nel dispositivo, sicchè riguardo ad esso occorreva denunciare omessa pronuncia, g2) il G. risulta destinatario di una statuizione di accoglimento, evidentemente per altra specializzazione, nel capo b) della sentenza.

3.2. Il primo motivo è invece accolto per tutti gli altri ricorrenti indicati in esso e in questa motivazione nel paragrafo 2.2.

La sentenza è cassata in relazione alla loro posizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione. Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. L’accoglimento concerne anche il dottor Ca., avendo allegato egli di essersi immatricolato il 12 gennaio 1982.

3.3. Il secondo motivo è assorbito e comunque la deduzione della violazione del principio di diritto di rinvio era priva di fondamento, essendo le questioni oggetto dei primo motivo rimaste assorbite all’atto della prima sentenza di appello e dunque non decise dalla sentenza di rinvio.

4. Con il terzo motivo sì prospetta: “violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli art. 5 e 189 (ora 249) Trattato CEE e delle Direttive Comunitarie nn. 362 e 363 del 16 giugno 1975 e n. 76 del 26 gennaio 1982 nonchè del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e del principio della risarcibilità del danno da parte dello Stato membro per violazione delle norme comunitarie in presenza dei requisiti e parametri elaborati sul punto della Corte di Giustizia CEE. Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1173,1218,1223,1226 e 1321 c.c. nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9147/2009 e della successiva giurisprudenza in materia della Suprema Corte, in parte qua la Corte territoriale ha ritenuto di accogliere le domande degli odierni ricorrenti limitatamente ad una sola specializzazione sull’unico presupposto della iscrizione ante 1983 (e non già per tutte le specializzazioni conseguite dagli Istanti nel periodo di vigenza delle Direttive comunitarie sopra citate, così come espressamente richiesto in domanda) – dei deducenti ai corsi di specializzazione medica”.

Con il quarto motivo si prospetta: “violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. in parte qua con l’impugnata pronuncia, il Giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto affermato dalla sentenza di Cassazione n. 23999/2011 – art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il terzo ed il quarto motivo vengono illustrati congiuntamente e, nel presupposto di quanto argomentato con riferimento al primo ed al secondo motivo si dolgono che per i ricorrenti che, poi, si provvede ad – indicare, i quali avevano agito con riferimento alla consecuzione di due specializzazioni “nel periodo 1982-1991” dalla sentenza impugnata non sarebbe dato comprendere per quale di esse il risarcimento del danno era stato riconosciuto, atteso che dal dato testuale di essa si evincerebbe esclusivamente che, in ragione dell’ammontare attribuito l’attribuzione sarebbe avvenuta solo per una specializzazione e peraltro senza che sia stato indicato per quale di esse. Dopo avere elencato i medici di cui trattasi si prospetta in via di ipotesi che non si sia – riconosciuta la pretesa risarcitoria per la specializzazione ante 1983, così riproponendosi le ragioni di censura indicate nei primi due motivi.

4.1. I medici cui il terzo e quarto motivo si riferirebbe sono così indicati: “(…) Ca.Do. (Università degli studi di Bologna immatricolato il 8/2/1982 ortopedia durata anni 5 conseguito il 9/7/86, e Università degli studi di Modena spec. m Chirurgia della mano durata 3 anni cons. il 8/11/89 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Be.Lu. (Università degli studi di Pisa immatricolato il 9/2/1982 e spec. in Ortopedia durata anni 3 conseguito il 8/7/86 nonchè medicina dello sporti il 10/7/89 durata anni 3- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), D.S.P.L. (Università degli studi di Milano immatricolato il 13/5/1982 e spec. Ortopedia conseguito il 2/7/86 durata anni 5 – Università degli studi di Pavia spec. in fisioterapia conseguito il 26/2/90 durata anni 3 – RICONOSCIUTI Euro – 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ce.Gu. (Università degli studi di Padova immatricolato il 22/12/1980 e spec. In medicina dello sport durata anni 4 conseguito il 13/12/89 nonchè durata anni 5 conseguito il 17/12/86- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), M.L. (Università degli studi di Bari immatricolato il 28/12/1982 e spec. in Medicina legale e delle assicurazioni durata anni 3 cons. il 10/07/92 nonchè spec. in fisioterapia durata anni 3 cons. il 24/06/85- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), De.Ma.Al. (Università degli studi di Pavia immatricolato il 28/1/1982 Chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 2/7/84 Università degli studi di Trieste spec. in Medicina legale e delle assicurazioni durata anni 3 cons. il 4/7/88- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), P.C. (Università degli studi di da spec. in Ortopedia durata anni 3 cons, il 24/7/95 – Università degli studi di Roma Sapienza spec. in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso durata anni 5 conseg. il 20/7/87 – RICONOSCIUTI Euro 33.569,70 PER SOLO 5 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ma.Vi. (Università degli studi di Bari immatricolato il 22/12/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons il 23/6/86 nonchè spec. in fisioterapia durata anni 3 cons. il 23/6/90- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 – PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Mo.Gi. (Università degli studi di Palermo immatricolato per l’anno accademico 1980/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 3 cons. il 7/12/83 nonchè spec. in medicina dello sport durata anni 3 cons. il 15/12/86-RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), N.M. (Università degli studi di Firenze immatricolato per l’anno accademico 1981/1982 e spec. in Ortopedia durata anni 3 cons. il 12/6/85 nonchè spec, in chimrgia della mano durata anni 3 cons. il 21/6/89- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Sp.Nu. (Università degli studi di Milano immatricolato il 17/2/1982 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 7/7/86 nonchè spec. in terapia fisica e riabilitazione durata anni 3 cons. il 5/7/89- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ro.Lu. (Università degli studi di Trieste immatricolato per l’anno accademico 1979/1980 e spec, Fisioterapia durata 3 anni cons. il 23/06/82, medicina dello sport durata 3 anni cons. il 4/11/85 nonchè spec. in Medicina Legale e delle Assicurazioni durata 3 anni cons. il 26/4/90 -RICONOSCIUTI 6 20.141,82 PER SOLO 3 AA, A SPECIALIZZAZIONE), Pi.Gi. (Università degli studi di Perugia spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 24/11/86 Università degli studi di Firenze spec. in Terapia fisica e della riabilitazione durata anni 3 conseg. il 20/6/90 -Università degli studi di Firenze chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 5/7/94 RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ce.Re. (Università degli studi di Milano immatricolato il 16/1/1980 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 13/7/84 – Università degli studi di Pavia spec, in Chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 12/10/87 -RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI – SPECIALIZZAZIONE), T.V.C. (Università degli studi di Pavia immatricolato il 30/10/1980 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 19/11/85 – Università degli studi di Bari spec. in fisioterapia durata anni 3 cons. il 23/6/90 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), A.P. (Università degli studi di Verona immatricolato il 17/12/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 28/7/86 nonchè spec.in Medicina dello sport durata anni 3 cons. il 17/7/90 – RICONOSCIUTI Euro 20.141.82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Co.Ma. (Università degli studi di Modena immatricolato il 1/2/1980 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 10/10/84 – Università degli studi di Parma spec. in chimrgia della mano durata anni 3 cons. il 24/6/88 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Re.Gr.Ro. (Università degli studi di Bari immatricolato il 30/1/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. nonchè spec. in Fisioterapia durata anni 3 cons. il 20/6/88 – RICONOSCIUTI Euro 20.141.82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Mo.Bi. (Università degli studi di Firenze immatricolato per l’anno accademico 1982/1983 e spec, in Chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 19/6/85 – Università degli studi di Chieti spec. in medicina dello sport durata anni 3 cons. 1989-Università Roma La Cattolica specializ. in Fisioterapia e riabilitazione durata anni 2 conseg. il 23/3/1985 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Gi.Co. (Università degli studi di Padova immatricolato il 28/12/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. 14/7/86 nonchè medicina fisica e della riabilitazione durata anni 4 cons. il 22/12/92 – RICONOSCIUTI Euro 26.855,76 PER SOLO 4 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Gi.Lu. (Università degli studi di Milano immatricolato il 10/1/1980 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 12/7/84 nonchè spec. in terapia fisica e della riabilitazione durata anni 3 cons. il 2/11/87 – RICONOSCIUTI Euro 20.141.82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ca.Co. (Università degli studi di Siena immatricolato per l’anno accademico 1981/1982 e spec. in 3 Anestesia e rianimazione durata anni 3 cons. il 29/6/84 – Università degli studi di Chieti spec. in a Pronto soccorso e terapia d’urgenza durata 5 anni cons. il 30/10/90- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 (i PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Pe.Vi. (Università degli studi di Bari immatricolato il 29/12/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 23/6/86 nonchè spec. In Fisioterapia durata anni 3 cons. il 23/6/90- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), No.El. (Università degli studi di Torino spec. medicina fisica e della riabilitazione durata anni 4 cons. il 6/12/93 nonchè spec. in ortopedia durata immatricolato il 21/12/1977 durata anni 3 e cons. il 18/7/1980- RICONOSCIUTI Euro 26.855,76 PER SOLO 4 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), L.C.C. (Università degli studi di Palermo immatricolato per l’anno accademico 1980/1981 e spec. ortopedia durata 3 anni cons. il 7/12/83 nonchè medicina dello sport durata anni 3 cons. il 13/12/89- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Li.Do.Cl. (Università degli studi di Pavia immatricolato il 9/2/1982 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 4/11/86 nonchè spec. in medicina dello sport durata anni 3 cons il 24/10/89- RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Pa.Be. (Università degli studi di Firenze immatricolato per l’anno accademico 1980/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 3 cons. il 21/6/83 nonchè spec. medicina fisica e della riabilitazione durata anni 3 cons. il 30/6/92-RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Do.Um. (Università degli studi di Bologna immatricolato il 9/2/1952 e spec. in medicina legale durata anni 3 cons. il 17/7/84 Università degli studi di Parma spec. in chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 12/6/87 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ad.Ro. (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia immatricolato il 25/2/1982 spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 24/10/86 nonchè spec. in chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 5/2/90 – RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI – DI SPECIALIZZAZIONE), Ga.Vi.Ni. (Università degli studi di Bari immatricolato il 29/1/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 17/6/85 nonchè spec. di fisioterapia durata anni 3 cons. il 20/6/88 RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), – V.S. (Università degli studi di Modena immatricolato il 4/2/1981 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 15/10/85 nonchè spec. in chirurgia della mano durata anni 3 il 9/11/88- RICONOSCIUTI Euro 20.141.82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE), Ru.Ra. (Università degli studi di Napoli immatricolato per l’anno accademico 1979/1980 e spec. in Ortopedia durata anni 5 cons. il 6/11/84 nonchè spec. in chirurgia della mano durata anni 3 cons. il 14/7/87-RICONOSCIUTI Euro 20.141,82 PER SOLO 3 ANNI DI SPECIALIZZAZIONE).”.

4.2. Il terzo motivo non può essere accolto – per ragioni analoghe a quanto si è sopra indicato in quanto essi o hanno indicato di essersi – immatricolati prima del 1 gennaio 1982 o hanno genericamente indicato di essersi immatricolati nell’anno accademico 1981-1982 e lasciato immutata tale generica allegazione – con riferimento ai seguenti medici: Ce.Gu., Ma.Vi., Mo.Gi., N.M., Ro.Lu., Ce.Re., T.V.C., A.P., Co.Ma., Re.Gr.Ro., Gi.Co., Gi.Lu., Ca.Co., Pe.Vi., No.El., L.C.C., Pa.Be., Ga.Vi.Ni., V.S., Ru.Ra. “.

4.3. Il terzo motivo è, invece accolto e la sentenza è cassata in relazione con rinvio, per tutti gli altri ricorrenti indicati nel paragrafo sopra nel paragrafo 4.1., avendo la sentenza impugnata per essi palesemente liquidato il risarcimento soltanto per la specializzazione conseguita con riferimento a corsi iniziati formalmente dopo il 31 dicembre 1982 e non essendo dubbio che gli specializzandi che avevano seguito due o più corsi di specializzazione nel periodo di inattuazione delle note direttive, abbiano il relativo diritto risarcitorio per ognuna di esse.

4.4. Il quarto motivo resta assorbito, non senza meritare le stesse considerazioni del secondo.

5. Con il quinto motivo si denuncia “nullità della sentenza per omessa pronuncia limitatamente alla domanda proposta dal dottore Ba.Gu. – art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 – Violazione e/o mancata applicazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 189 (ora 249) Trattato CEE e delle Direttive Comunitarie nn. 362 e 363 del 16 giugno 1975 e n. 76 del 26 gennaio 1982 nonchè degli artt. 1173,1218,1226 e 1321 c.c.

Vi si lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla posizione del Ba., che aveva proposto domanda con riferimento a due corsi di specializzazione, il primo iniziato nell’anno accademico 1982-1983.

5.1. Il motivo è fondato.

La sentenza indica come parte il Ba. nel terzultimo rigo della prima pagina dell’intestazione, ma non risulta avere reso alcuna pronuncia riguardo ad esso nè in motivazione nè nel dispositivo.

La difesa erariale aveva sostenuto che egli non avesse riassunto a seguito del rinvio, ma nella sua memoria non reitera la deduzione e parte ricorrente vi ha replicato. Comunque, il fatto che il predetto sia contemplato nella intestazione, al di là dell’assorbenza di quanto rilevato evidenzia l’omessa pronuncia.

La sentenza va cassata in relazione e la corte di rinvio provvederà a pronunciare sulla posizione del Ba. (ottemperando ai principi di diritto che ha applicato la sentenza di rinvio ed a quelli qui affermati).

6. Il sesto motivo, proposto sempre dal solo Ba. e denunciante violazione del disposto del rinvio, è assorbito e comunque meritava le stesse considerazioni fatte per il secondo ed il quinto.

7. Riguardo ai rapporti processuali che risultano definiti a seguito del rigetto del ricorso le spese del giudizio di cassazione si compensano, tenuto conto della novità delle questioni esaminate e delle novità che sono state determinate dalla sentenza della CGUE.

PQM

La Corte:

a) rigetta il primo motivo di ricorso quanto ai ricorrenti indicati in motivazione sub 3.1.; b) accoglie il primo motivo quanto ai ricorrenti indicati in motivazione sub 2.2. diversi da quelli indicati sub 3.1.; c) dichiara assorbito il secondo motivo; d) rigetta il terzo motivo quanto ai ricorrenti indicati in motivazione sub 4.2.; e) accoglie il terzo motivo quanto ai ricorrenti indicati in motivazione sub 4.1. diversi da quelli indicati in motivazione sub 4.2.; f) dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; g) accoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbito il sesto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e per i rapporti processuali cui è riferito l’accoglimento. Rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese per i rapporti oggetto del rinvio. Compensa le spese del giudizio di cassazione riguardo ai rapporti processuali per cui il ricorso è rigettato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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