Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18053 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI

PAULUCCI DE’ CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PARACCIANI ENRICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIUMICINO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17 0/2006 del GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

– SEZI0NE DISTACCA di FIUMICINO, depositata il 02/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PETRUCCI Francesco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PARACCIANI Enrico, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso e deposita due cartoline

dell’avvenuta notifica del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.A. con ricorso del 8 luglio 2005 proponeva davanti al Giudice di Pace di Fiumicino, opposizione avverso due verbali di accertamento elevati nei suoi confronti, quale presunto trasgressore conducente e precisamente: a) il verbale n. (OMISSIS) con il quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, in quanto il conducente dell’autovettura contravvenzionata superava i 62 KM orari la velocità massima consentita per il tratto di strada percorso. Tale violazione veniva rilevata a mezzo di apparecchiatura di AUTOVELOX e non veniva immediatamente contestata al presunto trasgressore Veniva applicata la sanzione amministrativa di Euro 367,48 e la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida, b) il verbale n. (OMISSIS) con il quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 comma, in quanto il conducente dell’autovettura contravvenzionata superava i 62 KM orari la velocità massima consentita per il tratto di strada percorso.

Tale violazione veniva rilevata a mezzo di apparecchiatura di AUTOVELOX e non veniva immediatamente contestata al presunto trasgressore Veniva applicata la sanzione amministrativa di Euro 367,48 e la decurtazione di 10 punti sulla patente di guida.

In via preliminare l’opponente rilevava l’irritualità attraverso cui era venuto a conoscenza delle violazioni. I verbali in questione non erano stati notificati ad esso opponente in (OMISSIS) in nessun modo riferibile al destinatario.

Nel merito osservava che: a) la notifica dei verbali risultava, comunque, eseguita ab origine in violazione dell’art. 201 C.d.S.: b) nei verbali non erano state descritte le modalità dell’installazione e neanche l’omologazione dell’apparecchio rilevatore in violazione del precetto contenuto nell’art. 142 C.d.S., comma 6, nonchè della circolare del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del novembre 2004. c) mancata indicazioni delle ragioni della mancata contestazione non immediata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Fiumicino resistendo all’opposizione.

Il Giudice di Pace di Fiumicino, con sentenza n. 170 del 2006, dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposta da A. T. perchè il ricorso era stato proposto avverso due distinti verbali per violazioni commesse in epoche diverse.

La cassazione della sentenza n. 170 del 2006 è stata chiesta da T.A. con ricorso affidato a tre motivi. Il Comune di Fiumicino, intimato, in persona del sindaco pro tempore non ha svolto, in questa fase, alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo T.A. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 104 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Secondo il ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe violato il principio espresso dalla Suprema Corte di cassazione e, cioè, che in materia di opposizione alle sanzioni amministrative deve ritenersi ammesso che, con un unico ricorso, l’interessato, che è attore in senso formale e sostanziale, possa proporre opposizione avverso più provvedimenti emessi dalla stessa autorità. E di più, avrebbe violato l’art. 104 c.p.c. rubricato sub “pluralità di domande contro la stessa parte”, considerato che, nell’ipotesi in esame, l’opposizione riguardava procedimenti emessi dalla stessa autorità contro lo stesso presunto trasgressore. Per altro, con l’atto di opposizione i verbali di accertamento sono stati impugnati in forza degli stessi motivi di censura con identità di petitum e di causa petendi.

1.1.= La censura ha ragion d’essere e va accolta perchè il giudice di Pace di Fiumicino ha omesso di considerare e dare piena attuazione all’art. 104 c.p.c..

1.2.= L’art. 104 c.p.c. prevede l’ipotesi di una pluralità di domande formulate nei confronti di una stessa parte: le richieste di giustizia sono avanzate da un soggetto nei confronti di un altro stesso soggetto. L’ipotesi, insomma, è quella di una connessione soggettiva tra domande non altrimenti connesse: In questa ipotesi, l’art. 104 c.p.c., eccezionalmente, consente che l’attore proponga le proprie domande di giustizia con un solo atto ed instauri un unico processo. Per espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, l’art. 104 c.p.c., consente, però, la deroga alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita. E’ necessario, altresì, che tutte le domande presentino i requisiti formali e sostanziali prescritti nonchè ogni requisito di regolarità e di tempestività.

1.3.= Nell’ipotesi in esame – come anche ha evidenziato il ricorrente – il ricorso proposto da T. cumulativamente, avverso due distinti verbali di accertamento di violazione (n. (OMISSIS)), riguardava provvedimenti emessi dalla stessa Autorità (Comune di Fiumicino) contro lo stesso presunto trasgressore ( T.), competente in entrambi in casi per territorio, ma, anche per valore, lo stesso Giudice di Pace (Giudice di Pace di Fiumicino). E di più come evidenzia ancora lo stesso ricorrente, nel riportare i motivi dell’opposizione, i verbali di accertamento delle violazioni sono stati impugnati con gli stessi motivi di censura perchè entrambi contestavano al preteso trasgressore una stessa violazione del codice della strada commessa nello stesso posto, rilevata con gli stessi strumenti, anche se in date diverse, per altro, assai vicine tra di loro (25 ottobre la prima e il 16 Novembre la seconda).

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 156, 162 e 348 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Carenza assoluta della motivazione della decisione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Specifica il ricorrente che oltre le violazioni di legge già rilevate, la sentenza impugnata sarebbe nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in quanto non è stata fornita alcuna motivazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso. Il Giudice di Pace non spiega, affatto, continua il ricorrente, perchè l’impugnazione proposta avverso due verbali di accertamento con unico ricorso debba considerarsi inammissibile nè quali siano le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il ricorrente.

2.1.= Questo motivo rimane assorbito dal primo.

3.= Così come rimane assorbito dal primo anche il terzo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 2 degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Carenza assoluta di motivazione della decisione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente considerato che la parte resistente si è costituita in cancelleria soltanto il giorno prima dell’udienza, stante l’irritualità delle modalità di notificazione dei verbali di accertamento, il Giudice di Pace che ha immediatamente assunto la causa in decisione, non ha avuto la possibilità di visionare gli originali dei verbali impugnati ed è stato dunque privato del diritto di replica in ordine alla difesa e alla produzione del Comune resistente.

4.= Il ricorrente avanza la richiesta che questa Corte decida nel merito.

Epperò è una richiesta che non può essere accolta perchè i motivi:

dell’impugnazione, per essere delibati, necessitano di necessari accertamenti di fatto che non possono essere compiuti dal giudice di legittimità.

In definitiva, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impegnata, ed il procedimento rinviato ad altro Giudice di Pace affinchè possa provvedere all’esame della controversia; ed avrà cura di regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente al primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese, al Giudice di Pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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