Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18052 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16862-2015 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA

BISIGNANO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA, ERGO ASSICURAZIONI SPA,

M.P., M.R., A.D., R.D.,

MA.NI., V.M., MA.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 340/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.N. nel 2000 convenne dinanzi al Tribunale di Messina Ma.Ni., + ALTRI OMESSI

– con sentenza numero 2327 del 2005 il Tribunale di Messina accolse la domanda;

– la sentenza venne appellata da C.N., la quale si dolse della sottostima del danno;

– la Corte d’appello di Messina, con sentenza 9 maggio 2014 n. 340, ritenne corretta sia la determinazione del grado di invalidità permanente effettuata dal primo giudice, sia la liquidazione del danno non patrimoniale, ed accolse l’appello solo con riferimento al calcolo degli interessi di mora ed al danno da ritardato adempimento;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.N., con ricorso fondato su un solo, articolato motivo ed illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”;

– nell’illustrazione del motivo, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere corretto il grado di invalidità permanente (4%) residuato al sinistro; lamenta che la corte d’appello non avrebbe attentamente considerato tutte le censure mosse dal suo consulente di parte alla consulenza tecnica di ufficio; lamenta che il tribunale non abbia nominato un consulente d’ufficio specialista; lamenta che la corte d’appello avrebbe errato nel condividere le conclusioni del consulente d’ufficio, nella parte in cui questi ha escluso l’esistenza di un danno psichico;

– il motivo è manifestamente inammissibile: da un lato perchè denuncio un vizio (quello di motivazione insufficiente o contraddittoria) non più propspettabile in sede di legittimità a far data dal 12 settembre 2012, per effetto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; dall’altro lato perchè in ogni caso la ricorrente sottopone a censura in questa sede la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, invocando da questa corte apprezzamento delle prove ed una nuova valutazione dei fatti;

– non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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