Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18052 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5704/2006 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA Roberto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA SIENA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1491/2005 del GIUDICE DI PACE di SIENA,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.N. con ricorso al Giudice di Pace di Siena impugnava l’ordinanza prefettizia del 24 ottobre 2004, con la quale veniva disposto nei suoi confronti la sospensione della patente di guida per un mese. Il provvedimento di sospensione veniva adottato sulla base del verbale della Polizia Municipale di Rapolano Terme con cui veniva contestata al ricorrente la violazione dell’art. 142 C.d.S.. Avverso tale verbale e l’ordinanza ingiunzione il B. aveva proposta altro precedente ricorso che era stato rigettato dal Giudice di Pace con sentenza n. 492 del 2005.

Il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 1491 del 2005 respingeva il ricorso e confermava l’ordinanza della Prefettura di Siena n. 3189 del 2004. Il Giudice di Pace osservava: a) detta ordinanza è perfettamente legittima perchè la sospensione della patente di guida è imposta dall’art. 142 C.d.S., comma 9 – b) B. non provvedeva alla consegna della patente di guida dichiarando pendente il ricorso all’A.G. avverso la precedente ordinanza ingiunzione, c) considerato che l’attuale opposizione si fonda sullo stesso fatto della precedente opposizione-violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, il provvedimento di sospensione della patente risulta basato su un fatto già accertato; d) che non vi è agli atti documentazione attestante impugnazione avverso detta sentenza.

La cassazione della sentenza n. 1491 del 2005 del Giudice di Pace di Siena è stata chiesta da B.N. con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura di Siena in persona del Prefetto pro tempore ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso B.N. censura la sentenza impugnata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, art. 360 c.p.c., n. 3 e in relazione all’art. 142 C.d.S., comma 9. Avrebbe errato il Giudice di Pace di Siena per avere ritenuto non provato che alla data della decisione del giudizio non vi fosse la prova che pendesse un’impugnazione avverso la sentenza n. 492/05 dello stesso Giudice, che era stata indicata esplicitamente quale presupposto della stessa sentenza, oggetto della presente impugnazione. Il Giudice di Pace: a) ha da un verso ritenuto che presupposto della ordinanza con la quale il Prefetto ha sospeso per un mese la patente di guida a B. N. era l’avvenuta violazione del Codice della Strada oggetto di altro giudizio; b) che il primo giudizio si era concluso con l’accertamento dell’avvenuta violazione del Codice della Strada da parte dell’attuale ricorrente. Epperò, il Giudice ha presunto il passaggio in giudicato di quella sentenza, quando, invece, quella sentenza non poteva ritenersi passata in giudicato perchè: a) era stata depositata il 28 aprile 2005 b) non risultava mai notificata (o almeno la Prefettura non aveva dimostrato di averla notificata al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione), pertanto alla data del 17 novembre 2005, data di deposito della sentenza impugnata, non era trascorso il termine per l’impugnazione della prima sentenza. In considerazione di ciò, il Giudice di Pace non avrebbe potuto dare per accertata, definitivamente, la violazione del Codice della Strada presupposto della sospensione della patente, ovvero, dell’ordinanza del Prefetto che sospendeva la patente di guida di B.N..

1.1.- La censura non è fondata e non merita di essere accolta essenzialmente perchè il Giudice di Pace di Siena investito di valutare la legittimità dell’ordinanza n. 3189 con la quale il Prefetto di Siena aveva disposto la sospensione della patente di guida, ha correttamente accertato ed ha adeguatamente motivato, che l’ordinanza, di cui si dice, non presentava il vizio lamentato dall’attuale ricorrente e, cioè, che nell’ipotesi non sussistevano i requisiti per procedere alla sospensione temporanea della patente, in quanto la violazione contestata non rientrava tra quelle previste per tale tipo di sanzione.

1.2.- Come bene ha evidenziato il G.d.P. di Siena la sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto di Siena con ordinanza n. 3189 del 24 ottobre 2004, era “perfettamente legittima” perchè la sospensione della patente di guida è imposta dall’art. 142 C.d.S, comma 9, nell’ipotesi in cui sia stata accertata la violazione prevista dallo stesso comma della stessa norma, laddove si afferma che “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”. Nè la sanzione accessoria può ritenersi sospesa nell’ipotesi in cui l’interessato, chiede (come è avvenuto nel caso in esame) giudizialmente l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.

1.3.- Sicchè, considerato che l’ordinanza ingiunzione del Prefetto n. 1115/04, confermava il verbale della PM. di Rapolano Terme, con il quale era stata contestata la violazione all’art. 142 C.d.S., comma 9, sussistevano i presupposti per procedere alla sospensione temporanea della patente in quanto la violazione contestata rientrava tra quelle previste per tale tipo di sanzione.

1.4.- Nell’ipotesi in esame, per altro, non ricorrevano i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa che passasse in giudicato la sentenza relativa all’accertamento dell’avvenuta violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, presupposto, anche, dell’ordinanza di sospensione della patente di guida, perchè l’ipotesi in esame non era riconducibile nè ad una delle ipotesi previste dall’art. 337 c.p.c., comma 1, nè all’ipotesi prevista dall’art. 295 c.p.c..

Infatti:

1.4.a) come evidenzia il Giudice di Pace di Siena la sentenza cui fa riferimento il ricorrente non era stata impugnata, pertanto, non poteva essere assunto, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., un provvedimento di sospensione in attesa della definizione dell’impugnazione.

1.4.b) e di più, come ha correttamente evidenziato il GdP di Siena, i due provvedimenti “devono considerarsi distinti perchè originanti da distinti procedimenti: la comunicazione dei dati del trasgressore nel primo caso, il rigetto del ricorso presentato avverso il verbale di contestazione nell’altro. Pertanto, non era rinvenibile un’ipotesi riconducibile all’art. 295 c.d. Proc. Civ..

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 600,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA