Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18051 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/07/2017), n. 18051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15876-2015 proposto da:
T.V., S.D.E., T.C.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONAIUTI, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONAIUTI;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2477/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– nell’anno 2006 T.V., S.D.E. e T.C., convennero dinanzi Tribunale di Reggio Emilia la società Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la UnipolSai”);
– gli attori esponevano nell’atto introduttivo che il loro familiare T.A. il (OMISSIS) aveva perso la vita in conseguenza di un sinistro stradale, ascrivibile a responsabilità d’un conducente rimasto sconosciuto, e chiesero perciò la condanna della società convenuta nella sua veste di impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada;
– tanto il tribunale, quanto la corte d’appello, rigettarono la domanda, ritenendo inattendibile l’unico testimone escusso, e non provato il coinvolgimento di un altro veicolo nella dinamica del sinistro;
– La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli originari attori, con ricorso fondato su tre motivi; resistite con controricorso la Unipol sai, la quale altresì ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente inammissibili;
– tutti e tre, infatti, censurano esclusivamente la valutazione delle prove e degli indizi compiuta dal giudice di merito, pretendendo da questa Corte che siano esaminate ex novo le testimonianze, la consulenza, le presunzioni semplici, e quindi che sia rinnovato il giudizio sul fatto;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo, avuto riguardo alla somma richiesta in primo grado;
– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna T.V., S.D.E. e T.C., in solido, alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.V., S.D.E. e T.C., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017