Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18051 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 05/07/2019), n.18051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17470/2016 R.G. proposto da:

Comune di Brezzo di Bedero, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Pellicini, con domicilio

eletto in Roma, via Monte Parioli, n. 28, presso lo studio dell’Avv.

Roberto Folchitto;

– ricorrente –

contro

Trigo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela Muscardini, Guido Greco,

Marco Salina e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultima in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II, n. 349;

– controricorrente –

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Maria

Ferretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale

Regina Margherita, n. 140;

– controricorrente –

S.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Berton, con

domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita, n. 140, presso lo

studio dell’Avv. Anna Maria Ferretti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano pubblicata il 12

ottobre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 dicembre 2018

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi gli Avv. Andrea Pellicini, Manuela Muscardini e Anna Maria

Ferretti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Brezzo di Bedero conveniva in giudizio la Trigo s.r.l., nonchè M.G., che ne era stato il legale rappresentante fino all’aprile del 1998, e S.E., legale rappresentante in carica, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti ad un illecito ambientale. Deduceva, a sostegno della domanda, che la responsabilità dei convenuti e la sussistenza dell’evento dannoso erano state definitivamente accertate in sede penale e che, pertanto, occorreva procedere solamente alla liquidazione del danno.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Varese, sezione distaccata di Luino, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore del Comune, della somma di Euro 300.000,00 equitativamente determinata, oltre alla rifusione delle spese di lite.

La decisione veniva appellata dalle parti soccombenti.

La Corte d’appello di Milano, in totale riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda del Comune, osservando che il danno ambientale accertato in sede penale era stato pienamente reintegrato con l’esecuzione in forma specifica, consistita nell’attuazione di un progetto di recupero da parte della Trigo s.r.l.

Avverso tale sentenza il Comune di Brezzo di Bedero ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, la Trigo s.r.l., M.G. e S.E. (questi ultimi due con atti pressochè integralmente sovrapponibili). La Trigo s.r.l. ha depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 349 del 1986, art. 18 applicabile ratione temporis al caso in esame. In particolare, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui si afferma che il risarcimento del danno ambientale in forma specifica (art. 18, comma 8) sarebbe sempre alternativo al risarcimento del danno per equivalente (art. 18, comma 6), con conseguente violazione del principio del ne bis in idem nel caso in cui, oltre all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, intervenga anche condanna al risarcimento monetario.

Il Comune si duole della circostanza che la Corte d’appello pur avendo correttamente rilevato che la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 non poteva trovare applicazione nella vicenda in esame, anteriore alla sua entrata in vigore – è pervenuta a tale decisione sostenendo che la disciplina previgente dovesse essere interpretata alla luce dello “spirito della riforma”, alla luce del quale il risarcimento in forma specifica deve essere considerato preminente rispetto a quello per equivalente.

Il motivo è inammissibile.

L’argomento dello “spirito della riforma” – che presterebbe il fianco a non poche critiche, poichè i canoni interpretativi di carattere sistematico non possono essere agevolmente tratti da un corpus legislativo avente spiccate caratteristiche innovative rispetto alla disciplina da applicare in concreto – in realtà non esaurisce le ragioni della decisione. Infatti, la Corte d’appello testualmente afferma che la “preminenza della modalità risarcitoria in forma specifica era stata già prevista dalla precedente L. n. 49 del 1986, art. 18 che al comma 8 statuiva che il giudice in sede di condanna disponesse, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile della violazione”.

2. Anche tale motivazione avrebbe petto essere fondatamente censurata, poichè la possibilità per il giudice di disporre la condanna al risarcimento del danno ambientale in forma specifica non basta per escludere tout court la sopravvivenza di ulteriori profili risarcibili per equivalente.

Al contrario, questa Corte ha già chiarito che, anche sotto la vigenza della L. n. 349 del 1986, art. 18 il risarcimento in forma specifica non preclude la liquidazione di un danno ulteriore, risarcibile solo per equivalente, consistente quantomeno nel ristoro dovuto per l’intervallo di tempo intercorso fra la verificazione del fatto dannoso e il ripristino dei luoghi (Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 22/03/2011, in motivazione; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008, Rv. 602746 – 01).

Ma, sotto questo profilo, la decisione non risulta validamente impugnata. Il Comune si limita a formulare doglianze del tutto generiche e scarsamente attagliate al diritto positivo. Deve quindi escludersi che questa ratio decidendi abbia costituito oggetto di un’impugnazione dotata di quei requisiti minimi di specificità, quanto alla illustrazione delle ragioni della censura, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Poichè il capo della decisione impugnata sopra illustrato, costituisce un’autonoma ragione della decisione, capace da sè di sorreggere il decisum, deve concludersi per l’inammissibilità dell’intero primo motivo.

Infatti, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017 Rv. 645076; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

In sostanza, poichè l’accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente (ulteriore rispetto a quello in forma specifica) è stata respinta con due autonome rationes e una delle due non è stata validamente impugnata, le censure rivolte unicamente contro l’altra sono inammissibili per carenza di interesse ad agire, perchè comunque insuscettibili, anche nel caso in cui risultassero fondate, di determinare la cassazione, per questo verso, della sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 349 del 1986, art. 18, dell’art. 9 Cost., comma 2, e dell’art. 2059 c.c., consistita nell’affermazione secondo cui il danno ambientale avrebbe natura esclusivamente patrimoniale, laddove invece detto danno deve ricomprendere anche il pregiudizio non patrimoniale rappresentato dal vulnus all’ambiente in sè.

Il motivo è inammissibile.

La censura, in astratto, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la compromissione dell’ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte, perchè il bene pubblico, unitario ed immateriale, deve essere considerato globalmente per il valore d’uso da parte della collettività, quale elemento determinante della qualità della vita della persona, come singolo e nella sua aggregazione sociale (Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008, Rv. 605365 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008, Rv. 602746 – 01).

In concreto, tuttavia, non è vero che il giudice d’appello abbia arbitrariamente ristretto l’ambito della risarcibilità al solo danno patrimoniale. Al contrario, la corte territoriale osserva che “sarebbe stato onere del Comune identificare l’esistenza di un danno ulteriore e permanente non coperto dal recupero e chiaramente identificato, evidentemente rappresentabile in un pregiudizio che non fosse stato risanato dal ripristino ambientale ovvero ancora ravvisabile in conseguenza di un recupero dei luoghi non completo. Tale onere probatorio risulta del tutto disatteso da parte del Comune: l’ente pubblico avrebbe dovuto identificare i contenuti del danno non patrimoniale patito, chiarendo nello specifico le caratteristiche del vulnus all’ambiente diverso dal danno ambientale propriamente detto, di natura patrimoniale”.

La corte d’appello, pertanto, non ha escluso l’astratta configurabilità di un danno ambientale non patrimoniale, ma si è limitata a rilevare che la sua effettiva sussistenza non è stata provata dal Comune e neppure chiaramente prospettata.

Il motivo, dunque, è inammissibile in quanto non centra la ratio decidendi impugnata.

5. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112,183 e 189 c.p.c. Il Comune si duole della circostanza che la corte d’appello abbia ritenuto abbandonata la domanda di risarcimento del danno all’immagine, in quanto non espressamente riprodotta nel foglio di precisazione delle conclusioni.

In effetti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a coltivarla (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017, Rv. 644854 – 01).

Il motivo, tuttavia, è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, una volta rilevato – in esito allo scrutinio del secondo motivo – che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è stata respinta nel merito per difetto di prova e che questo capo della sentenza d’appello non è stato specificatamente impugnato, tale circostanza determina la carenza di interesse del Comune all’accertamento di un error in procedendo dalla cui rilevazione il ricorrente non trarrebbe comunque alcun vantaggio.

6. Con il quarto motivo il ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nell’avere la corte d’appello ritenuto che costituisse una circostanza pacifica e non contestata l’avvenuta e integrale esecuzione dei lavori di riduzione in pristino costituenti risarcimento in forma specifica.

Va premesso, anzitutto, che la doglianza è erroneamente ascritta al motivo di ricorso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5. In realtà, l’ente ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e, pertanto, il motivo deve essere ascritto al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4. D’altro canto, l’erronea individuazione della tipologia di vizio di legittimità non impedisce di comprendere il significato della censura, che quindi può essere interpretata e riqualificata nei termini corretti, non essendo necessaria, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01).

Così inteso il contenuto della censura in esame, la stessa risulta fondata nei termini che seguono.

La circostanza ritenuta pacifica (l’avvenuta ultimazione delle opere di remissione in pristino dei luoghi) ha avuto rilievo decisivo per la negazione del diritto del Comune al risarcimento del danno ambientale per equivalente. La corte d’appello ha, infatti, osservato che “il danno ambientale è stato pienamente reintegrato con l’esecuzione in forma specifica (…) nessuna contestazione è stata documentata dal Comune, ma neppure allegata dall’ente pubblico, quanto alla corretta e completa esecuzione delle prescrizioni (…) tali da far ritenere che il danno ambientale non fosse stato completamente ristorato e che residuasse, dopo tali interventi ripristinatori, qualche ulteriore lesione ambientale che non fosse stato possibile emendare con le opere di cui si è parlato” (pag. 1011).

In realtà, la circostanza dell’avvenuta ultimazione delle opere è tutt’altro che pacificamente ammessa fra le parti. Come correttamente dedotto dal Comune, anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (pag. 17 ss.), tale circostanza anzitutto – non è stata specificatamente affermata dalla Trigo s.r.l., che nell’atto d’appello di lavori “praticamente” conclusi; laddove a quel “praticamente” si deve assegnare il significato di lavori “quasi” ultimati, cioè ancora in corso, anche se alle battute finali.

In secondo luogo, anche il documento n. 52 prodotto dalla Trigo s.r.l. in appello (una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di recupero ambientale a firma dei geologi C.R. e Z.G.) rappresenta una situazione di fatto nella quale i lavori sono ancora in corso.

Infine, anche i capitoli di prova articolati dalla Trigo s.r.l. sottintendono che i lavori di ripristino dello stato quo ante non sono stati ultimati, quantomeno con riferimento alla piantumazione.

Orbene, è evidente che il Comune non aveva alcun onere di contestare una circostanza (il definitivo completamento delle opere di ripristino ambientale) che la controparte non aveva mai affermato.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al quarto motivo, affinchè il giudice di rinvio possa verificare l’effettiva integrità del risarcimento in forma specifica, senza avvalersi della regola della non contestazione, nel caso di specie concretamente non applicabile, essendo tale circostanza non specificatamente affermata dalla parte deducente.

Resta ferma l’intangibilità delle statuizioni pronunciate dalla corte d’appello e impugnate con i motivi di ricorso dichiarati inammissibili.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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