Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18051 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 226/2006 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO Giuseppe, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARABINI EUGENIO;

– ricorrente –

contro

UFF TERRITORIALE GOVERNO – PREF.RA ALESSANDRIA in persona del

Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2004 del GIUDICE DI PACE di OVADA,

depositata il 17/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato AMBROSIO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F., con ricorso del 2 luglio 2004, proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace, di Ovada, opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 27 febbraio 2004 elevato dalla sezione Polizia Stradale di Alessandria per violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8 e 15, perchè alla guida del veicolo indicato, in ora notturna percorreva un tratto di arteria autostradale caratterizzato da curve viadotti e gallerie con temperatura ambientale di meno di tre gradi ad un velocità non commisurata alle descritte condizioni, tanto da incorrere in incidente stradale arrecando danni al patrimonio autostradale”. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale de quo per vizi formali, nonchè adducendo l’assenza di propria responsabilità, essendo rimasto coinvolto in incidente a causa delle condizione di sedime autostradale imputabile a “presenza di uno strato di ghiaccio sull’asfalto”.

Si costituiva la Prefettura di Alessandria in cancelleria, facendo riferimento, a propria difesa, al processo verbale di accertamento dell’infrazione e al rapporto dell’organo accertatore, già inviati all’ufficio del Giudice di Pace.

Il Giudice di Pace di Ovada, con sentenza n. 131 del 2004, rigettava il ricorso e per l’effetto confermava il verbale della Sezione Polizia Stradale di Alessandria e il provvedimento sanzionatorio in esso contenuto. A sostegno di questa decisione il Giudice di Pace osservava che: a) in tema di violazione del Codice della Strada, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo e non quale materiale e assoluta contestualità; b) l’art. 141 C.d.S., non esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità, bensì l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni contingenti e nei tratti di strada caratterizzati da curve, viadotti, gallerie, nelle ore notturne, in modo da conservare il controllo del veicolo;

c) nel caso concreto le risultanze probatorie provano sufficientemente la commissione della violazione contestata.

La cassazione della sentenza n. 131 del 2004 del Giudice di Pace è stata chiesta da S.F., con ricorso affidato a cinque motivi. L’ufficio territoriale del governo Prefettura di Alessandria non ha svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo S.F. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S..

Avrebbe errato il Giudice di Pace di Ovada, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che la contestazione della violazione del Codice della Strada, fatta a distanza di tre mesi dalla pretesa violazione (il relativo verbale redatto tre giorni dopo l’incidente avvenuto il (OMISSIS), è stato notificato solo l’11 maggio 2004) avesse rispettato l’immediatezza prescritta dall’art. 200 C.d.S., considerato che quell’articolo ammette la possibilità di contestazione “differita”, solo quando non sia stato possibile quella immediata. E di più, il Giudice di Pace, avrebbe omesso di richiedere (e lo avrebbe dovuto fare) – all’autorità amministrativa di specificare quali accertamenti, necessari ai fini dell’indagine, avesse eseguito ed entro quali tempi, al fine di valutare la legittimità della contestazione per così dire differita.

1.1.- La censura non ha motivo di essere e non può essere accolta essenzialmente perchè la sentenza applica correttamente i principi di diritto che governano la materia in esame e presenta una motivazione adeguata e priva di vizi logici.

1.1.a) Intanto, appare opportuno specificare che la contestazione immediata della violazione delle norme del Codice della Strada, come specifica l’art. 200, coordinato con l’art. 384 del reg. esec. C.d.S., dovrà essere effettuata ogni qualvolta sia possibile e, dunque, solo se il verbalizzante sia in possesso di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari a contestare la commissione di un fatto che costituisce illecito. Considerato che in caso di sinistro stradale il verbalizzante può non avere tutti gli elementi necessari per la contestazione immediata della violazione del Codice della Strada, l’eventuale contestazione potrà essere sollevata a seguito dei risultati dell’istruttoria infortunistica e, dunque, dopo che sia stato effettuato un completo accertamento dell’infrazione. In verità, immediatezza di contestazione non significa contestazione in flagranza e neppure contestazione nell’immediatezza dell’accertamento, ma soltanto contestazione entro un ragionevole lasso di tempo dall’accertamento oggettivo e completo della violazione.

1.1.b) Ed è ciò che si è verificato nell’ipotesi in esame.

Nell’ipotesi, in esame, in realtà la Polizia stradale giungeva sul posto del sinistro in tempo successivo al sinistro, ed effettuava una serie di rilievi constatando, altresì, anche la morte di un camionista che era sceso per prestare soccorso ed era stato investito da una vettura coinvolta nell’incidente. Il fatto in se aveva richiesto, prima ancora di una contestazione di eventuali infrazioni, una istruttoria infortunistica, cioè, un’elaborazione dei dati soggettivi ed oggettivi rilevati sul posto dell’incidente, ed utili per ricostruire la dinamica dell’incidente stesso. La contestazione, pertanto, dell’infrazione oggetto del giudizio, non poteva essere, oggettivamente, contestata nel tempo dell’accertamento del sinistro, ma – come è avvenuto – in seguito alla chiusura dell’istruttoria infortunistica.

1.1.c) La stessa sentenza con motivazione adeguata chiarisce che era congruo “il tempo utilizzato dalla PA. per acquisire i dati afferenti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’illecito e valutarne la consistenza ai fini di una corretta formulazione della contestazione e per pervenire ad un completo accertamento dell’infrazione effettuato a seguito di istruttoria di infortunistica stradale”.

2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 201 C.d.S.. Il Giudice di Pace di Ovada, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di considerare che il verbale non aveva indicato, violando l’art. 201 C.d.S., i motivi che non avrebbero permesso la contestazione immediata.

2.1.- Questo motivo rimane assorbito da quello precedente, essenzialmente perchè quanto si è detto in precedenza indica le ragioni per ritenerlo infondato.

3.- Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente la motivazione con la quale il Giudice imputa al ricorrente un’omissione di cautela nella propria condotta è contraddetta dalle uniche risultanze istruttorie sul punto. In particolare, della deposizione dell’agente P..

secondo cui “la situazione straordinaria di improvviso calo della temperatura può capitare in quella zona “ma” preciso che non ci aspettavamo quel giorno un brusco cambiamento di temperatura, visto che, durante il giorno, è stato caldo”. Sicchè, ritiene il ricorrente non poteva il Giudice affermare che il ricorrente non avrebbe tenuto conto del “repentino: calo della temperatura delle ore serali………risultando presumibile in quella zona conosciuta dal ricorrente perchè da lui percorsa costantemente”.

3.1.- Anche questa censura non coglie nel segno e non può essere accolta, non solo o non tanto perchè tende ad ottenere una nuova valutazione delle prove e, dunque, un riesame del merito che non può essere effettuato in questa sede, ma soprattutto, perchè la sentenza contiene una motivazione, più ampia e articolata rispetto a quella che il ricorrente vorrebbe far credere e sufficiente a giustificare la decisione assunta.

3.2.- In verità, il riferimento al possibile repentino calo della temperatura nelle ore serali da parte del giudice non presenta un vizio logico, nè rende contraddittoria o insufficiente la motivazione. Ammesso pure che il repentino calo della temperatura non fosse stato prevedibile in quel giorno, ciò non significa che non si poteva percepire di fatto se e in quanto era in atto e si verificava nel tempo considerato. Tuttavia, il repentino calo della temperatura non è l’unico elemento della ben più articolata motivazione della sentenza. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 141 C.d.S., per una serie di considerazioni: per le condizioni atmosferiche, per l’ora notturna in stagione invernale, perchè il piano viabile risultava umido e in leggera pendenza verso il centro della carreggiata, per la formazione di ghiaccio sulla parte centro sinistra della carreggiata e al successivo repentino abbassamento delle temperatura in ore serali. Il giudizio formulato (che essendo privo di vizi logici- non può essere oggetto di riesame in questa sede), pertanto, è di per sè già sufficientemente motivato, anche non considerando l’elemento del repentino calo della temperatura, se non altro perchè la stagione invernale e l’esistenza della presenza di neve ai lati della carreggiata, potevano ragionevolmente far pensare all’esistenza di una possibile formazione di ghiaccio per umidità e la necessità di adottare una andatura particolarmente moderata.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato il Giudice di Pace di Ovada, nell’aver ritenuto che la velocità con cui viaggiava il ricorrente, “costituisce causa efficiente quando non esclusiva del sinistro medesimo in quanto una minore velocità è idonea a provocare danni meno gravi e perfino ad evitarli”.

Piuttosto, ritiene il ricorrente, le cause del sinistro sono da ascriversi principalmente, se non esclusivamente alla formazione di ghiaccio sul manto stradale. La velocità del ricorrente non solo non può essere ritenuta “causa efficiente se non esclusiva” considerata la presenza del ghiaccio, ma neppure può essere considerata concausa sia pure secondaria dello stesso.

4.1.- La censura non merita di essere accolta perchè rivolta ad un giudizio di merito privo di vizio logico e sufficientemente motivato, sia pure attraverso presunzioni di comune esperienza. Non vi è dubbio che l’entità dei danni prodotti è già di per se elemento sufficiente per far ritenere una velocità non adeguata alle condizioni ambientali di circolazione, se ragionevolmente sia possibile intendere che una velocità inferiore a quella presumibilmente mantenuta avrebbe prodotto un minor danno, perchè avrebbe consentito di arrestare il veicolo o, comunque – come correttamente indica la sentenza – manovre meno improvvide e più adeguate.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente lamenta un vizio di motivazione per non avere ammesso una prova su fatti decisivi ai fini della decisione della controversia. Avrebbe errato il Giudice di Pace, secondo il ricorrente per aver negato l’acquisizione del verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose.

Il verbale degli accertamenti, ritiene il ricorrente conterrebbe degli elementi che lo sollevano da ogni responsabilità. Infatti nella parte dedicata alla ricostruzione della dinamica del sinistro gli agenti della stradale dichiaravano che sulla scorta degli accertamenti eseguiti sul luogo dell’incidente (….) il signor S. percorreva la (OMISSIS) ad una velocità valutata commisurata.

Veniva accertato che sul luogo non era stato sparso il sale. Gli agenti della stradale, pertanto, non solo rilevavano che la velocità del ricorrente non era affatto censurabile, ma, anzi chiaramente imputavano la causa del sinistro al mancato impiego del sale. E di più gli agenti nel verbale dichiaravano che sui pannelli a messaggio variabile non compariva alcun avvertimento sulla presenza di parti ghiacciate e davano atto che era presente segnaletica stradale di curva volgente a sinistra con pannello di velocità consigliata di 100 KM/h, il che vuoi dire che il ricorrente, che aveva un’andatura di circa 90 KM/h, procedeva ad una velocità più che adeguata.

5.1.- Anche questa censura non coglie nel segno e non può essere accolta non i solo o non tanto perchè chiede una nuova e diversa valutazione delle prove e dunque, una valutazione di merito che non può essere compiuta dalla, Cassazione quale giudice di legittimità ma, soprattutto, perchè anche gli accertamenti di cui si dice non necessariamente avrebbe comportato un giudizio e una decisione diversa di quella assunta.

5.2.- A ben vedere, pur considerando che il verbale degli accertamenti riferivano quanto affermato dal ricorrente, tuttavia quegli elementi non avrebbero comportato necessariamente una diversa valutazione in ordine alla velocità richiesta dall’art. 141 C.d.S., il quale non esige tanto il rispetto di una particolare velocità, ma l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni contingenti e nei tratti caratterizzati da curve viadotti e gallerie, in modo tale da conservare il controllo del veicolo.

In definitiva, il ricorso va rigettato senza decisione in ordine alle spese in quanto la Prefettura di Alessandria non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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