Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18050 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 16/02/2017, dep.21/07/2017),  n. 18050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10213-2016 proposto da:

P.N. e P.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato V.M.;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, L.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2773/2016 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte dal P.G., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Mario Fresa, che chiede la Corte di Cassazione,

in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, dichiari

la competenza del Giudice di Pace di Napoli e rinvii la causa al

Tribunale di Napoli per il giudizio di appello, con le conseguenze

di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

IL COLLEGIO:

Premesso:

che il Tribunale di Napoli, con sentenza 2.3.2016 n. 2773, ha rigettato l’appello proposto P.M. e P.N. pro sto avverso la decisione del Giudice di Pace di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quella del Giudice di Pace di Pozzuoli, in ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale proposta dai P. nei confronti di L.A. – responsabile del danno – e di GENERALI Italia s.p.a. quale impresa designata dal FGVS).

che i P. hanno proposto istanza di regolamento di competenza con atti notificati a Generali Italia s.p.a. in data 31.3.2016 ed a L.A. in data 2.4.2016: nessuno degli intimati ha svolto difese;

che il Procuratore Generale ha rassegnato requisitoria scritta instando per l’accoglimento della istanza, con indicazione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli e richiesta di rinvio della causa avanti quel Tribunale per la definizione del giudizio di merito.

Ritenuto:

– che la istanza di regolamento necessario di competenza è fondata, essendo competente in ordine alla proposta domanda il Giudice di Pace di Napoli, dovendosi in conseguenza riassumere il giudizio avanti il Tribunale di Napoli, non vertendosi in tema di vizi del procedimento per i quali è necessario rimettere la causa avanti il primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.

I ricorrenti hanno dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere il motivo di gravame con il quale veniva contestata la incompletezza ed inefficacia della eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da Generali Italia s.p.a. nella comparsa di risposta in quanto, non estesa a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c..

Tale rilievo trova riscontro negli atti processuali, essendosi limitata Generali Italia s.p.a., nella comparsa di risposta, ad assolvere al requisito richiesto dall’art. 38 c.p.c., comma 1 in relazione soltanto ad alcuni dei criteri di collegamento previsti dal “forum rei”, tanto con riferimento al convenuto L.A. (rimasto contumace), essendo stato contestato ai sensi dell’art. 18 c.p.c. soltanto il luogo di “residenza” della persona fisica (in (OMISSIS) con conseguente indicazione del Giudice di Pace competente in quello di Pozzuoli) e non anche il luogo del “domicilio” (che riveste carattere autonomo: Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24277 del 22/11/2007), quanto con riferimento al convenuto persona giuridica, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., essendo stato contestato in modo idoneo soltanto il criterio della “sede legale” (peraltro erroneamente indicato in (OMISSIS) nella intestazione della comparsa, e poi chiarito trattarsi di mero errore materiale, essendo ubicata la sede legale in (OMISSIS): comparsa risposta pag. 3), non integrando il mimino di sufficienza per la necessaria completezza della eccezione – in difetto della indicazione degli elementi di riscontro – la mera allegazione che la società assicurativa “non ha nè stabilimento, nè propri rappresentanti, nè institori nel Circondario del Giudice adito”.

Le indicate carenze che determinano la inefficacia della eccezione pregiudiziale, per omessa contestazione di tutti i possibili criteri di determinazione della competenza territoriale derogabile (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8224 del 28/07/1999; id. Sez. 3, Sentenza n. 6893 del 21/05/2001; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014), non sono suscettibili di essere emendate come, invece, ha ritenuto il Tribunale, dovendosi ritenere inoltre errata in diritto l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la eccezione di incompetenza per territorio doveva ritenersi completa in relazione alla “residenza del convenuto responsabile civile, così come indicata nell’atto di citazione e nella relativa notifica”, ed in quanto la società assicurativa aveva fatto affidamento – sulla base dell’atto introduttivo – sulla presunzione di coincidenza del luogo di domicilio e di residenza, atteso che, la presunzione legale prevista dall’art. 44 c.c., comma 2, opera esclusivamente in caso di “trasferimento” della residenza e sul presupposto di fatto che tale coincidenza sia già preesistente, mentre alcuna presunzione di coincidenza è data desumere dalle norme processuali (artt. 139,142,143 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2)) che – al contrario – considerano, in via generale, “distinti ed alternativi” i luoghi di “residenza” e di “domicilio”, e dunque la eccipiente, per rendere efficace la propria eccezione pregiudiziale, avrebbe dovuto contestare specificamente entrambi tali criteri di collegamento del “forum rei”.

Non è, invece, dirimente l’altra affermazione contenuta nella sentenza del Tribunale secondo cui poichè “il legale rapp.te…..autorizzato a stare in giudizio (ndr della società mandataria)… domiciliava per la carica in (OMISSIS) c/o la sede legale della Compagnia”, risultava contestato anche il criterio di collegamento ex art. 19 c.p.c. della sede secondaria o dello stabilimento con rappresentante autorizzato. Deve, infatti, ritenersi insufficiente, ai fini della completezza della eccezione di incompetenza, sotto il profilo della contestazione dell’art. 19 c.p.c., la indicazione – nella comparsa di risposta – della domiciliazione, presso la sede della Compagnia assicurativa, della “procuratrice Generali Business Solution s.c.p.a.”, atteso che: a) parte in senso sostanziale del giudizio è Generali Italia s.p.a. cui è stato notificato l’atto di citazione e non la mandataria Generali Business Solution s.p.a. – costituitasi in giudizio e che riveste la qualità di parte in senso formale -; b) il criterio alternativo di collegamento ex art. 19 c.p.c., individuato nel luogo in cui è presente uno “stabilimento” o un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio”, deve essere verificato pertanto in relazione alla articolazione delle strutture organizzative della società – convenuta in senso sostanziale -; c) il conferimento alla mandataria dei poteri di gestione della lite concernente la domanda risarcitoria proposta dagli attori P. e della relativa legittimazione processuale, non esaurisce l’onere di argomentazione a supporto della contestazione della inesistenza di altro rappresentante autorizzato presso il circondario del Giudice adito, ovvero di altro “stabilimento”, inteso quale sede secondaria reale od effettiva (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014).

Deve in conseguenza ritenersi incompleta e come non proposta la eccezione di incompetenza territoriale formulata da Generali Italia s.p.a., venendosi definitivamente a radicare la competenza territoriale della causa introdotta dagli attori P. presso il Tribunale Ordinario di Napoli.

Come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero, infatti, il vizio di nullità della sentenza del Giudice di Pace, per erronea declaratoria di incompetenza territoriale, non è più ricompreso, dopo la riforma della L. 26 novembre 1990, n. 353, tra le tassative ipotesi di rimessione della causa in primo grado. Pertanto, quando il giudice d’appello abbaia confermato la errata pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, e la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, affinchè decida la causa nel merito, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13623 del 02/07/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 5887 del 24/03/2016).

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Napoli dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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