Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18050 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 333/2006 proposto da:

NEGRO SERVIZI SRL in persona dell’Amministratore Delegato p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIUFFRE’ Adriano, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BOGGIO CARLO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VERCELLI UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO in persona del

Prefetto pro tempore, MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 715/2004 del TRIBUNALE di VERCELLI;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato GIUFFRE’ Adriano, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Negro servizi srl, con ricorso del 10 luglio 2003 proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Vercelli avverso il verbale n. (OMISSIS), con il quale la Sezione di polizia Stradale di Vercelli contestava la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46.

Il Giudice adito dichiarava la sua incompetenza ed il processo veniva.

riassunto il 29 aprile 2004, davanti al Tribunale di Vercelli.

Si costituiva in giudizio il Prefetto di Vercelli, chiedendo il rigetto dell’opposizione e producendo alcuni documenti tra i quali copia del verbale di contravvenzione e memoria contenente osservazioni in merito ai fatti di causa.

Veniva sentito il geom. R., rappresentante della società ricorrente, e uno i degli agenti verbalizzanti.

Il Tribunale di Vercelli con sentenza n. 715 del 2004, rigettava l’opposizione i per le seguenti ragioni: a) non è condivisibile la tesi esposta dalla società ricorrente dell’illegittimità della sanzione perchè la Negro servizi stava effettuando un trasporto per conto di terzi non un trasporto per conto proprio; b) piuttosto il trasporto effettuato dalla Negro il giorno (OMISSIS) non era a favore della committente Edilver spa., bensì per conto proprio e come tale necessitava di apposita autorizzazione in assenza della quale risulta corretta e congrua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

La cassazione della sentenza n. 715 del 2004 del Tribunale di Vercelli è chiesta dalla società Negro con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il Ministro dell’interno in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo di Vercelli, Prefettura di Vercelli in persona del Prefetto pro tempore, hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società Negro Servizi srl, censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, comma 1, lett. b) e art. 31, e dei principi in materia di trasporto. Avrebbe errato il Tribunale di Vercelli, secondo la ricorrente, per non aver considerato che il giorno (OMISSIS) la società Negro Servizi srl stava effettuando un trasporto di rifiuti e macerie per conto della propria committente Edilver spa. con la quale intercorreva un contratto di appalto. Nel caso in esame, in verità, specifica la ricorrente il produttore dei rifiuti della demolizione era il proprietario dell’immobile (Edilver), mentre la società Negro servizi era mero detentore trasportatore di rifiuti in conto terzi. Per altro nel caso in esame- continua ancora la ricorrente – non è configurabile una violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, perchè non rispondente alla condotta descritta dalla L. n. 298 del 1974, art. 31, così come ha precisato il Consiglio di Stato, laddove ha chiarito che l’attività di trasporto va qualificata come svolta in conto proprio quando essa è svolta da una impresa per esigenze proprie nell’ambito di un’attività principale rispetto alla quale quella di trasporto non assume carattere prevalente (cons. di Stato 564/2002). La stessa Corte di Cassazione penale (sent. n. 4957 del 2000) ha stabilito che il produttore dei rifiuti è il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, sicchè, essendo il proprietario dello stabile produttore dei rifiuti derivante dalla demolizione il proprietario dell’immobile committente, non cessa di avere la titolarità dei rifiuti da demolizione, anche quando gli stessi si trovano in fase di trasporto.

1.1.- La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta non solo o non tanto perchè tende ad ottenere una nuova valutazione delle prove e, dunque, un riesame del merito che non può essere effettuato dalla Cassazione quale giudice di legittimità; ma, soprattutto, perchè la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata, ponderata e priva di vizi logici e giuridici.

1.1.a) L’affermazione del Tribunale di Vercelli che il trasporto effettuato dalla società Negro Servizi, il giorno (OMISSIS), non era effettuato a favore della committente Edilver, bensì per conto proprio altro non è che la conclusione di una valutazione delle prove acquisite, – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente – Intanto il Tribunale di Vercelli ha verificato, accertato e valutato che: a) la visura camerale della Nigro Servizi indicava il trasporto merci per conto proprio come una delle molteplici attività comprese nell’oggetto sociale e altresì b) che la fattura prodotta, la L. n. 241 del 2003, ricomprendeva il trasporto dei rifiuti nell’oggetto della prestazione unitamente alla demolizione dell’edificio, c) che la destinazione della merce era presso la ditta medesima e non già presso una discarica pubblica.

Questi elementi non potevano non indurre a ritenere che la società Nigro Servizi non svolgesse un trasporto per conto terzi, ma un trasporto per conto proprio. La Nigro Servizi, infatti, non svolgeva attività di trasporto solo per conto terzi, ma poteva svolgere trasporto anche per proprio conto. Sicchè, non risulta che sia stato provato o ancor di più che il Tribunale di Vercelli non abbia considerato o valutato prove che avrebbe indicato un trasporto per conto di altri. Piuttosto – come afferma il Tribunale di Vercelli – elemento di fatto determinante era quello che la società Nigro Servizi stava effettuando un trasporto della merce con destinazione verso la ditta stessa e non invece verso una discarica pubblica.

1.1.b) La sentenza, pertanto, esprime una valutazione coerente con gli elementi di fatto e rispondente ai principi giuridici e alla normativa applicata compresa quella indicata e richiamata dalla stessa ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in ragione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore dei resistenti che liquida in Euro 600,00 per onorario oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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