Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1805 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5042-2009 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO

22, presso l’AGENZIA OMNIA SERVICE 2P SRL, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAUDISA LEONARDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI (che agisce in quanto il Lloyd Adriatico

SpA dall’1.10.2007 ha cessato la propria attività assicurativa

conferendo l’intera azienda in Allianz SpA) in persona dei dirigenti

e legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERETTI MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FRIGNANI ALDO, PADOVINI FABIO, giusta procura speciale in

calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 727/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

9.7.08, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

1. Con sentenza in data 9-7/6-11-2008, la Corte di appello di Lecce ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da B. S. ai sensi della L. n. 287 del 1990, art 33, comma 2, condannando la s.p.a. Lloyd Adriatico s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di Euro 458,34 oltre accessori e spese legali.

1.1. Avverso detta sentenza, notificata il 15-12-2008, ha proposto ricorso per cassazione il predetto B.S..

1.2. Ha resistito al ricorso la Allianz Società per azioni (quale conferitaria dell’azienda del Lloyd Adriatico s.p.a. che ha cessato la sua attività), depositando controricorso, con cui ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale tardivo.

2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il Magistrato redattore della relazione è stato sostituito perchè impedito a partecipare all’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“….3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

Invero il quesito di diritto, formulato a corredo dell’unico motivo di ricorso, si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, peraltro neppure coerente con il tenore delle censure di “violazione e falsa applicazione della normativa in materia, travisamento dei fatti, contraddittoria motivazione”, quali enunciate in rubrica e apparentemente riconducibili ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare il quesito – postulando che la Corte di appello abbia “ignorato” la domanda principale – lascia sottintendere (ancorchè non sia enunciata alcuna specifica violazione della legge processuale) il vizio di omessa pronuncia:

vizio, questo, che andava dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 come error in procedendo (ex multis Cass. civ., Sez. 5^, 28/02/2008, n. 5223).

3.1. Al ricorso incidentale tardivo si applica l’art. 334 c.p.c., comma 2″.

2. Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi da parte del ricorrente, onde nulla è necessario aggiungervi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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