Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1805 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1805 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21990-2016 proposto da:
IL BORGO NUOVO SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE
MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato DLA PIPER STUDIO
LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIUSEPPE FERRARA, ANTONIO TOMASSINI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;
– intimata –

avverso la sentenza n. 338/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
22/02/2016;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Il Borgo Nuovo propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Prato. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento
IRES, per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la
contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 109
DPR n. 131/1986, in relazione all’art. 2697 c.c., all’art. 115
comma 10 c.p.c. ed all’art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 546/1992, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe interpretato in
modo non corretto il thema decidendum e il thema probandum,
ritenendo che la contribuente non avesse provato che le
prestazioni di servizi rese da Tredil s.p.a. e Il progetto Verde
s.r.l. non si limitavano a quelle inerenti l’amministrazione e la
tenuta della contabilità, mentre il contrario sarebbe stato
pacifico;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il motivo è infondato;
che, attraverso una doglianza surrettiziamente volta a
denunciare una violazione di legge, in realtà la ricorrente
invoca una nuova valutazione dei documenti negoziali già
Ric. 2016 n. 21990 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

vagliati dalla CTR Toscana, nel momento in cui ha escluso che i
contratti stipulati con Tredil s.p.a. e Progetto Verde s.r.l.
fossero relativi a qualcosa di ulteriore, rispetto alla tenuta della
contabilità ed ad operazioni amministrative;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della

controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della

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