Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18049 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 28/08/2020), n.18049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19117-2019 proposto da:

O.O.S., rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZINA SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 3723/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da O.O.S., cittadino nigeriano originario dell’Edo State, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Caserta, il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Durante l’audizione in sede amministrativa, il ricorrente dichiarava di essere nato e cresciuto a Benin City e di aver lasciato il proprio Paese d’origine perchè minacciato di morte dal padre della sua fidanzata, intenzionato a vendicarsi per la morte della figlia, avvenuta in seguito all’assunzione di pillole per abortire. Riferiva, a tal proposito, che il padre della sua compagna, un famoso e ricco avvocato della città, non aveva mai approvato la relazione che il ricorrente aveva instaurato con la figlia, costringendo i due ad interrompere la frequentazione. La ragazza, rimasta incinta, temendo la reazione paterna, decideva autonomamente di interrompere la gravidanza, assumendo pillole per abortire, somministratele da un farmacista che le causavano la morte in seguito ad una forte emorragia. Venuto a conoscenza del tragico evento, il padre della ragazza denunciava l’attuale ricorrente, accusandolo di aver causato l’aborto e il conseguente decesso della figlia. Il legale del ricorrente, conscio del disvalore delle accuse riferite al suo assistito e consapevole, soprattutto, dell’ascendente che il padre della ragazza avrebbe avuto sui giudici in ragione della sua notorietà, suggeriva al ricorrente di scappare. Giunto in Italia, il richiedente presentava puntuale richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

1.2. La domanda di protezione internazionale veniva rigetta dalla Commissione territoriale di Caserta, la quale riteneva la narrazione riferita da parte ricorrente generica ed inverosimile.

1.3. Avverso tale provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il richiedente proponeva ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35.

1.4. Il Tribunale di Napoli, con decreto comunicato in data 24.04.2019, disponendo preventivamente l’audizione del ricorrente, rigettava le domande dallo stesso proposte, rilevando, da un lato, il difetto dei presupposti per il riconoscimento delle forme di tutela invocate e, confermando, dall’altro, l’orientamento espresso dalla Commissione territoriale circa l’inattendibilità del richiedente la protezione internazionale. Con riguardo a tale ultimo profilo, il Giudice di prime cure fondava il proprio orientamento sulla base di molteplici limiti connotanti l’intera vicenda narrata. In primo luogo, il Tribunale censurava il carattere estremamente lacunoso della versione riferita da parte ricorrente, avendo la stessa omesso qualsiasi riferimento specifico alla vicenda, trascurando finanche di fornire i dati anagrafici della compagna. Tale indizio di inattendibilità veniva, poi, avvalorato dal carattere inverosimile di talune circostanze riferite: precisamente, a dire del Giudice di prime cure, risultava poco convincente che il padre della giovane, venuto a conoscenza del decesso della figlia, avesse diretto la sua furia vendicativa esclusivamente nei confronti del richiedente, per il solo fatto di essere stato il fidanzato della figlia, e non anche nei riguardi dell’unico responsabile della sua morte, il farmacista che le somministrò le sostanze rivelatesi letali. Allo stesso modo, appariva implausibile che il ricorrente, messo al corrente dal proprio avvocato delle scarse possibilità di conseguire un’assoluzione per l’accaduto, si decidesse ad accogliere l’invito del proprio legale di lasciare il Paese, rinunciando a consultare un diverso patrocinante che potesse far valere la sua innocenza. Infine, un ultimo elemento certificava l’implausibilità della narrazione fatta: la contraddizione emersa in relazione al certificato di morte della giovane fidanzata. Difatti, mentre in sede di audizione amministrativa, il richiedente aveva dichiarato che, in seguito alla sua partenza, non aveva avuto più contatti con la sua famiglia, in giudizio, producendo per la prima volta il documento attestante il decesso della ragazza, dimostrava la non genuinità di quanto precedentemente dichiarato, ingenerando il fondato dubbio di aver beneficiato dell’ausilio di qualcuno in patria per conseguire la disponibilità di tale certificato.

1.5. Quanto, poi, alla seconda condizione fondante il provvedimento di rigetto l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela invocata – il Tribunale rilevava, da un lato, l’inesistenza nella zona di origine del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata tale da legittimare l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e, dall’altro, l’infondatezza della domanda umanitaria, non potendo ritenersi sussistente nella medesima zona una situazione di emergenza umanitaria.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione O.O.S., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza.

2.1. E’ rimasto intimato il Ministero dell’Interno.

2.2. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato note difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e conseguente violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8, per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente, limitandosi a recepire pedissequamente l’orientamento della Commissione e senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Giudice di merito rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di reports ritenuti inattendibili perchè fondati su notizie risalenti nel tempo, non riportanti l’attuale situazione di violenza diffusa e indiscriminata che coinvolgerebbe l’intero Paese d’origine del ricorrente.

3. I motivi, di cui appare opportuna una trattazione congiunta, stante la censura comune attinente il presunto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria imputabile al Tribunale, sono inammissibili.

3.1. In primo luogo, con riguardo alla censura concernente la valutazione d’inattendibilità del ricorrente, va rilevato che D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

3.2. La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

3.3. Il Tribunale di Napoli ha correttamente applicato i sum menzionati parametri, ritenendo inattendibile la ricostruzione avallata da parte ricorrente in ragione dei palesi limiti connotanti l’intera vicenda riferita, risultata generica, inverosimile e contraddittoria. Con riguardo alla censura della genericità, il Giudice di prime cure ha enfatizzato la totale assenza di dettagli caratterizzante la ricostruzione narrata, avendo il richiedente raccontato fatti fondamentali quali la frequentazione della ragazza, l’avversione nutrita dal padre, le sue minacce e la stessa scoperta dello stato di gravidanza in maniera vaga, senza fornire alcuna circostanza specifica e, addirittura, omettendo di riferire il nome e l’età della compagna. Quanto, poi, al carattere inverosimile del racconto, il Tribunale ha puntualmente individuato le circostanze attestanti tale limite: in primis, risultava poco convincente che il padre della giovane avesse diretto la sua furia vendicativa esclusivamente nei confronti del richiedente e non anche nei riguardi del farmacista. Allo stesso modo, appariva implausibile che il ricorrente si fosse deciso ad accogliere l’invito del proprio legale di lasciare il Paese, rinunciando a consultare un diverso patrocinante. Infine, il Giudice ha evidenziato la natura contraddittoria della narrazione in relazione alla produzione del certificato di morte della giovane fidanzata: difatti, mentre innanzi alla p.a., il richiedente aveva negato di avere avuto più contatti con la sua famiglia, in giudizio, producendo per la prima volta il documento, dimostrava la non genuinità di quanto in precedenza dichiarato, ingenerando il fondato dubbio di aver beneficiato dell’ausilio di qualcuno in patria per conseguire la disponibilità di tale mezzo di prova.

3.4. Il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale sulla base degli elementi citati veniva, poi, definitivamente corroborato dal fatto di non essere il ricorrente comparso dinanzi al Giudice all’udienza di comparizione delle parti, testimoniando, in tal modo, la sua volontà di non chiarire le incongruenze già ravvisate dalla Commissione e avvalorando l’orientamento circa la sua tendenziale inattendibilità.

3.5. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito non si sia limitato a recepire l’orientamento espresso dall’organo amministrativo, ma, di contro, abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni dallo stesso rese.

3.6. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale inibisce l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante in relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e a quella sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. 1, 22/02/2019, n. 5354).

3.7. In relazione alla fattispecie enucleata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale di merito, contrariamente a quanto ribadito da parte ricorrente con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante, richiamando molteplici reports, tra cui quelli datati 2017/2018 di Amnesty International e 2018 Easo, atti ad escludere, appunto, che nella regione dell’Edo State fosse ravvisabile una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018). 3.8. Con le citate pronunce, la Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

3.9. In ragione di quanto esposto, deve, dunque, ritenersi che la censura di parte ricorrente atta a denunciare l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria facente capo al Tribunale sia non solo infondata, come testimoniato dagli autorevoli e aggiornati reports richiamati, ma sia, altresì, inammissibile, concretizzandosi in una critica generica agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Giudice territoriale, unicamente finalizzata a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

3.10. Come affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per aver il Giudice di merito immotivatamente rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante vi fosse la prova del radicamento in Italia del ricorrente, documentato dal contratto di lavoro prodotto.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

4.3. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

4.4. Nella specie, il giudice di merito, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che, sebbene il ricorrente avesse effettivamente intrapreso un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano – come testimoniato dal contratto di lavoro prodotto -, lo stesso non avrebbe avuto diritto alla forma di tutela invocata, non potendo ravvisarsi nel Paese d’origine del richiedente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata.

4.5. Sul punto, le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA