Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18049 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27771/2010 proposto da:

FERRARA TUA TRAFFICO URBANO AUTOPARKING SPA, in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA P.ZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ALESSANDRI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANGELO OSNATO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato OSNATO che ha chiesto la

compensazione delle spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si rimette agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per sopraggiunta carenza di interesse.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ferrara TUA traffico urbano s.p.a., costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, per la gestione di servizi pubblici locali di parcheggio e sosta, ricorre con sei motivi per la cassazione delle sentenze della CTR Emilia Romagna n. 27/03/10 e n. 30/3/2010, depositate entrambe il 23.4.2010, in contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione delle comunicazioni-ingiunzioni contenenti il recupero delle esenzioni ai fini Irpeg e Ilor (per gli anni dal 1996-1997), già riconosciute alla società ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, in considerazione dell’illegittimità dell’esenzione fruita (in relazione alla sentenza della Comm. UE n. 2003/193/CE), e dell’inapplicabilità della regola “de minimis” (in relazione alla dichiarazione successivamente presentata dalla società), ad eccezione dell’anno 1999 (rientrante nei parametri della indicata regola).

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale, preso atto della giurisprudenza consolidatasi dopo la proposizione del ricorso con orientamento interpretativo contrario alle ragioni ivi esposte, dichiara di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese.

L’Agenzia delle entrate ha preso atto all’udienza di discussione della rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale la ricorrente società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, è suscettibile di determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire – e quindi anche l’interesse ad impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione. E’ infatti in relazione alla decisione e alla domanda originariamente formulata che tale interesse va valutato (così: Cass. 31 maggio 2005 n. 11609; cfr. SU 25278/2006).

Preso atto di quanto sopra, ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvento difetto di interesse.

Quanto alle spese, è giusto compensarle, avuto riguardo alla complessità delle questioni, al progressivo formarsi su di esse della giurisprudenza di questa Corte e al comportamento processuale della ricorrente società.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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