Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18049 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 05/07/2019), n.18049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9901-2017 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA, in persona del

Prefetto p.t., ex lege domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., considerato domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dell’avvocato SEBASTIANO ZORZI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1116/2016 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 237 del 3 maggio 2013, il Giudice di Pace di Vittoria accolse l’opposizione proposta nei confronti della Prefettura U.T.G. di Ragusa e della Riscossione Sicilia S.p.a. da B.A. avverso la cartella esattoriale di Euro 1.128,54 per il pagamento di una violazione al C.d.S. avvenuta nel (OMISSIS) e, per l’effetto, annullò detta cartella e condannò la Prefettura UTG di Ragusa alle spese processuali in favore sia dell’opponente sia della Riscossione Sicilia S.p.a..

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Ragusa, con il patrocinio ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, propose appello davanti al Tribunale di Catania, ritenendo sussistente l’operatività del foro erariale nel giudizio di impugnazione. Con sentenza n. 2366 del 18 giugno 2014 il Tribunale adito, esclusa l’applicabilità del foro erariale, dichiarò la propria incompetenza a favore del Tribunale di Ragusa, compensando per intero le spese.

Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2014 l’Avvocatura distrettuale riassunse il giudizio davanti al Tribunale di Ragusa, chiedendo l’accoglimento del gravame.

Si costituirono in quella sede entrambe le parti appellate.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2016, dichiarò inammissibile l’appello proposto in riassunzione dinanzi a sè e compensò per intero tra le parti le spese di quel grado.

In particolare, il Tribunale ritenne incompatibile la regola di cui all’art. 50 c.p.c. con il processo di impugnazione e, conseguentemente, negò “la compatibilità della disciplina della violazione della regola di legittimazione alla trattazione del processo di impugnazione con la disciplina dinamica della competenza espressa nell’art. 38 c.p.c., sul rilievo che la ritenuta inapplicabilità dell’art. 50 c.p.c. al processo di impugnazione comporta(va) che l’inosservanza della regola di legittimazione all’impugnazione determina(va) un’invalidità della impugnazione con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata” Ritenne, quindi, il Tribunale che “non potendo il giudice privo della potestas iudicandi (persino se di grado superiore) rimettere la causa al giudice che ne (fosse) in possesso, l’impugnazione dinanzi al primo non (poteva) avere effetti conservativi, sicchè il decorso dei termini previsti per l’impugnazione stessa comporta(va) il formarsi della cosa giudicata per difetto di valida impugnazione…, con la specificazione che tale conclusione vale(va) anche nel caso di impugnazione proposta a giudice diverso da quello legittimato ma con la particolarità ch’esso rientr(asse) nella stessa tipologia giudiziaria di quel giudice o, addirittura, che nella ripartizione verticale, non (fosse) superiore a quello che (aveva) pronunciato la sentenza”.

Avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso B.A..

L’intimata Riscossione Sicilia S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli art(t).41,50 e 341 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18121/16, depositata il 14 settembre 2016, e, alla luce del principio affermato da detta pronuncia, sostiene l’erroneità della sentenza impugnata del Tribunale di Ragusa, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello tempestivamente proposto nell’interesse dell’attuale ricorrente dinanzi al Giudice di Catania, giudice dello stesso grado del Tribunale di Ragusa che sarebbe competente a conoscere dell’appello, negando l’operatività del meccanismo della translatio iudicii e del principio di effettività della giurisdizione.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza cui ha fatto riferimento il ricorrente, sono state chiamate a comporre, tra l’altro, il contrasto registratosi nella giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alla questione se l’appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente, nel caso in cui l’incompetenza sia meramente territoriale, configuri una ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell’art. 50 c.p.c..

Le Sezioni Unite, con la sentenza richiamata, hanno ritenuto di comporre il contrasto in parola privilegiando l’interpretazione favorevole all’applicabilità della regola della translatio iudicii anche in grado di appello. Hanno evidenziato che, su un piano concettuale, non sembra possibile negare che la norma (art. 341 c.p.c.) che detta i criteri per l’individuazione del giudice legittimato a ricevere l’appello, preveda, in realtà, una ipotesi di “competenza”, intesa come frazione dell’intero esercizio della funzione giurisdizionale, ponendo in rilievo che trattasi di una competenza sui generis, in ragione della contemporanea previsione di criteri d’individuazione sia in senso verticale (giudice superiore) che orizzontale (giudice che ha sede nella circoscrizione di quello che ha pronunciato la sentenza), alla quale, proprio in considerazione dei suoi tratti peculiari, appare confacente la qualifica di “competenza funzionale”, attribuitale dalla dottrina prevalente e recepita da quelle medesime Sezioni Unite nella sentenza 22/11/2010, n. 23594, con cui è stato affermato che: “L’individuazione del giudice di appello, ex art. 341 c.p.c., attiene a una “competenza” territoriale del tutto sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo: dipende indefettibilmente dalla sede del giudice a quo, sicchè è dotata di un carattere prettamente funzionale che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso, per il fatto che la questione non sia stata posta in limine litis”.

Le Sezioni Unite hanno pure ritenuto che non sia sostenibile, quindi, l’assunto, posto a base delle decisioni che hanno escluso l’applicabilità al giudizio di appello dell’art. 50 c.p.c., secondo cui l’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione non darebbe luogo a una questione di competenza, ma comporterebbe l’inammissibilità del gravame. Ad avviso delle S.U., il vizio derivante dall’individuazione di un giudice di appello diverso rispetto a quello determinato ai sensi dell’art. 341 c.p.c. non rientra nè tra i casi per i quali è espressamente prevista dalla legge la sanzione della inammissibilità del gravame, nè tra i casi in cui non sia configurabile il potere di impugnare, incidendo il vizio in questione non sull’esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame.

Secondo le S.U., una volta ricondotta nella nozione di “competenza” la regola che individua il giudice legittimato a conoscere dell’appello, è difficile escludere l’applicabilità anche al relativo giudizio del principio della transiatio iudicii previsto dall’art. 50 c.p.c., considerando che tale norma è collocata tra le disposizioni generali contenute nel titolo I del libro I del codice di rito, e non opera alcuna distinzione tra competenza di primo e secondo grado.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in parola, hanno pure osservato che l’orientamento giurisprudenziale che propende per la tesi della non estensibilità della disposizione in esame al giudizio di appello, si basa su un giudizio di incompatibilità che non è richiesto dall’art. 359 c.p.c.. Hanno, infatti, evidenziato che tale norma, nello stabilire che per il giudizio di appello davanti al Tribunale o alla Corte di appello si osservano le norme che regolano il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, purchè non siano “incompatibili” con le disposizioni proprie del giudizio di impugnazione, si riferisce alle norme contemplate nel titolo I del libro II del codice di rito (artt. 163 ss.) e non anche a quelle contenute nel titolo I del libro I, aventi di per sè una portata generale ed applicabili, quindi, in via di principio anche al giudizio di appello, salvo specifiche limitazioni.

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, sostenuto che neppure potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni ove si intendesse aderire all’indirizzo, ricorrente in dottrina, che tende ad accostare l’ipotesi della competenza funzionale al fenomeno della giurisdizione, piuttosto che a quello della competenza vera e propria. Al riguardo hanno evidenziato le Sezioni Unite che il legislatore (v. art. 59 della L. n. 69 del 2009 e art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo) ha esteso l’applicabilità della transiatio iudicii al caso di errore nell’individuazione del giudice munito di giurisdizione, e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, analogo effetto conservativo viene riconosciuto anche nei rapporti tra giudici e arbitri, sicchè non sussistono ragioni per le quali non potrebbe ritenersi sanabile con lo stesso meccanismo l’atto di appello proposto in violazione delle norme sulla competenza funzionale. Ed hanno anche posto in rilievo che, andando di contrario avviso, si finirebbe con l’attribuire all’errore nella individuazione del giudice territorialmente competente per l’appello conseguenze ben più rilevanti rispetto all’ipotesi di errore nella individuazione del giudice munito di giurisdizione; il che, come evidenziato in dottrina, alla luce dell’evoluzione subita dal nostro ordinamento processuale, si tradurrebbe in una incoerenza del sistema difficilmente giustificabile.

Le Sezioni Unite hanno, altresì, osservato che l’orientamento favorevole all’applicabilità del meccanismo della transiatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento, ponendo in rilievo che il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito e che a questo fine deve essere orientata l’interpretazione delle norme processuali in generale e di quelle volte all’individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza.

Ad avviso delle S.U., la nozione di “competenza funzionale” propria del giudice di appello, nella quale si intrecciano criteri di competenza “orizzontale” e “verticale”, induce a ritenere applicabile il principio della transiatio iudicii non solo nella ipotesi di erronea individuazione del giudice territorialmente competente, ma anche in quella di erronea individuazione del giudice competente per grado, essendosi, in entrambi i casi, in presenza di un errore che cade esclusivamente sulla individuazione del giudice dinanzi al quale deve essere proposto l’appello avverso la decisione di primo grado, e che, quindi, non incide sulla esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul modo di esercizio di tale potere.

Secondo le S.U., una volta che si riconosca effetto conservativo all’atto di appello proposto dinanzi a un giudice territorialmente incompetente, non vi è ragione per escludere il medesimo effetto nel caso di gravame (sempre che la scelta del mezzo di impugnazione sia corretta) proposto ad un giudice non corrispondente per grado a quello indicato dall’art. 341 c.p.c.; ed invero, essendosi in presenza, in entrambi i casi, di un vizio che attiene alla “competenza funzionale” del giudice di appello, non possono che derivarne, per ragioni di coerenza del sistema, identiche conseguenze, rinvenibili, sul piano del diritto positivo, nel meccanismo delineato dall’art. 50 c.p.c.

Le S.U. hanno, sulla base delle riportate argomentazioni, affermato il seguente principio di diritto: “L’appello proposto dinanzi ad un giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi ad un giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame”.

1.3. Nel caso all’esame, il Tribunale di Ragusa non si è attenuto al principio sopra richiamato e ribadito da Cass. 16/10/2017, n. 24274 e da Cass., ord., 3/04/2018, n. 8155, evidenziandosi, per completezza, che la difforme ordinanza di questa Corte del 5/03/2018, n. 5092, si è posta inconsapevolmente in contrasto con la richiamata decisione delle Sezioni Unite, alla quale infatti non fa alcun riferimento in motivazione.

Ed invero, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale superato dalle Sezioni Unite con la decisione sopra riportata (Cass. 10/02/2005, n. 2709; Cass. 2/02/2010, n. 2361; Cass. 7/12/2011, n. 26375 e 2/11/2015, n. 22321), il Tribunale di Ragusa, sulla base delle argomentazioni già riferite (v. p. 3 della presente sentenza), ha dichiarato inammissibile l’appello in riassunzione proposto dinanzi a sè.

2. Il ricorso, alla luce di quanto sopra evidenziato, va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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