Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18049 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. un., 04/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 04/08/2010), n.18049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., in persona

dell’Amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO

ANGELO R., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

RICCARDI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAROFALO PIETRO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE PUGLIA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimati –

sul ricorso 13452-2009 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso

la DELEGAZIONE ROMANA della Regione stessa, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCONI LEONILDE, CARLETTI MARCO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAROFALO PIETRO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, FERROVIE DEL SUD EST

E SERVIZI AUTOMOLISTICI S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5117/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Angelo SCHIANO, Fabrizio CATALDO per delega

dell’avvocato Pietro Garofalo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’A.G.A..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Bari, pronunziando sull’appello di T. G. contro le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. – subentrate in corso di giudizio alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est – il Ministero dei Trasporti e la Regione Puglia, in riforma della decisione di primo grado, affermata la giurisdizione del g.o. sulla controversia promossa dal T., già dipendente della Gestione Commissariale sino al 1 aprile 1998, volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto, ha rimesso la causa al primo giudice, fondando la decisione sul rilievo che l’inadempimento del datore di lavoro, costituito dai pagamento delle anzidette competenze in misura inferiore al dovuto, si collocava in una data successiva al 30 giugno 1998 e che, inoltre, sulla base della normativa in materia di pubblico impiego applicabile alla Gestione Commissariale il diritto di esigere il t.f.r. maturava solo dopo novanta giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo.

La cassazione della sentenza è chiesta con separati ricorsi dalle Ferrovie del Sud Est s.r.l. e dalla Regione Puglia, ai quali T.G. resiste con due diversi controricorsi. Il Ministero dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) non ha svolto attività difensiva. Le Ferrovie del Sud est. S.r.l. e il T. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sempre in via preliminare è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi, sollevate da controricorrente.

Il ricorso delle Ferrovie Sud Est sarebbe inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè sarebbe stata omessa l’illustrazione delle “posizioni di fatto e di diritto che le parti avevano assunto nei rispettivi atti introduttivi tanto di primo che di secondo grado”.

L’eccezione è infondata.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (v. fra le molte, per tutte, Cass. 2006/7825; 2007/12688).

Il ricorso delle Ferrovie Sud Est individua con chiarezza l’oggetto della domanda, i termini temporali del rapporto di lavoro cui essa si collega, le ragioni dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Gestione Commissariale, gli esiti del primo e del secondo grado di giudizio e, sia pure in sintesi, le relative ragioni. Quindi, tenuto anche conto anche del limitato oggetto del dibattito, nel quale assume un ruolo essenziale il momento della cessazione del rapporto, il ricorso soddisfa pienamente l’esigenza che dalla sua sola lettura sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (v. fra le molte, per tutte, Cass. 2007/16315).

Il ricorso della Regione Puglia sarebbe inammissibile anzitutto perchè tardivo, in quanto notificato oltre il termine risultante dall’applicazione dell’art. 333 c.p.c., a norma del quale l’impugnazione della Regione ancorchè adesiva a quelle delle Ferrovie Sud Est avrebbe dovuto esser proposta nella forma dell’impugnazione incidentale nell’ambito dello stesso procedimento aperto dal ricorso delle stesse Ferrovie, nel rispetto dei relativi termini.

Il ricorso della Regione Puglia sarebbe poi inammissibile per le stesse ragioni esposte con riguardo al ricorso delle Ferrovie Sud Est.

L’eccezione di tardività non è fondata.

Queste Sezioni unite hanno infatti affermato che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;

conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (S.U. 2007/ 24627).

E’ infondata altresì l’eccezione di inammissibilità in relazione a difetto di autosufficienza, per le ragioni già esposte in riferimento al ricorso delle Ferrovie Sud Est..

Si può quindi passare all’esame dei ricorsi, sostanzialmente analoghi, delle Ferrovie Sud Est. e della Regione Puglia entrambi fondati su un unico motivo, contenente denunzia difetto di giurisdizione, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 65, comma 7.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che il dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata, che in base alle disposizioni legislative richiamate in epigrafe, come interpretate dalla giurisprudenza, costituisce nella materia di cui si tratta il criterio selettivo della giurisdizione, va necessariamente riferito ad un periodo in cui il rapporto di lavoro è in corso di svolgimento. Si sottolinea che, ad ogni modo, anche volendo tener conto del termine di 90 giorni entro il quale, secondo le norme di riferimento, l’amministrazione avrebbe dovuto liquidare l’indennità di buonuscita, la scadenza di tale termine si collocava in una data non successiva al 30 giugno 1998.

Il motivo è fondato.

Queste Sezioni unite hanno da tempo chiarito che qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2.001, n. 165 (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. (Cass. Sez. Un, 20 novembre 2003, n. 17633 che, enunciando tale principio – in una fattispecie in cui venivano in discussione i limiti esterni della giurisdizione del giudice dell’ottemperanza il quale aveva emesso una statuizione di natura cognitoria integrativa del giudicato amministrativo – hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia relativa ai criteri di computo dell’indennità di dirigenza nella base di calcolo del trattamento integrativo di quiescenza spettante a dirigenti comunali collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1998, ed hanno altresì escluso la rilevanza dell’avvenuto superamento, per l’introduzione del giudizio, della data del 15 settembre 2000, essendo tale data indicata dalla citata disposizione non quale limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale; per una soluzione diversa v. tuttavia Cass. Sez. Un. 23739/2004, in fattispecie di responsabilità contrattuale dell’impiegato per inadempimento, protrattosi oltre il 30 giugno 1998, dell’obbligo, derivante da rapporto di impiego cessato anteriormente, di riconsegna dell’alloggio concessogli dall’amministrazione per l’esecuzione della prestazione lavorativa).

In altri termini, poichè il cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2008, deve affermarsi che, se dopo quella data non vi è più alcun rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, non ha più rilievo il problema della identificazione del fatto materiale e delle circostanze giuridicamente rilevanti in funzione delle quali individuare il giudice cui è devoluta la cognizione della controversia.

Tale conclusione non è affatto smentita – ma è, al contrario, indirettamente confermata – dalla sentenza di queste Sez. Un. 2005/12863, richiamata dalla Corte di merito, e dalle successive sentenze Sez. Un, 2006/10183 e 2007/26096, che hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in casi simili a quello ora in esame, quanto all’oggetto della domanda, ma diversi per le coordinate temporali del rapporto di lavoro, cessato in data successiva al 30 giugno 1998.

Sulla base di tali considerazioni la questione dei termini di pagamento dell’indennità di buonuscita previsti dal D.P.R. n. 1973 del 1032, art. 26 e poi modificati dalla L. n. 1980 del 1975, art. 7 resta priva di rilievo.

In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, e la causa va rimessa al TAR competente (Cass. Sez. Un. 4109/ 2007; Corte Cost. n. 77/2007), con condanna del resistente alle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti innanzi al TAR competente; condanna il resistente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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