Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18049 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1240/2006 proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato MUSCELLA MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PORCELLI Girolamo;

– ricorrente –

e contro

GEST LINE SPA, COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1997/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.E., con ricorso del 28 giugno 1999, a norma e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, proponeva, davanti al Tribunale di Napoli, opposizione avverso la cartella esattoriale, suddivisa in tre sub cartelle recanti l’iscrizione a ruolo di 12 verbali di violazione al codice della strada, elevati dal Comune di Napoli Servizio di Polizia Municipale: a) la prima sub cartella è dell’importo di L. 2.505.00, la seconda è dell’importo di L. 1.476.800, la terza è dell’importo di L. 159.000.

L’autorità procedente (il Comune di Napoli nella persona del Sindaco) produceva la documentazione e chiedeva il rigetto dell’opposizione per la quale erano decorsi i cinque anni.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1997 del 2004, accoglieva parzialmente l’opposizione: annullava cinque verbali, e ne convalidava i restanti sette. Annullava parzialmente le tre sub cartelle esattoriale impugnate, riducendo gli importi dalle stesse riportate.

Il Tribunale di Napoli osservava che: a) l’autorità procedente ha dimostrato di aver notificato quattro verbali a mano del portiere, di aver tentato la notifica di sette di essi senza che essa sia riuscita perchè il destinatario risultava sloggiato, mentre non ha dimostrato di aver eseguito la notifica per uno solo di essi; b) pertanto: 1) va annullato il verbale di cui non si ha prova della notifica; 2) vanno annullati quelli notificati a mani del portiere, essendo nulla la notifica in quanto manca l’attestazione dell’agente postale di aver ricercato le persone di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7.

3) valida è 1 invece la notifica degli altri sette verbali perchè la legge ammette la notifica all’indirizzo ufficiale risultante dal PRA, sicchè l’art. 201 C.d.S., comma 5, non fa che operare una finzione giuridica diretta a rendere valida una notifica avvenuta nel luogo risultante dai registri PRA anche se il destinatario risulta sloggiato.

La cassazione della sentenza n. 1997 del 2004 del Tribunale di Napoli è stata chiesta da P.E. con ricorso affidato ad un motivo.

Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, e la società GEST LINE spa. Commissario governativo per la riscossione dei tributi in persona del legale rappresentante prò tempore, intimati, non hanno svolta alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S..

Avrebbe errato il Tribunale, secondo la ricorrente, per aver ritenuto che l’art. 201 C.d.S., legittimi una notifica virtuale e non reale, laddove afferma che allorquando la legge ammette la notificazione presso il luogo di residenza risultante dai registri PRA, benchè il trasgressore sia da esso sloggiato, altro non fa che considerare valida una notifica inesistente, ossia ammette come valida una notifica solo virtuale in luogo diverso da quello di residenza del destinatario. Piuttosto, ritiene la ricorrente, anche l’art. 201 C.d.S., al comma 3 prevede una notificazione del verbale compiuta e, nell’indicare i soggetti che possono provvedere alla notificazione richiama, comunque le modalità da seguire per il compimento che individua espressamente in quelle del mezzo posta, secondo le norme sulla notificazione secondo il servizio postale, che non prevedono forme incomplete.

1.1.- La censura ha ragione d’essere e va accolta per le ragione di cui si dirà.

1.2- Questa Corte ha avuto modo di esaminare la stessa questione e di aver espresso il principio, che intende ribadire per darne continuità, quello secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 3 – a norma del quale “comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione …” – non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato C.d.S., dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale.

Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., per il caso d’irreperibilità del destinatario (Sent. n. 5907 del 23/04/2002).

1.3.- Nella specie le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., non risultano essere state rispettate, relativamente ai verbali elevati dal Comune di Napoli serv. Polizia Municipale e recanti i nn. (OMISSIS).

L’Amministrazione comunale opposta, si è, infatti, limitata a depositare l’avviso di ricevimento della notifica effettuata per posta – e restituita con la dicitura “sloggiato” – senza fornire alcuna prova, sulla stessa incombente, in ordine all’espletamento delle successive formalità previste dall’art. 140 c.p.c., per il caso di irreperibilità del destinatario e indispensabili per la validità della notifica.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso e dalla rilevata nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a base delle relative cartelle esattoriali in questione, deriva logicamente la nullità degli atti successivi ivi compresa la detta cartella – è consentito in questa sede pronunciare “nel merito” ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’opposizione proposta dalla ricorrente con l’annullamento della cartella esattoriale impugnata.

Considerata l’obiettiva incertezza e particolarità della questione di diritto trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti, interamente, le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie l’opposizione anche in relazione ai verbali di cui in parte motiva. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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