Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18048 del 28/08/2020
Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 28/08/2020), n.18048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20265-2019 proposto da:
O.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA POSSIS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TORINO NOVARA UTG
NOVARA;
– intimati –
avverso il decreto n. cron. 3342/2019 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 17/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere PICARONI ELISA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.E., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino, pubblicata il 17 maggio 2019, che ha rigettato il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, proposto avverso la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Torino/Novara.
2. Il Tribunale ha confermato il diniego dello status di rifugiato evidenziando, oltre alla non credibilità del racconto del ricorrente, la mancata allegazione di una situazione di persecuzione per motivi politici, di religione ovvero di altra natura, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e).
2.1. Lo stesso Tribunale ha negato la protezione sussidiaria non ravvisando il pericolo di grave danno connesso al rientro del ricorrente nel Paese d’origine, con riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, considerato che l’area di provenienza del ricorrente, collocata nel sud della Nigeria, non è interessata da violenze indiscriminate.
2.2. Infine, quanto al riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha ritento insufficiente la situazione di integrazione sociale del ricorrente, in mancanza di un’acclarata situazione di vulnerabilità del ricorrente, che ha ritenuto insussistente anche in chiave comparativa.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o errata applicazione dell’art. 11 preleggi in relazione alla normativa introdotta dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina della protezione sussidiaria dettata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, e si contesta che il Tribunale avrebbe valutato i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce dei criteri stabiliti nel testo normativo come modificato nel 2018.
1.2. La doglianza è infondata in quanto il Tribunale, dopo avere richiamato la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, ha comunque proceduto alla verifica riguardante le condizioni dell’area di provenienza del ricorrente e, dopo avere richiamato fonti attendili, ha concluso motivatamente per l’assenza del pericolo generalizzato nei termini enucleati dalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia, Meki Elgafaji – Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, 17 febbraio 2009).
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per omesso esame di un fatto decisivo o, comunque per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e si contesta la valutazione espressa dal Tribunale con riferimento alla situazione esistente in Nigeria, che sarebbe caratterizzata da pericolo generalizzato, compresa la zona sud del Paese, dalla quale proviene il ricorrente.
2.1. La doglianza è inammissibile.
In disparte la formulazione del vizio di motivazione al di fuori del paradigma configurato dalla giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice (per tutte, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), la doglianza attinge una valutazione del giudice di merito formulata sulla base di riferimenti adeguati e congruamente argomentata, che pertanto sfugge al sindacato di legittimità.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 o, comunque, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, e si contesta la mancata considerazione della giovane età (16 anni) che il ricorrente aveva al momento della partenza dal Paese d’origine, e del livello di integrazione raggiunto in Italia, dove studia per conseguire la licenza media.
3.1. La doglianza è fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (ex plurimis, Cass. Sez. U 13/11/2019, n. 29459; Cass. 03/04/2019, n. 9304; Cass. 23/02/2018, n. 4455).
Nel caso in esame, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda di protezione umanitaria senza avere realmente effettuato la necessaria valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, dal momento che non ha considerato l’età del predetto all’epoca della partenza dal Paese d’origine unitamente al livello di integrazione raggiunto in Italia.
4. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso segue la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria e regolerà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizi di legittimità, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020