Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18048 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.21/07/2017),  n. 18048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 10883-2016 proposto da:

PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OSPITALIERE DEL

SACRO CUORE DI GESU’, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CRISPI 36, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO LOMBARDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA TERESA CELANI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI LANCIANO. (C.F.

(OMISSIS)) in persona del direttore generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato

DANIELE MICONI, rappresentata e difesa dall’avvocato DUILIO CRISCI,

giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Cardino

Alberto, che conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare la

competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, assumendo i provvedimenti

di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

avverso la sentenza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, emessa e

depositata il 6/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Provincia Italiana della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti dell’ASL – Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Lanciano e avverso la sentenza del 6 aprile 2016, con la quale – con riferimento all’opposizione proposta dall’attuale resistente al decreto ingiuntivo n. 175/11 con cui era stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore della Provincia Italiana della Congregazione delle Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, la somma di Euro 60.298,95, oltre interessi e spese, a titolo di mancato pagamento delle rette di degenza per gli anni 2008 e 2009 di F.M., ricoverata presso la (OMISSIS), facente capo all’opposta -, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto “l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’opponente, essendo competente a decidere del ricorso per ingiunzione e la conseguente opposizione il Tribunale di Roma, o di Chieti, in via alternativa tra loro”, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ha revocato lo stesso, ha fissato il termine per la riassunzione della causa e ha compensato per intero le spese di lite tra le parti.

L’ASL – Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Lanciano ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, con i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. Osserva la Corte che l’istanza di regolamento di competenza può essere validamente firmata dal procuratore della parte nel giudizio di merito, non essendo in tal caso neppure necessaria una procura speciale, nella specie peraltro rilasciata su foglio congiunto al ricorso, nè richiedendosi che il difensore sia iscritto nell’albo dei patrocinanti in cassazione (Cass. 25/03/1995, n. 3538; Cass. 13/03/1998, n. 2751; Cass., ord., 19/03/2012, n. 4345), sicchè, sotto tale profilo, il ricorso risulta ritualmente proposto.

4. Va disattesa l’eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità del ricorso, risultando tale atto sufficientemente specifico.

5. A fondamento del proposto ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto: 1) l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza proposta dall’opponente, non avendo questa contestato l’esistenza nel circondario del giudice adito di uno stabilimento e un rappresentante dell’Azienda autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda, con conseguente radicamento della competenza del Giudice adito dall’attore (v. ricorso p. 7-8); 2) l’autonomia economica ed organizzativa, secondo le norme del Codex Juris Canonici, della (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), articolazione territoriale dell’attuale ricorrente, 2) la sussistenza della prova che l’obbligazione di cui si discute in causa è sorta in Ascoli Piceno e che essa ivi è adempiuta e in particolare l’esistenza della prova dell’esecuzione dell’obbligazione di ricovero della degente in (OMISSIS) e la sussistenza della prova dell’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria di pagamento delle rette di degenza presso la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

La ricorrente ha altresì lamentato che il Tribunale abbia “integrato” fuori termine e d’ufficio l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente (v. ricorso p. 7, 8 e 10).

6. Il ricorso è fondato in base all’assorbente rilievo che, nel caso all’esame, l’eccezione di incompetenza territoriale non è stata proposta dall’opponente con riferimento a tutti i criteri.

Ed invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass.,ord., 27/10/2016, n. 21769). Nella specie era onere dell’attrice in opposizione (sostanziale convenuta) sviluppare, espressamente e compiutamente, l’eccezione di incompetenza territoriale anche con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il che non è avvenuto atteso che l’eccezione in questione risulta formulata, quanto ai criteri di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c., esclusivamente con riferimento all’assenza di una sede legale e non anche in relazione all’assenza di uno stabilimento dell’opponente o di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda, il che comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass., ord., 11/12/2014, n. 26094; Cass., ord., 29/08/2008, n. 21899; v. pure Cass., ord., 12/01/2015, n. 270 e Cass., ord., 12/04/2005, n. 7515; v. altresì Cass., sez. un., ord., 11/10/2002, n. 14569 e Cass., ord., 24/10/2016, n. 21422).

7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

8. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

9. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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