Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18048 del 14/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22627/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO
ACTION 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA, che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 176/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,
depositata il 21/05/2013;
udita la rela7Anne della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 176/38/2013 dep. il 21.5.2013, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio in controversia sul diniego di rimborso della maggiore aliquota Irpef (per l’anno d’imposta 2002, imposta versata nell’anno 2001), richiesta da S.E., ex dipendente Alitalia e applicata sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo alla cessazione del rapporto di lavoro (in data 31.10.2001).
La domanda di rimborso, presentata in data 12 marzo 2008, a fronte della trattenuta fiscale operata nell’anno d’imposta 2002, era basata sulla decisione della Corte di giustizia con la quale la norma nazionale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, che prevedeva una aliquota ridotta sulle somme erogate ai lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne e a 55 se uomini) era stata ritenuta in contrasto con il principio delle pari opportunità nel lavoro (di cui alla Dir/76/207/CE del 1976).
La CTR, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo tempestiva la richiesta di rimborso, in quanto soggetta al termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 16/2008, che ha eliminato la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne e non applicabile, invece, il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come preteso S.E. si è costituito con controricorso eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2), per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso della maggiore Irpef versata nell’anno 2001 sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo. Ciò in quanto la domanda è stata presentata in data 12.3.2008, e quindi oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, previsto a pena di decadenza dall’art. 38 cit., non essendo estensibili oltre la materia processuale i principi dell’overrruling.
Il motivo è fondato e va accolto.
Le Sezioni Unite di codesta Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.
Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata.
Poichè la domanda di rimborso del contribuente, presentata il 12 marzo 2008, è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno 2001, della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
In ragione del recente affermarsi della giurisprudenza sulla questione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016