Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18048 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. un., 04/08/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 04/08/2010), n.18048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SULLAM ISACCO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3475/2006 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’A.G.O..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

I.E. ha convenuto in giudizio la provincia di Milano esponendo:

di aver titolo all’assunzione obbligatoria in qualità di orfano di guerra;

di essere stato quindi ripetutamente avviato al lavoro ai sensi della L. n. 482 del 1968 e della L. n. 68 del 1999;

che spesso i rapporti non si erano stabilizzati ed avevano dato luogo a controversie poi concluse con transazione;

che era stato avviato per l’assunzione alla ABN AMRO BANK, sulla base dell’anzianità di iscrizione dal 29 luglio 1999, ma la società aveva rifiutato di assumerlo, adducendo l’impossibilità di inserirlo nella propria organizzazione.

che anche tale vicenda si era conclusa transattivamente;

che la Provincia nel reiscriverlo nelle liste gli aveva assegnato l’anzianità coincidente con il 10 aprile 2001, data della transazione con l’ABN AMRO BANK, anzichè l’anzianità precedente (29 luglio 1999) in quanto l’intervenuta transazione avrebbe dimostrato la sua volontà implicita di rinunciare al posto di lavoro.

Sulla base di tali premesse lo I., assumendo che il caso in cui datore di lavoro contesti il diritto della persona avviata, determinando così un’ oggettiva incertezza circa la possibilità di costituire effettivamente il rapporto, non è assimilabile al caso di rifiuto, da parte dell’avviato, del posto di lavoro corrispondente ai propri requisiti professionali, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto all’iscrizione nelle liste degli aventi diritto all’avviamento obbligatorio con anzianità dal 29 luglio 1999, che fosse ordinato all’Amministrazione convenuta di provvedere all’aggiornamento delle liste secondo il criterio sopraindicato, e che gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno per la perdita di occasioni di lavoro nel periodo di illegittima pretermissione.

Il Tribunale di Milano, accogliendo l’eccezione della convenuta, ritenuto che la decisione della Commissione provinciale di iscrivere il ricorrente in graduatoria non con l’anzianità maturata ma in una nuova posizione aveva una chiara valenza amministrativa e pubblicistica ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Il Tar Lombardia, successivamente adito dallo I., è pervenuto alla conclusione opposta, osservando che nella materia del collocamento obbligatorio il lavoratore è titolare di diritti soggettivi non solo all’assunzione ma anche all’iscrizione negli elenchi, senza che l’amministrazione abbia poteri discrezionali rispetto ad una attività di certazione che semmai coinvolge aspetti di discrezionalità tecnica.

I.E. con ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, chiede a questa Corte di risolvere il conflitto negativo di giurisdizione così determinatosi, ed indica in quello ordinario il giudice munito di giurisdizione. La Provincia di Milano non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell’interesse pubblico e, quindi, l’esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (v., fra le altre, Sez. Un. 28 maggio 2007 n. 12348, Sez. un. 19 agosto 2003 n. 12096).

Con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla L. n. 482 del 1968 – ma altrettanto può dirsi con riferimento alla L. n. 68 del 1999 – è infatti da escludere l’esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un’attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti. (Cass. Sez. un. 16621/2005).

Nel caso di specie, lo I. ha fatto valere il proprio diritto all’iscrizione con una determinata anzianità ed al risarcimento del danno derivante da una iscrizione con anzianità inferiore. Rispetto a tale diritto la normativa di riferimento non prevede alcun ambito di apprezzamento nè alcuna valutazione di interessi pubblici in capo all’amministrazione competente, cui spetta solo la verifica dei presupposti del diritto all’iscrizione e all’esatta collocazione in graduatoria.

Pertanto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale devono essere rimesse le parti. La mancata resistenza della Provincia, in questa sede, induce la Corte a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza del Tribunale di Milano in data 14 novembre 2006, rimette le parti dinanzi a detto Tribunale; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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