Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18048 del 02/09/2011
Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.M. e Autotrasporti Stucchi s.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 59 del Giudice di Pace di Aosta, depositata il
17 febbraio 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5
luglio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Ministero dell’Interno ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 59 del 17 febbraio 2005 del Giudice di Pace di Aosta, che aveva accolto l’opposizione proposta da S.R., in proprio, quale trasgressore, e nella veste di legale rappresentante della Autotrasporti Stucchi s.r.l., quale obbligata in via solidale, per l’annullamento del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato un trasporto di bestiame per una massa accertata di 44,6 tonnellate, in luogo del limite massimo consentito pari a 40 tonnellate.
S.R. e la società Autotrasporti Stucchi non si sono costituiti.
In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, la Corte ne deve rilevare l’inammissibilità, atteso che le relazioni attestanti la notificazione dello stesso, effettuata presso il domicilio dello S. e presso la sede della società, sono entrambe prive di data, nè essa è ricavabile aliunde da riferimenti contenuti nell’atto in ordine, ad esempio, all’inizio del procedimento notificatorio o ad altro dato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non essendo questa Corte in grado di verificare nè la tempestività dell’impugnazione nè, in ogni caso, la tempestività del deposito del ricorso stesso presso la Cancelleria entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011