Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18047 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.21/07/2017),  n. 18047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza 1565-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato LUCA PERONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA “(OMISSIS)”;

– intimata –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del dott. Rosario

Giovanni Russo che conclude per la statuizione della competenza del

Tribunale di Torre Annunziata, con condanna della soccombente alle

spese;

avverso l’ordinanza 4838/15 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “(OMISSIS)” e avverso l’ordinanza del 16 dicembre 2015, con la quale, nella causa relativa alla domanda – proposta dall’attuale ricorrente – volta alla declaratoria di responsabilità della convenuta e alla condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall’attore, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno e ha assegnato il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio.

La predetta Azienda ospedaliera non ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c..

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

3. Con il primo motivo, rubricato “Omessa e/o erronea applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, nella parte in cui il Giudice di Prime Cure non sottopone alle parti una questione rilevata d’ufficio”, la parte ricorrente, rappresenta che nel caso all’esame, in difetto di eccezione al riguardo da parte della convenuta, l’incompetenza territoriale sarebbe stata rilevata d’ufficio dal Giudice senza che quest’ultimo avesse indicato all’udienza di trattazione tale questione, non consentendo così all’attuale ricorrente di replicare e di evidenziare, in particolare, la non rilevabilità d’ufficio di tale eccezione, tranne che in casi tassativi previsti dalla legge, non ricorrenti nella specie.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 38 c.p.c.”, il C. deduce che dal tenore letterale della norma di rito richiamata risulta che l’incompetenza per territorio, al pari dell’incompetenza per materia e per valore, può essere eccepita dalla parte interessata soltanto qualora si costituisca tempestivamente in giudizio; rappresenta che nel caso di specie è pacifico che la convenuta si sia costituita oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c.; sostiene che, essendo previsto dall’art. 38 c.p.c., comma 3 che il Giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia e per valore mentre non è previsto il rilievo ufficio per l’incompetenza per territorio tranne nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe adottato l’ordinanza impugnata “in spregio” di quanto stabilito dall’art. 38 c.p.c.; rimarca, peraltro, il ricorrente che nell’impugnata ordinanza il Tribunale non fa alcun riferimento alla ricorrenza di una competenza territoriale esclusiva o inderogabile, limitandosi ad affermare nella specie l’inapplicabilità del foro esclusivo del consumatore e la conseguente applicabilità delle norme dettate dagli artt. 18 c.p.c. e ss..

4. I due motivi che precedono, che ben possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi, sono fondati in base agli assorbenti rilievi che seguono.

Nel caso all’esame, come peraltro evidenziato dal Tribunale di Torre Annunziata nella stessa ordinanza in parola, la parte convenuta non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza, nè in sede di costituzione nè in sede di prima udienza, in cui il Giudice si è riservato; questi, a scioglimento della riserva, con l’ordinanza de qua, ha ritenuto non applicabili le norme sul foro del consumatore e ha affermato di dover far riferimento alle norme di cui agli artt. 18 c.p.c. e ss., in base alle quali, secondo quel Giudice, si radica la competenza del Tribunale di Salerno.

Osserva questo Collegio che se è pur vero che, come affermato dal Tribunale di Torre Annunziata, non è applicabile al caso in esame il cd. foro del consumatore, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale sia perchè, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell’art. 33 cit.; sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista (Cass., ord., 21/09/2016, n. 18536; Cass., ord., 2/11/2016, n. 22133), è, altresì, innegabile che, come pure rilevato dal P.G., l’art. 18 (recte 19 cod. proc. civ.), cui ha espressamente fatto riferimento il Tribunale di Torre Annunziata – sia pure aggiungendovi “e ss,” -individua un foro territoriale alternativo a quelli facoltativi ma non un foro territoriale inderogabile quale quello previsto dagli art. 38 c.p.c., comma 3, e art. 28 c.p.c., sicchè il predetto Tribunale non poteva rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale nei termini sopra indicati.

5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

6. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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