Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18047 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22216-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO AGNELLI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2013 della COMM.TRIB.REG. LIGURIA (di

GENOVA) depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 42/07/2012, dep. 22.2.2013, che in controversia sul diniego di rimborso della maggiore aliquota Irpef (anno 2004) applicata su somme percepite a titolo di incentivo all’esodo da E.A., ex dipendente di una società privata, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La CTR ha considerato in particolare tempestiva la richiesta di rimborso, non ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, bensì il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione Europea n. 16/2008, che ha eliminato la disparità di trattamento tra lavoratori uomini e donne.

E.A. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2), per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la previsione della decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dalla data di versamento dell’imposta o dalla data in cui è stata operata la ritenuta, non essendo estensibili oltre la materia processuale i principi dell’overrruling.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Le Sezioni Unite di codesta Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, ricorrendo bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

Alla stregua degli indicati principi il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata.

Poichè la domanda di rimborso di E., presentata il 10 novembre 2009, è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno 2004 (essendo cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie in data 15.12.2004), della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In ragione del recente affermarsi della giurisprudenza sul tema, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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