Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18046 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 28/08/2020), n.18046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16960-2015 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio

Orlando, con studio in Napoli, Corso Umberto I n. 106;

– ricorrente –

contro

R.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio

Terracino con studio in Napoli, Corso Umberto I, n. 7;

– controricorrente –

nonchè contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1190/2015 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere CASADONTE Annamaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale CAPASSO

Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Claudio Terracino per il controricorrente

R.R. per delega scritta all’avvocato Martinetti Simone che ha

concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dal domanda di R.R. con cui ha chiesto al Tribunale di Napoli l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà del box o cantinòla avvenuto a mezzo di contratto datato 3 marzo 1985 sottoscritto dai venditori C.S. e F.G., in calce al quale i medesimi rilasciavano formale quietanza del totale pagamento; poichè sin dalla stipula i venditori non avevano prestato la necessaria collaborazione alla regolarizzazione pubblicistica della transazione, egli aveva chiesto l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni.

2. Per quanto ancora qui di interesse, il tribunale adito accoglieva la domanda ritenendo che le sottoscrizioni apposte dei venditori non fossero state disconosciute, che il bene venduto era sufficientemente identificabile; il giudice riteneva, inoltre, che la vendita era valida benchè la costruzione fosse priva di licenza, perchè la vendita era stata stipulata con compratore consapevole della mancanza di licenza e prima dell’entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.

3. Proponeva gravame il convenuto C. e si costituiva l’appellato R. proponendo, a sua volta, appello incidentale. 4. La Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata respingeva l’appello principale avente ad oggetto la contestazione delle conclusioni del giudice di primo grado in ordine all’autenticità delle sottoscrizioni, nonchè alla identificazione del bene venduto così come alla validità della vendita di bene abusivo.

5. La corte territoriale accoglieva, invece, l’appello incidentale riguardante la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e la liquidazione delle spese di lite.

6. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da C.S. sulla base di sette motivi cui resiste con controricorso R.R..

7. Non ha svolto attività difensiva l’intimata F.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce congiuntamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza del procedimento ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, per essere stata la sentenza di primo grado emessa da un magistrato ricusato nei confronti del quale era pendente una denunzia penale presentata prima del passaggio in decisione della causa.

1.1. Il motivo appare inammissibile sotto ciascuno dei profili sollevati dal momento che la questione relativa al prospettato obbligo di astensione è stata esaminata dal giudice d’appello e valutata in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e rispetto ai quali il ricorrente non indica quale sarebbe stato malamente interpretato dal provvedimento impugnato.

1.2. Ai fini della configurabilità dell’obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 3, non vale ad integrare la fattispecie ipotizzata e cioè la pendenza di una “causa”, la mera presentazione di un esposto, che non è un atto di citazione, un ricorso o comunque un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale; nè tale presentazione può configurare l’obbligo di astensione per “grave inimicizia”, che deve essere reciproca ed originata da rapporti privati (Cass. 7683/2005; id. 12345/2001).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 305,51 e 52 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere dichiarato nullo il provvedimento di riassunzione d’ufficio adottato dal giudice.

2.1. Anche questo motivo, che cumula più vizi, è infondato.

2.2. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dal giorno in cui vi è stata la comunicazione dell’ordinanza che ha deciso sulla ricusazione.

2.3. Nel caso di specie alla mancata comunicazione da parte della cancelleria deve ritenersi equivalente l’avviso dell’ordinanza del giudice, cui pure spettava la comunicazione, che aveva disposto la comparizione delle parti (sia pure irritualmente). Dalla ricezione di tale avviso non risultano decorsi sei mesi allorquando il difensore del controricorrente, unico a comparire all’udienza impropriamente fissata del 17/5/2007, ha chiesto i termini per il deposito delle memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c., così manifestando, come osservato dalla corte territoriale a pag. 6, in modo inequivoco la volontà di proseguire il processo sospeso.

2.4. Non ricorre la violazione di norma prospettata perchè l’effetto riassuntivo si è prodotto a seguito dell’istanza di parte e poichè lo scopo dell’atto è stato raggiunto, la nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza da parte del giudice è sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione dell’art. 216 c.p.c. e degli artt. 2716 e 2719 c.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la pronuncia gravata considerato che i venditori avevano disconosciuto la scrittura esibita e che la mancanza del deposito dell’originale non consentiva di ritenere certa la provenienza del contratto.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La corte d’appello, infatti, ha dato conto dell’inammissibilità della querela di falso proposta dalla F. nel corso del giudizio d’appello perchè contrastante con il riconoscimento della propria firma avvenuto nel corso dell’interrogatorio libero (cfr. pag. 10 della sentenza) e tale statuizione non è impugnata con il ricorso in esame.

3.3. La censura in realtà si risolve nella richiesta di nuovo scrutinio delle risultanze processuali per inferire il mancato deposito dell’originale della scrittura privata:

3.4. Tuttavia, la doglianza trascura il principio secondo cui il disconoscimento della conformità della copia all’originale può essere superato attraverso l’utilizzo di qualsiasi mezzo di prova, anche di tipo logico inferenziale (cfr. Cass. 4395/204; 12737/2018).

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214,215 e 216 c.c., per non avere la corte territoriale deciso previa acquisizione dell’originale della scrittura privata posta a fondamento della domanda di accertamento del trasferimento.

4.1. La censura comprende più profili ed è nell’insieme infondata.

4.2. La mancata indicazione sull’originale della scrittura dei dati catastali, come osservato dalla corte territoriale, ed aggiunti a matita dall’acquirente successivamente (come ammesso dallo stesso controricorrente), non ha impedito di ricostruire nei suoi esatti termini il contenuto della scrittura privata. Inoltre la mancanza dei dati catastali, dovuta al fatto che all’epoca l’immobile non era accatastato, non ha precluso la piena identificazione ed individuazione dei confini, attesa la contestuale immissione in possesso dell’immobile compravenduto.

5. Con il quinto motivo si denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1344 e 1351 c.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere la corte territoriale adeguatamente valutato la circostanza che il contratto riguardava un terreno che alla data della costruzione del fabbricato, nel 1983, non apparteneva al venditori e che risultava costruito in una zona destinata all’edilizia pubblica ospedaliera.

5.1. La doglianza è infondata in relazione alla critica di omesso esame.

5.2.La circostanza della costruzione prima dell’acquisto del terreno da parte del C., avvenuta nel 1984, è trattata nella sentenza ed appare irrilevante dal momento che alla data della scrittura privata di trasferimento risalente al 3 marzo 1985 il venditore C. era divenuto proprietario del terreno e, conseguentemente, delle costruzione sopra realizzata. Non ricorreva pertanto alcuna illegittimità dal punto di vista soggettivo nella vendita.

5.3. Il profilo di censura inerente la destinazione del terreno è, invece, inammissibile in questa sede non risultando trattata nella sentenza impugnata nè la parte ricorrente ha indicato dove la stessa era stata in precedenza dedotta.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge, la nullità della sentenza e del procedimento e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, contestando la circostanza secondo la quale la F. non aveva contestato la scrittura poichè il disconoscimento aveva riguardato non la firma ma il contenuto della stessa.

6.1. La censura è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che la corte napoletana ha ritenuto provato il pagamento in considerazione della circostanza che esso non era stato contestato dal C., il quale si era limitato a dedurre la diversa causale del contratto di locazione senza fornirne alcuna prova.

6.2. Al contempo il giudice del gravame aveva ritenuto contraddittorio il comportamento della F. che in sede di interrogatorio libero, come già visto, aveva riconosciuto la propria firma salvo poi proporre querela di falso e negare di avere ricevuto il pagamento del corrispettivo della vendita. Tale motivazione non viene attinta dal motivo che è, dunque, inammissibile.

7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione dell’art. 1226 c.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per essere stato liquidato complessivamente per il primo e secondo grado un importo di spese di lite pari ad Euro 18532,00 a fronte di un contenzioso il cui valore ammontava ad Euro 9.000,00 con liquidazione immotivata e relativa a domanda solo parzialmente accolta.

7.1. La censura è inammissibile non avendo la parte indicato quali errati parametri sarebbero stati applicati invece di quelli previsti dalle tariffe ratione temporis vigenti.

8. L’esito sfavorevole di tutti i motivi determina il rigetto del ricorso.

9. In applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente costituito R., così come liquidate in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente R. nella misura di Euro 3000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

 

 

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