Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18045 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. un., 04/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. SETTIMJ Giovanni – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

32, presso lo studio dell’avvocato MESSINA MARINA, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLETTI MARIA, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUSL/(OMISSIS);

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1563/2007 del TRIBUNALE di PISA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Marco PIVETTI, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di

cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarino la giurisdizione

del giudice amministrativo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il TAR Toscana, con sentenza 5 luglio 2004, passata in giudicato, accogliendo il ricorso del Dottor M.L. ha annullato la Delib. 10 febbraio 1995 n. 142 del Direttore generale della USL (OMISSIS), di affidamento dell’incarico quinquennale di coordinatore dei servizi sociali al signor C.G..

Con successivo ricorso al TAR Toscana, non avendo l’amministrazione eseguito la sentenza, il M., ha chiesto la condanna dell’AUSL (OMISSIS) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della decisione poi annullata.

Nella resistenza dell’AUSL, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendosi privo di giurisdizione in quanto la controversia aveva ad oggetto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla delibera di conferimento ad altro aspirante dell’incarico dirigenziale di coordinatore sociosanitario, e perciò, siccome attinente alla materia del pubblico impiego, era devoluta al giudice ordinario, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1.

Nè – secondo il TAR- poteva valorizzarsi il collegamento funzionale tra la domanda di annullamento e la susseguente domanda di risarcimento del danno da provvedimento annullato, perchè la L. n. 205 del 2000, ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, ma solo nell’ambito della giurisdizione dello stesso giudice, mentre la materia controversa è stata devoluta al giudice ordinario fin dal 1998 e la pronuncia di annullamento, emessa nel 2004, su giudizio instaurato nel 1995, era stata resa in applicazione della cosiddetta “perpetuano jurisdictionis”.

In ogni caso – sempre secondo il detto giudice- non poteva operare la connessione fra domande proposte dinanzi a due diverse giurisdizioni.

Inoltre, poichè la controversia sul risarcimento del danno era stata introdotta nel 2005, troverebbe applicazione la regola fissata per il periodo transitorio dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative a questioni anteriori al 30 giugno 1998, purchè introdotte prima del 15 settembre 2000.

Infine, poichè la proposizione della domanda di risarcimento risaliva al 2005, quando le controversie sugli incarichi dirigenziali erano devolute al giudice ordinario, non si sarebbe comunque potuto applicare il principio secondo cui proposta una domanda risarcitoria prima della L. n. 205 del 2000, se il ricorso venga deciso successivamente, la sopravvenuta attribuzione di giurisdizione sulle questioni concernenti il risarcimento del danno e gli altri diritti consequenziali, consente al giudice amministrativo di decidere la controversia nel merito.

M.L. ha adito successivamente i Tribunale di Pisa per sentir condannare la AUSL n. (OMISSIS) al risarcimento del danno derivante dalla delibera sopramenzionata e, in relazione a tale iniziativa, ha proposto regolamento di giurisdizione, indicando nel giudice amministrativo il giudice cui dovrebbe esser devoluta la controversia.

L’Azienda USL (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

Il Pg ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La controversia in esame ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante da una delibera de Direttore generale della USL (OMISSIS), di affidamento dell’incarico quinquennale di coordinatore dei servizi sociali a persona diversa dall’attuale ricorrente, risalente al 10 febbraio 1995 e poi annullata dal giudice amministrativo.

Come esattamente notato dal PG, in relazione all’epoca della delibera la materia che ne formava oggetto era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, siccome attinente al pubblico impiego.

La domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima delibera, è stata proposta, nel vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, il cui art. 7 ha modificato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35.

A seguito di tali modifiche, il comma 1 dell’art. in ult. cit dispone che “1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”: Il comma 4, ha sostituito il primo periodi) del comma 3 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, ne senso che “il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”. Il successivo comma 5 ha disposto l’abrogazione della L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 13 e di “ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi”.

Queste Sezioni Unite sono ormai orientate nel senso che nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo in casi marginali, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l’azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perchè a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. Pertanto, l’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili (come la salute o l’integrità personale); deve, ancora, essere convenuta davanti giudice ordinario, quante volte la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (versandosi, in tal caso, nell’ambito delle controversie meramente risarcitone). Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. Ord. 13659/2006; v. anche Sez. Un, Ord. 9322/2007) che dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad azione per il risarcimento dei danni derivati da atti dell’amministrazione scolastica dichiarati illegittimi ha ribadito che quando la posizione soggettiva del privato si presenti come connessa ad un provvedimento amministrativo anche in precedenza annullato, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in quanto ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 80 del 1998 art. 35, comma 4, e succ. mod.).

In applicazione dei principi anzidetti va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e le parti vanno rimesse al TAR competente, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara a giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al TAR competente; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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