Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18045 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al ricorso dagli Avvocati ROETTA Lino e Piero

Frattarelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

– ricorrente –

contro

Comune di Vicenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Vicenza, depositata il 1

luglio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5/7/2011 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29 luglio 2006, B.L. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione dell’ordinanza del 1 luglio 2005 con cui il Giudice di Pace di Vicenza, rilevata la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento e ritenuto che allo stato non emergessero profili di nullità del provvedimento impugnato, aveva confermato i verbali della Polizia municipale che gli applicavano una sanzione amminsitrativa, quale proprietario del motociclo Yamaha 600 targato (OMISSIS) ed obbligato in solido, per la violazione dell’art. 141 C.d.S, commi 3 e 8, e dell’art. 193 C.d.S., comma 1.

Il Comune di Vicenza non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 23 C.d.S., comma 5, in relazione all’art. 1470 cod. civ., L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 7 e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 196, assumendo la nullità del provvedimento impugnato per non avere il giudicante esaminato e dato conto dell’infondatezza dei motivi di opposizione, trascurando di considerare, nel formulare il proprio giudizio sulla legittimità degli atti opposti, che il ricorrente aveva dedotto e provato, mediante produzione in giudizio della relativa scrittura privata, di avere venduto, in data 25 settembre 2004, il proprio veicolo, sicchè egli, al momento dell’incidente stradale e dell’accertamento delle infrazioni contestate, non ne era più il proprietario e non poteva pertanto essere considerato obbligato in solido al pagamento della sanzione, a nulla rilevando che il trasferimento di proprietà all’epoca non era stato ancora iscritto nel pubblico registro automobilistico, non avendo tale iscrizione valore costitutivo del trasferimento.

Il mezzo è infondato.

In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida dell’atto irrogativo di sanzione amministrativa, adottato a seguito della mancata comparizione dell’opponente, questa Corte ha di recente precisato che l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione hinc ed inde prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere – alla stregua della ratto sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso – che l’onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all’esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell’esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità (Cass. S.U.n. 10506 del 2010).

Sulla base di tali principi e tenuto conto, in particolare, del limite di sindacabilità del provvedimento da parte di questa Corte sopra precisato, il ricorso va respinto, risultando dalla lettura dell’ordinanza impugnata che il giudicante ha tenuto conto e valutato i motivi della impugnativa, formulando, allo stato degli atti, un giudizio circa la loro inidoneità a dimostrare l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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