Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18044 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in

Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 32/2013 della Corte di appello di Torino,

depositata l’8 febbraio 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21 giugno 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a C.M. – assunta assistente per il comparto scuola con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti di anzianità L. 11 luglio 1980, n. 312, ex art. 53 con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico motivo;

l’intimata non si è costituita;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; la sentenza impugnata si fonda sul rilievo che la L. n. 312 del 1980, art. 53 non è mai stato oggetto di interventi abrogativi e risulta espressamente richiamato dalla contrattazione collettiva come norma applicabile al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo;

con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 dell’art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e art. 146 c.c.n.l. Comparto Scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 nonchè violazione della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e sussistono dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro; d’altro canto, il trattamento economico previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 trova ormai applicazione solo agli insegnanti di religione, dovendosi escludere in ogni caso le supplenze; il ricorso è fondato;

infatti, come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558, Cass. 31/05/2017, n. 13837, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise) “la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e ex art. 71 dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, specificamente proposta – per quanto si evince dagli atti – ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53;

la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.M.; compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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