Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18044 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 228/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/14/12 della Commissione Regionale del

Veneto, depositata il 4 ottobre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Pietro Garofoli, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 93/14/12 depositata il 4 ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, accolto l’appello principale di R.M., respinto quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, in parziale riforma della decisione n. 119/06/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, accoglieva in toto il ricorso promosso dalla contribuente quale erede del marito P.N. contro il “diniego di rimborso n. 3053/2010 IRPEF 2006” opposto dall’Ufficio alla richiesta di restituzione di Euro 3.159,36. Una istanza di rimborso che per quanto rimasto di interesse la R. avanzava sostenendo in sintesi la erronea liquidazione operata dal Fondo Pensione “in quanto non aveva scomputato nè il c.d. “rendimento netto annuo 2004” per Euro 4.304,81 (pari al 14,97% del capitale medio annuo) nè “il contributo nel limite del 4% del reddito versato dal contribuente (il signor P.) dal 1/4/1956 al 31/3/1994″ per Euro 8.715,35”.

Per quanto rimasto d’interesse la CTR riteneva dapprima fondato l’appello principale – con il quale la contribuente aveva impugnato la decisione della CTP che aveva respinto la richiesta di non tassare il “rendimento netto annuo 2004” ritenendo che non potesse essere applicato retroattivamente il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6, che prevedeva che le forme di pensione complementari erogate in forma di rendita fossero imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta perchè dal Bilancio 2004 del Fondo era dato ricavare “indizi congruenti con le tesi della ricorrente” secondo cui i rendimenti erano maturati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 cit., art. 11, comma 6, con la conseguente applicabilità del divieto di doppia tassazione. La CTR in secondo luogo riteneva infondato l’appello incidentale proposto dall’Ufficio – che reputava indimostrato che il marito della contribuente avesse direttamente versato contributi pari al 4%, condizione quella del versamento a carico del lavoratore prevista dal D.P.R. n. 917 cit., art. 17, comma 2, come necessaria affinchè l’imponibile potesse essere determinato al netto dei contributi – affermando di “condividere le argomentazione e le motivazioni” della prima decisione da intendersi come “integralmente trascritte”.

Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’intimata contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto discusso e decisivo per il giudizio”, l’Ufficio censurava l’impugnata sentenza perchè la CTR aveva accolto l’appello del contribuente “senza esaminare nè quando i rendimenti fossero maturati, nè se si trattasse effettivamente di rendimenti finanziari (c.d. rendimento al netto) oppure di importi di natura diversa (c.d. sorte capitale)”, ritenendo che sullo specifico punto la motivazione fosse stata sostanzialmente omessa atteso che non veniva spiegata in alcun modo “la dimostrazione di quando i rendimenti in questione fossero maturati”, anche per es. in relazione alla contraria illazione che secondo l’Ufficio poteva ricavarsi dalla risposta del Fondo Pensioni alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Amministrazione, documento che nel rispetto del principio di autosufficienza veniva trascritto nelle sue parti essenziali.

1.1. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto discusso e decisivo (non risultano indagati in punto di fatto i presupposti della deducibilità, dal capitale erogato, degli importi corrispondenti al contributo del lavoratore nel limite del 4%)”, l’Ufficio lamentava ancora come sulla specifica questione la sentenza della CTR “si traduceva sostanzialmente in omesso riscontro fattuale”, ancora per es. in relazione alla contraria presunzione che secondo l’Ufficio poteva ricavarsi dalla risposta del Fondo Pensioni.

1.2. I motivi di cui sopra sono infondati giacchè la CTR, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, ha invece preso in esame i due fatti discussi e controversi indicati dall’Ufficio, ritenendoli documentalmente provati sulla base “Bilancio 2004 del Fondo” e sulla base “della documentazione” compulsata dalla CTP, Nella sostanza quello che in realtà l’Ufficio critica è che la CTR abbia omesso di motivare il suo convincimento, soprattutto in relazione alla contraria presunzione che avrebbe dovuto ricavarsi dai chiarimenti che il Fondo Pensioni aveva dato alla richiesta in proposito rivoltagli dall’Amministrazione, sennonchè è ormai certo che l’odierno art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consente di utilizzare il mezzo in parola per dolersi di un omesso esame di elementi istruttori (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. sez. lav. n. 14324 del 2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa dell’art. 2697 c.c.”, l’Ufficio censurava l’identica statuizione sub 1 deducendo che la contribuente non aveva dimostrato che i rendimenti finanziari “costituissero effettivamente l’importo dell’investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario e fossero già stati sottoposti a tassazione”, con conseguente violazione delle regole di riparto dell’onere della prova.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 6, (nel testo vigente sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, e ratione temporis applicabile)”, l’Ufficio censurava l’identica statuizione sub 1.2 deducendo che dalla R. non era stata fornita alcuna prova della effettiva contribuzione alla costituzione del capitale maturato nel fondo pensione, mentre Invece su di lui “ricadeva” l’onere di una tale dimostrazione, con conseguente violazione delle regole di riparto dell’onere della prova.

2.2. I motivi di cui sopra sono infondati atteso che la CTR non ha addossato l’onere della prova all’Ufficio, non ha cioè fatto discendere la soccombenza dell’Ufficio dalla lamentata mancata dimostrazione del tempo di maturazione dei rendimenti e del versamento diretto dei contributi da parte del lavoratore, bensì ha giudicato provato i fatti in contestazione.

5. In mancanza di avversaria costituzione non deve farsi luogo ad alcun regolamento di spese processuali.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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