Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18044 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18044
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.O. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso
dall’avvocato Fanti Mario del Foro di Grosseto giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato il
13.11.2009;
udita la relazione della causa in data 2.7.2010, del Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi.
Fatto
OSSERVA
Il collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. in data 20.5.2010 ha formulato le proposte di definizione che appresso si trascrivono per intero, opinando nel senso:
“CHE con decreto 9.6.2009 il Tribunale per i Minorenni di Firenze rigetto’ la richiesta dello straniero R.O. proposta D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3 di rimanere temporaneamente in Italia per accudire i figli minori M. (n. (OMISSIS)), F. (n. (OMISSIS)) e Me. (n. (OMISSIS)) e la Corte di Appello di Firenze, adita dallo straniero con reclamo, rigetto’ il gravame con decreto 13.11.2009 affermando che:
1) il R. era gravato da un precedente penale per spaccio di stupefacenti e possesso di armi, rinvenute in suo possesso mentre era con moglie e figlie;
2) l’interessato non aveva addotto lo svolgimento di alcuna attivita’ lavorativa;
3) il quadro delineato evidenziava una sua incompatibilita’ con l’attitudine ad assicurare un sereno sviluppo delle minori, pervero accudite dalla madre;
CHE per la cassazione di tale decisione R.O. ha proposto ricorso il 13.1.2010 notificandolo al P.G. presso la Corte di Firenze, che, ritualmente intimato (Cass. n. 14063/08) non ha svolto difese;
CHE appare priva di alcuna consistenza la censura del ricorrente la quale si appella genericamente alla necessita’ che le minori abbiano accanto il proprio genitore onde conseguire uno sviluppo sereno ed armonico, posto che, pur richiamando il precedente arresto di questa Corte che estende le esigenze tutelabili alla sfera dell’ordinario sviluppo psicofisico dei minori che dall’allontanamento del genitore sarebbe turbato (Cass., n. 22080 del 2009), appare affatto priva di autosufficienza nell’indicare quali esigenze la presenza paterna potrebbe in concreto assicurare nella condizione, delineata dalla Corte di Appello e non contestata, di assenza di alcun lavoro da parte del richiedente;
CHE di converso resta neanche contestato il rilievo, decisivo, contenuto nella decisione impugnata ed affatto conforme all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 4197/08), della sussistenza di evidenti ragioni di carattere social preventivo che hanno indotto a negare il chiesto beneficio, facendo premio sulle generiche esigenze di ruolo paterno quelle statuali di espellere persona priva di alcun titolo per permanere e non inseribile nel tessuto sociale;
CHE, ove si condivida il teste formulato rilievo, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza”.
Ritiene il Collegio che la proposta formulata dal relatore, e fatta segno a rilievi critici da parte del ricorrente nella memoria finale depositata il 25.6.2010, ineriti di essere pienamente condivisa. Ed invero, la diagnosticata carenza di specificita’ di impugnazione ravvisata dal relatore nella censura, appare evidente e non sanata certo dalle precisazioni contenute in memoria nonche’ decisiva. Sotto il primo profilo, infatti, la Corte di merito ha affidato la sua valutazione di insussistenza della condizione per accedere al rilascio del permesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3 all’accertata inidoneita’ del genitore richiedente, correlata ai suoi precedenti penali ed alla assenza di alcuna propensione al lavoro. Il ricorso non contesta per violazione di legge siffatto passaggio decisivo, che non mostra di aver compreso, ma afferma essere corretta la sola interprelazione che correla i “gravi motivi” alle esigenze di protezione e crescita del minore. La evidente non pertinenza della censura al decisum non e’ certo sanata dalle considerazioni illustrative contenute in memoria, e frutto di una scelta di dissenso dalla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Sotto il secondo profilo, poi, la appena accertata non pertinenza della censura rende irrilevante la stessa questione di diritto ed il contrasto (tra le opposte tesi sintetizzabili da ultimo, da un canto, nelle pronunzie 22080/2009 e 823/2010 e, dall’altro canto, nelle decisioni 5856 e 5857/2010, tutte della Prima Sezione della Corte) assegnato, per la risoluzione, alle Sezioni Unite.
Devesi quindi dichiarare il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010