Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18044 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Moroni s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante sig. M.A., e C.M.,

rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato PUCCI Giuseppe, elettivamente domiciliati presso il suo

studio in Roma, Viale Mazzini n. 114/B;

– ricorrenti –

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli;

– intimato –

avverso la sentenza n. 421 del Giudice di Pace di Vercelli,

depositata il 28 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto che il ricorso

sia dichiarato inammissibile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 16.12.2005, la s.r.l. Moroni e Cremona Massimo ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 421 del Giudice di pace di Vercelli, depositata il 28.10.2005, che aveva respinto il loro ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Vercelli che gli intimava il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 175 C.d.S., comma 12, per avere esercitato attività di soccorso stradale e di rimozione di autoveicoli in autostrada senza autorizzazione dell’ente proprietario, disattendendo i motivi dell’opposizione proposta.

L’intimata Prefettura di Vercelli non si è costituita.

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, la Corte ne deve rilevare l’inammissibilità, atteso che identico ricorso delle parti avverso la sentenza n. 421 del 28 ottobre 2005 del Giudice di Pace di Vercelli, iscritto con un diverso numero di ruolo, è stato già deciso da questa Corte con la sentenza n. 21742 del 16 ottobre 2007, che lo ha rigettato. Ne consegue che su di esso si è ormai formato il giudicato, situazione che, oltre ad essere rilevabile d’ufficio dal giudice, preclude a questa Corte un nuovo esame, determinando l’inammissibilità dell’impugnazione.

Nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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