Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18043 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25580-2017 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LEONARDO SALATO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VACCA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SABRINA LIPARI;

– controricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SCCI spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 438/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 18- 29 maggio 2017 numero 438 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani, che aveva accolto parzialmente l’opposizione proposta da D.F.A. nei confronti dell’INPS, di SCCI S.p.a. e di SERIT SICILIA S.p.A. avverso 6 intimazioni di pagamento relative a contributi di previdenza, dichiarando prescritti i crediti quanto ad una delle intimazioni e rigettando la domanda per le altre;

che la Corte territoriale rilevava che con l’unico motivo di appello la D.F. censurava la sentenza di primo grado per avere fondato la decisione sui documenti prodotti da SERIT SICILIA S.p.A. benchè essa si fosse costituita tardivamente, incorrendo nelle conseguenti decadenze istruttorie.

Dall’esame degli atti risultava che l’udienza di discussione, fissata originariamente per il giorno 29 marzo 2012, era stata differita d’ufficio al 5 luglio 2012; la costituzione di SERIT SICILIA spa era tempestiva, rilevando al riguardo la udienza effettivamente tenuta in sostituzione della prima;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso ANNA D.F., articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.; l’INPS e S.C.C.I. S.p.a. sono rimasti intimati;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale-ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., impugnando la sentenza per avere affermato che nel rito del lavoro in caso di rinvio d’ufficio della prima udienza di discussione la tempestività della costituzione deve essere valutata rispetto alla nuova udienza, fissata in sostituzione della prima.

Ha assunto che l’ipotesi di rinvio d’ufficio dell’udienza fissata ex art. 420 c.p.c., non può essere assimilata al differimento d’ufficio dell’udienza di comparizione nel rito ordinario, nel quale l’udienza è individuata dallo stesso attore ed il potere del giudice istruttore di differire la comparizione risponde all’esigenza di una razionale organizzazione del suo ruolo.

Ha dedotto che la Corte d’appello richiamava erroneamente precedenti di questo giudice di legittimità relativi al rito ordinario ovvero pronunce rese in riferimento a situazioni particolari, non estensibili al caso esaminato (trasferimento degli affari civili ad altro ufficio giudiziario).

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che, invero, si intende assicurare in questa sede continuità al principio, già ripetutamente affermato da questa Corte- (Cass. SU 20/06/2007, n. 14288; Cass. sez. lav. 29/04/2015 n. 8684; Cass., sez. VI, 05/08/2016 n. 16517)- secondo cui “nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c., e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c.) con riferimento alla udienza di discussione, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.

Il rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione disposto prima della data fissata per la udienza e prima che l’udienza stessa sia aperta costituisce una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione.

Nella fattispecie di causa il giudice dell’appello ha correttamente applicato l’indicato principio, avendo evidenziato che il rinvio d’ufficio era avvenuto con decreto del 19.3.2012, prima della data della udienza di discussione, in origine fissata al 29.3.2012; appare, pertanto, immune dall’errore di diritto denunciato l’avere considerato la tempestività della costituzione del convenuto rispetto alla nuova udienza fissata in sostituzione della prima (5.7.2012);

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che la parte ricorrente non è tenuta alla refusione delle spese nei confronti della controricorrente RISCOSSIONE SICILIA spa, la cui costituzione è tardiva (notifica del ricorso in data 27.10.2017; notifica del controricorso il 26.02.2018);

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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