Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18043 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, via Cola di Rienzo

285 presso l’avvocato BOCA Caterina rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ROMANO del Foro di Brindisi giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bari dep. il 22.9.2009;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 2.7.2010 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE.

 

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato, nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. in data 11/5/2010 ha formulato le considerazioni appresso trascritte opinando nel senso:

“CHE S.O., cittadino del (OMISSIS), propose opposizione innanzi al Tribunale di Bari avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale che in data 29.9.2008 era stato adottato dalla Commissione Territoriale ma il Tribunale adito con decreto 6.5.2009 rigetto’ il ricorso;

CHE avverso tale diniego il S. ha quindi proposto reclamo alla Corte di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 11 ma la Corte adita, alla fissata udienza del 22.9.2009, sul rilievo della mancata comparizione di alcuno ha, con provvedimento a verbale, dichiarato non luogo a provvedere;

CHE il decreto, definitivo del giudizio di reclamo e non suscettibile di altri gravami, e’ ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, nel testo vigente dopo le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009, ed e’ stato tempestivamente depositato entro i trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di non luogo a provvedere;

CHE per la cassazione del predetto decreto il S. ha proposto ricorso lamentando la violazione di legge commessa adottando un decreto camerale di improcedibilita’ non previsto dalla legge per il caso di mancata comparizione delle parti alla udienza fissata, dovendosi in tal caso o decidere nel merito o, in via analogica, disporre il rinvio della trattazione ex art. 181 c.p.c.;

CHE il motivo nel quale si articola il ricorso appare manifestamente fondato, alla stregua del costante orientamento di questa Corte quale emergente da pronunzie rese con riguardo alla mancata comparizione della parte in procedimento camerale di immigrazione (Cass. n. 27080/05 in tema di ricongiungimento familiare, Cass. n. 27392/06 in tema di espulsione) od afferente la filiazione (Cass. n. 284/09), indirizzo che si condivide appieno”.

Ritiene il Collegio che le sopra riportate considerazioni, e sulle quali nessun rilievo critico e’ giunto dall’intimata Amministrazione, siano del tutto condivisibili, dovendosi riconfermare l’indirizzo che in relazione e’ stato richiamato. Pertanto il Collegio, al seguito dell’indirizzo richiamato in relazione e relativo a fattispecie di procedimenti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e art. 30, comma 6 ritiene che anche nei procedimenti di impugnazione del diniego di protezione internazionale svoltisi innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello debba applicarsi il principio – in tali procedimenti imposto dalla particolare speditezza e celerita’ del rito e dominati dal costante impulso officioso (come attestato dall’assunzione in capo all’Ufficio degli oneri notificatori, dalla piena disponibilita’ di ogni mezzo di prova da parte del giudice, dalla brevita’ dei termini fissati per la decisione, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009) – per il quale in difetto di comparizione della parte interessata alla udienza di trattazione, la Corte del reclamo, verificata la regolarita’ della notificazione del ricorso e del decreto, deve comunque decidere nel merito il reclamo restando esclusa alcuna pronunzia di improcedibilita’ per “disinteresse” alla definizione o alcuna decisione di dnvio della trattazione. Sulla base di siffatto principio, pertanto, si cassa il provvedimento impugnato, che ha indebitamente optato per un non consentito non liquet, e si rinvia alla stessa Corte in diversa composizione perche’ provveda a nuovo giudizio sul reclamo proposto da S.O., in tal sede regolando anche le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio ed anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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