Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18043 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati IADANZA Paolo

e Giampaolo Rossi, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 38;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Treviso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 920 del Giudice di Pace di Treviso, depositata

il 22 settembre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 24 gennaio 2006, C.L. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 920 del 22 settembre 2005 del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Treviso che gli aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione di decurtazione di 4 punti dalla patente di guida per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata mediante l’impiego della apparecchiatura elettronica telelaser, per avere circolato alla guida del proprio motociclo ad una velocità superiore a quella prescritta.

Con ordinanza del 7 luglio 2008, questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha disposto la rinnovazione presso la sede della Prefettura di Treviso, adempimento che il ricorrente ha tempestivamente eseguito in data 18 settembre 2008.

La Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Treviso non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di pace non si sia pronunciato sul motivo dell’impugnativa che denunziava l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto di motivazione in ordine alle ragioni per cui aveva disatteso il ricorso avanzato dall’opponente in via amministrativa.

Il motivo è infondato.

Va premesso al riguardo che, come questa Corte ha già precisato proprio in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell’opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l’enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato (Cass. n. 8561 del 2006, Cass. n. 3388 del 2005 e, in termini più generali, Cass. n. 2313 del 2010).

Tanto precisato, la Corte deve rilevare che il motivo proposto dal ricorrente in sede di opposizione appare infondato alla luce del principio, che il Collegio condivide e fa proprio, espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1786 del 2010, secondo cui, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la sentenza impugnata esaminato l’eccezione sollevata dall’opponente di illegittimità della contestazione per essere stato l’apparecchio telelaser impiegato su una strada non ricompressa tra quelle lungo le quali è consentito ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

Il motivo va respinto sulla base della stessa premessa svolta in sede di esame del mezzo precedente, tenuto conto dell’infondatezza del motivo avanzato dal ricorrente in sede di opposizione. Il provvedimento prefettizio, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, concerne infatti l’individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, mentre, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che il ricorrente è stato fermato dagli agenti accertatori, che hanno provveduto alla contestazione immediata.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3, e dell’art. 345 reg.

C.d.S., lamentando che il giudice di pace abbia ritenuto l’apparecchiatura nella specie utilizzata per la rilevazione della velocità – modello telelaser – inidonea a rappresentare in modo chiaro ed accertatole tanto la misurazione della velocità che la individuazione dell’automezzo.

Anche questo motivo è infondato.

Questa Corte, adottando un orientamento pienamente condivisibile, ha infatti già più volte precisato che, in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 C.d.S. e dal il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio (Cass. n. 1889 del 2008; Cass. n. 17754 del 2007). Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche in tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata non abbia esaminato il motivo di ricorso che lamentava la decurtazione di 4 punti dalla patente di guida in luogo di 2, per avere l’Amministrazione erroneamente applicato la disposizione dettata dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, senza considerare la sua modifica intervenuta con la Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214.

Il motivo è infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio che, in materia di sanzione amministrativa, l’applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l’assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un’espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. Nella subiecta materia non trova pertanto applicazione il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso (Cass. n. 14959 del 2009; Cass. n. 5210 del 2009 Cass. n. 14828 del 2006).

Ne deriva che nel caso di specie, in cui l’infrazione risulta commessa in data 23 luglio 2003, è stata correttamente applicata la disposizione di cui al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, che prevedeva, per la l’infrazione contestata all’opponente, la sanzione accessoria della decurtazione di 4 punti dalla patente di guida, e non già la disposizione dello stesso come modificata dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214, essendo tale modifica entrata in vigore in epoca successiva al fatto.

In conclusione il ricorso è respinto.

Nulla si dispone sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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