Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18042 del 14/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23166/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAG SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2010 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Comacchio emise un avviso di liquidazione per il recupero di imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito di acquisto di aree fabbricabili perchè versate in misura ridotta sebbene mancanti i presupposti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3. Infatti secondo l’Ufficio doveva essere revocata l’aliquota agevolata dell’1% di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, non spettante alla contribuente perchè l’immobile acquistato non risultava inserito al momento della stipula dell’atto di compravendita in nessun piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato, ai sensi della normativa statale o regionale attuativo ed esecutivo del PRG, di iniziativa pubblica o privata.

Avverso il suddetto avviso ha proposto ricorso la contribuente S.A.G. srl davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara la quale lo accolse con sentenza confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi e l’acquirente S.A.G. srl non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto spettante l’agevolazione di cui alla legge sopra citata perchè per i piani attuativi di iniziativa privata non era previsto alcun termine per la sottoscrizione della convenzione, purchè effettuata entro cinque anni dal trasferimento.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto spettante l’agevolazione di cui alla legge sopra citata purchè iniziata l’utilizzazione edificatoria entro il termine di cinque anni mentre, al contrario, l’utilizzazione edificatoria doveva essere completata entro cinque anni dal trasferimento dell’area.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per entrambi i motivi proposti.

Infatti è vero che in virtù della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30, i benefici di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, risultano estesi anche in caso di interventi edificatori in esecuzione di piani attuativi di iniziativa privata come strumento urbanistico di attuazione per l’attuazione del PRG comunale e quindi come tale da ricomprendersi tra i piani urbanistici particolareggiati quali piani di iniziativa privata attuativi del piano regolatore.

La CTR tuttavia erroneamente ha ritenuto che la norma non preveda alcun termine per la sottoscrizione della convenzione, tranne il termine quinquennale per l’inizio della utilizzazione edificatoria, mentre al contrario tale utilizzazione deve essere terminata entro il quinquennio.

Infatti questa Corte ha chiarito che Sez. 5, Sentenza n. 24085 del 12/11/2014: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all’agevolazione, ma non che essa deve precedere l’atto di disposizione. Ne consegue che tale agevolazione deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato alla data dei rogiti di trasferimento del bene, ove l’approvazione intervenga successivamente e le costruzioni siano realizzate tempestivamente nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento”.

Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento del ricorso. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della giurisprudenza nella vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente.

PQM

Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna Sag srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.000,00 complessivamente oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA