Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18042 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25539-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

D.L.M. nella qualità di erede di DI LAURO ORONZO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA LUIGIA TRITTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 28 settembre- 26 ottobre 2016 numero 308 la Corte di appello di Lecce accoglieva l’appello di D.L.O. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ne dichiarava il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento con decorrenza da giugno 2008;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il D.L. impugnava la sentenza del Tribunale, che aveva riconosciuto il suo diritto all’indennità di accompagnamento, per ottenerne la retrodatazione dal settembre 2011, decorrenza indicata in sentenza, al febbraio 2007, epoca della domanda amministrativa.

L’adesione del giudice di primo grado al giudizio espresso dal consulente d’ufficio era corretta e giustificata; le critiche mosse alla consulenza erano prive del tecnicismo necessario a porle sullo stesso piano delle considerazioni del c.t.u. ed erano, comunque, tardive, posto che nel primo grado l’unico rilievo mosso dal difensore all’udienza di discussione circa il termine di decorrenza dell’indennità era privo di motivazione;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso D.L.M. nella qualità di erede di D.L.O.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente sotto il profilo del difetto di prova del potere di rappresentanza del funzionario, dottor L.R., che ha conferito la procura speciale per il ricorso in cassazione ai difensori costituiti. Tale eccezione si fonda sulla mancata produzione della determinazione del Presidente dell’Istituto citata nella procura speciale- n. 21 in data 24 gennaio 2017- che avrebbe conferito al funzionario il potere rappresentativo dell’INPS.

La eccezione è infondata.

Giova premettere che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, comma 1, lett. f), i dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito delle loro competenze- (come definite dall’art. 4 del decreto legislativo cit.) – esercitano, fra gli altri, il potere di promuovere e resistere alle liti, di conciliare e di transigere (fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1). Di conseguenza è loro attribuito il potere di rilasciare al difensore procura speciale per proporre ricorso in cassazione.

Il Dott. L.R. nel rilasciare la procura speciale ai difensori dell’INPS ha allegato di essere titolare dell’incarico ” di livello dirigenziale generale denominato direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni “, in forza della delibera del Presidente dell’Istituto n. 21 del 24 gennaio 2017.

La fonte diretta del potere rappresentativo del Dott. L.R. non è dunque la delibera n. 21/2017- di investitura nell’ufficio dirigenziale di livello generale- ma la legge ed, in particolare, il D.Lgs. n. 165 del 2001 cit., art. 16, comma 1, lett. f).

Quanto alla suddetta delibera, si rileva che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14, comma 1 bis, (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) le pubbliche amministrazioni pubblicano per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, i medesimi dati indicati nel precedente comma 1, per i titolari di incarichi politici. Tra i dati pubblicati figura, per quanto rileva in causa, l’atto di nomina del dirigente, con l’indicazione della durata dell’incarico (art. 14 cit., comma 1, lett. a).

La nomina del dirigente pubblico è dunque un fatto soggetto a pubblicità legale; la controparte avrebbe dovuto, pertanto, contestare specificamente la esistenza del potere rappresentativo del Dott. L., allegando che il medesimo non era titolare, alla data di rilascio della procura, dell’ufficio dirigenziale generale avente competenza sulle prestazioni di invalidità civile.

La controricorrente si è limitata, invece, ad eccepire la mancata produzione della delibera n. 21/2017.

Sempre sotto il profilo delle questioni pregiudiziali, il Collegio osserva, inoltre, che la notifica dell’odierno ricorso è stata validamente effettuata nei confronti della parte deceduta presso i difensori costituiti nel grado di appello: il decesso di D.L.O., avvenuto dopo la sua costituzione in appello, non è stato dichiarato dai difensori costituiti, con conseguente ultrattività del mandato alle liti non solo nella fase attiva del rapporto processuale ma anche in quelle successive di quiescenza e di riattivazione a seguito della impugnazione (CASS. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295).

che, venendo all’esame delle ragioni di impugnazione, con l’unico motivo l’Istituto ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, ex art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nonchè violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto in motivazione la infondatezza dell’appello ed accolto, invece, nel dispositivo la impugnazione, retrodatando il diritto all’indennità di accompagnamento al giugno del 2008.

che il ricorso è fondato. Sussiste invero il denunziato contrasto insanabile tra il dispositivo della sentenza impugnata, che ha accolto l’appello di D.L.O. per la retrodatazione della indennità di accompagnamento, e la sua motivazione, nella quale il Collegio d’appello dichiara di condividere le conclusioni del ctu poste a base della sentenza di primo grado concludendo: “La decorrenza dei benefici resta dunque confermata”. Ne deriva la nullità della sentenza d’appello.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata deve cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione affinchè provveda a rinnovare il giudizio;

che il giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente grado

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia-anche per le spese- alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA